Il
1 luglio 2011 dovrebbe entrare in vigore nel Regno Unito il
Bribery Act 2010 (di seguito: Bribery Act ).
Il Bribery Act - che disciplina sia la corruzione privata sia la corruzione di funzionari pubblici - riflette l’impegno del Regno Unito (già firmataria di una serie di strumenti internazionali per la lotta alla corruzione: UN Convention against Corruption, OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials (1997), Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (1998), and Additional Protocol (2005)) nel combattere la corruzione ed introduce un nuovo ed importante quadro normativo volto a combattere questa “piaga insidiosa che ha un ampio spettro di effetti corrosivi nei vari ambienti sociali. Minaccia la democrazia, lo stato di diritto, porta alla violazione dei diritti umani, comporta distorsioni della concorrenza, erode la qualità di vita delle persone ed aiuta lo sviluppo della criminalità organizzata, del terrorismo e delle altre realtà che attentano alla sicurezza degli uomini …” (Kofi Annan, UNCAC – United Nations Convention against Corruption – 2004).
Ogni singola parte del Bribery Act meriterebbe un approfondimento; in questo primo intervento dedicato all’argomento ci limitiamo ad evidenziarne i punti fondamentali di carattere generale:
– il Bribery Act contribuisce a creare un quadro di riferimento normativo volto a disciplinare, come si è detto, sia la corruzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione sia la corruzione privata;
– con quest’atto viene altresì introdotta la fattispecie di reato di corruzione di un pubblico ufficiale straniero;
– l’entrata in vigore del Bribey Act comporta l’abrogazione e sostituzione dei precedenti quadri normativi relativi alla Prevenzione di attività di corruzione del 1889 e 1916;
– il Bribey ACt introduce una nuova fattispecie di responsabilità delle aziende (alle quali possono essere applicate sanzioni pecuniarie) per fatti corruttivi commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, nel caso in cui tali aziende non si siano dotate di modelli organizzativi interni volti a prevenire tali atti;
– l’atto richiede esplicitamente al Governo la pubblicazione di Linee Guida destinate alle aziende e volte ad indicare i principi e le caratteristiche principali delle procedure da porre in essere, per evitare che vengano commessi atti corruttivi nell’interesse dell’ente.
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Qualche settimana fa, precisamente in data 30 marzo 2011, sono state pubblicate le
Linee Guida da parte del Governo ed individuata nel 1 luglio 2011 la data di entrata in vigore del testo legislativo.
Le Linee Guida Governative indicano i seguenti sei principi – riassunti in pillole – che le aziende dovranno tenere in considerazione ai fini di una corretta organizzazione interna, volta a prevenire la possibilità che vengano commessi fatti di corruzione:
– Proportionality: L’organizzazione deve essere proporzionata al livello di rischio corruzione stimato all’interno dell’ente e dipende dalla grandezza dell’azienda, dall’ambito di mercato all’interno del quale l’azienda opera, dal livello di “rischio corruzione” presenta quel mercato;
– Top Level Commitment: Il Top Management dell’azienda deve essere coinvolto nell’attività di “sensibilizzazione” ad ogni livello aziendale in ordine alla non tolleranza da parte della società del fatto che si commettano atti di corruttela;
– Risk Assessment: La valutazione del rischio “corruzione” deve essere effettuata alla stregua di ogni altra valutazione di rischio effettuata in azienda con riferimento agli altri settori “sensibili” (valutazione dei fornitori; valutazione dei partner commerciali ecc.);
– Due Diligence: Procedure e report scritti volti a dimostrare il grado di valutazione effettuato nei confronti delle persone che rapprendano o operano nell’interesse dell’azienda per determinati affari;
– Communication: Comunicazioni interne di tutte le procedure e svolgimento di corsi di aggiornamento per tutti i dipendenti e collaboratori;
– Monitoring and Review: Continui aggiornamenti delle procedure e valutazioni dei mercati in cui opera l’azienda.
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Per ulteriori informazioni sul Bribery Act, tratte dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia inglese, cliccare qui.