ISSN 2039-1676


31 maggio 2012 |

La riforma dei delitti di corruzione approda nell'aula di Montecitorio

Il testo sottoposto all'aula della Camera dopo l'esame delle commissioni

Il d.d.l. della Camera n. 4434, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e contenente tra l'altro il progetto di riforma dei delitti contro la p.a. del quale la nostra Rivista ha già ampiamente dato conto nelle settimane scorse, giunge ora in aula nella formulazione approvata dalle commissioni dalle quali è stato esaminato.

Rispetto alla versione da ultimo pubblicata dalla nostra Rivista (e ivi commentata in un editoriale a firma di Emilio Dolcini e Francesco Viganò), che corrispondeva all'emendamento n. 9.500 presentato dal Governo il 17 aprile 2012, merita soltanto segnalare due modifiche che investono la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite, che dovrebbe essere rubricata all'art. 346-bis c.p.:

- l'inciso "avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio", contenuto nell'emendamento governativo, è stato sostituito con l'inciso seguente: "sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio";

- l'inciso "indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità" è stata sostituito con l'inciso "indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale". La sostituzione dell'espressione "altra utilità" con quella "altro vantaggio patrimoniale" è stata consequenzialmente operata anche nel secondo e terzo comma della nuova disposizione.

Oltre alle novità analiticamente commentate nel citato editoriale di Dolcini e Viganò, il disegno di legge prevede una modifica all'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), che investe l'attuale inciso "chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riverste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio". La progettata modifica eliminerebbe anzitutto la limitazione ai soli pubblici impiegati, consentendo così l'applicazione della norma a tutti gli incaricati di pubblici servizio oltre che ai pubblici ufficiali. Inoltre, la proposizione finale "per indurlo a compiere un atto del suo ufficio" sarebbe sostituita con l'inciso "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri", che a sua volta sostituisce quello originariamente proposto dal governo ("in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri").

Per il resto, la versione ora sottoposta all'aula è identica - con riferimento alle disposizioni destinate ad essere inserite nel codice penale - a quella contenuta nel citato emendamento governativo.

I quotidiani di ieri hanno peraltro dato notizia di un emendamento presentato in aula dall'on. Sisto del PDL (e già respinto in commissione) mirante a sostituire anche nel delitto di concussione (nonché, parrebbe, in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al 'nuovo' art. 319-quater) l'inciso "o altra utilità" con quello "o altro vantaggio di tipo patrimoniale" (cfr. corriere.it, 30 maggio 2012).

Per accedere al testo completo del disegno di legge nella versione ora sottoposta all'aula, clicca qui.