ISSN 2039-1676


28 febbraio 2013 |

La Cassazione torna sulla distinzione tra concussione e induzione indebita

Cass. pen., sez. VI, sent. 4 dicembre 2012 (dep. 21 febbraio 2013), n. 8695, Pres. Cortese, Est. Carcano, Imp. Nardi

 

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1. La sentenza qui pubblicata - della quale era stata fornita immediata informazione provvisoria, ripresa anche dalla nostra Rivista (clicca qui per accedere alla scheda relativa a firma di Guglielmo Leo) - ritorna sulla questione cruciale della distinzione tra le fattispecie di concussione, ex art. 317 c.p., e induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p., così come risultanti a seguito della riforma realizzata con la legge n. 190/2012.

Il caso di specie concerneva un pubblico ufficiale, comandante di una stazione dei Carabinieri, il quale - dopo avere già conseguito il risarcimento per un sinistro, per il quale aveva rilasciato quietanza liberatoria - aveva richiesto e ottenuto il versamento da parte del titolare di un'agenzia di assicurazione di ulteriori 300.000 lire, prospettando con "insistenza" all'assicuratore che il danaro in precedenza ricevuto non era sufficiente a risarcire il danno subito, nonché facendo valere il proprio potere di effettuare controlli su clienti della medesima assicurazione. Il fatto - commesso nel 1997 - era stato qualificato in primo grado, nel 2007, come concussione; e tale qualificazione era stata confermata, con sentenza depositata nel gennaio 2012, dalla Corte d'appello milanese, la quale - pur riducendo la pena a un anno e dieci mesi di reclusione previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 62 bis c.p. - neppure si era pronunciata sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

A più di quindici anni di distanza da un fatto che aveva cagionato al soggetto passivo un danno di 300.000 lire, la Cassazione - del tutto comprensibilmente - annulla senza rinvio per intervenuta prescrizione, cogliendo l'occasione, in via di obiter, per rimproverare alla Corte meneghina la mancata valutazione dei presupposti della sospensione condizionale.

La sentenza si impegna altresì nella ricostruzione dei rapporti reciproci tra le due nuove fattispece di concussione e di induzione indebita, nonché dei rapporti tra la nuova fattispecie e quella del 'vecchio' art. 317 c.p., concludendo che al fatto contestato all'imputato sarebbe oggi applicabile, in forza dell'art. 2 co. 4 c.p., la disciplina più favorevole di cui al nuovo art. 319-quater, tale fatto essendo per l'appunto qualificabile come mera "induzione indebita a dare o promettere utilità".

 

2. In merito al primo profilo, la Corte osserva anzitutto che le attuali fattispecie di cui agli articoli 317 (novellato) e 319-quater c.p. continuano a distinguersi dalle fattispecie di corruzione, le quali richiedono "una parità tra i due soggetti e una volontà comune orientata al do ut des; connotazioni estranee alle due diverse forme di 'costrizione' o 'induzione', il cui denominatore comune è l'abuso di potere o delle qualità".

Ciò posto, rileva la S.C. che la differenza tra le due diverse ipotesi di "costrizione" e "induzione" sta "nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento, nel senso che la promessa o la dazione dell'indebito è nella 'concussione' effetto del timore mediante l'esercizio della minaccia, e nella 'induzione', invece, effetto delle forme più varie di attività persuasiva e di suggestione tacita e di atti ingannevoli".

D'altra parte, la Cassazione precisa che la minaccia costitutiva di una concussione può essere caratterizzata da "qualsiasi condotta che, anche senza divenire minaccia espressa, si caratterizza in concreto come una implicita, seppur significativa e seria intimidazione, tale da incidere e in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo". A caratterizzare la concussione dovrebbe essere dunque il "timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale", mentre nell'induzione il pubblico ufficiale farebbe leva piuttosto sulla sua "posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore".

 

3. Sotto il profilo del diritto intertemporale, la sentenza qui pubblicata afferma - come tutte le altre sinora pronunciate in sede di legittimità - la continuità normativa tra le due nuove ipotesi delittuose in parola e la vecchia fattispecie di corruzione che le inglobava entrambe, con conseguente applicazione del regime giuridico più favorevole ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012. Irrilevante sarebbe d'altra parte la circostanza che la nuova fattispecie di induzione indebita si configura oggi come reato a concorso necessario: a ben guardare, osserva la Cassazione, tale struttura necessariamente plurisoggettiva era caratteristica anche della vecchia fattispecie di concussione, a prescindere dalla circostanza che uno dei partecipi necessari - il privato autore del pagamento o della promessa - non fosse punibile sino alla riforma, e sia divenuto oggi punibile limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 319-quater c.p.

 

4. Ineccepibili le considerazioni del S.C. sul regime intertemporale; meno convincenti, invece, quelle sui rapporti reciproci tra concussione e induzione indebita. E basti il seguente test a dimostrarlo: se davvero il caso di specie affrontato in quest'occasione fosse oggi inquadrabile come mera "induzione indebita" come sostiene la Corte (la condotta dell'imputato si sarebbe qui risolta "in una pressante persuasione, priva di una seria e specifica intimidazione diretta in danno della persona offesa, ben consapevole dell'indebita richiesta per l'esistenza di una quietanza liberatoria che le avrebbe potuto agevolmente e legittimamente consentire di opporre un deciso rifiuto"), dovremmo inevitabilmente concludere che, oggi, l'assicuratore "indotto" a pagare 300.000 lire per evitare i pregiudizi ai propri clienti prefiguratigli dal sottoufficiale dei Carabinieri dovrebbe anch'egli risultare punibile, ai sensi dell'art. 319-quater co. 2 c.p. Oltre al danno, insomma, anche la beffa.

Per quanto la seguente conclusione possa apparire sproporzionata rispetto all'esiguità concreta del fatto, inevitabile dovrebbe apparire allora la qualificazione del fatto medesimo entro il paradigma della concussione, anche ai sensi del novellato art. 317 c.p.; la "costrizione" risiedendo qui, in definitiva, nella minaccia del pubblico ufficiale - esplicita o implicita che fosse - di recare pregiudizio ai clienti dell'assicuratore, e dunque nella prospettazione allo stesso assicuratore di un danno ingiusto al quale egli si è sottratto mediante l'indebita dazione di denaro. Il privato è qui, indiscutibilmente, vittima della condotta delittuosa del pubblico ufficiale, non agendo affatto de lucro captando (ipotesi nella quale potrebbe anche apparire plausibile la punibilità del privato oggetto di indebite pressioni), bensì esclusivamente de damno vitando.

Resta, così, il problema imbarazzante di assegnare siginificati plausibili alla nuova ipotesi deluttiosa di cui all'art. 319-quater c.p., individuandone la precisa area applicativa tanto rispetto alla fattispecie di concussione, quanto rispetto alle due fattispecie base di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p.: un compito che, è prevedibile, impegnerà non poco la futura giurisprudenza di merito e di legittimità.

 

Sui temi affrontati in questa scheda introduttiva, si vedano altresì i più recenti documenti di cui all'elenco contenuto nella colonna di destra a fianco.