ISSN 2039-1676


06 dicembre 2012 |

Le prime decisioni della Cassazione sulla riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione: il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità " (art. 319-quater c.p.)

Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2012, ric. Roscia (ric. n. 46207/11) e Gori (ric. n. 49718/11); Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2012, ric. Nardi (33669/12): informazioni provvisorie

1. La sesta sezione penale della Corte di cassazione (che annovera tra le proprie competenze tabellari la materia dei reati contro la pubblica amministrazione) ha dato conto dei principi di diritto applicati nelle prime decisioni riguardanti gli effetti della riforma attuata con la legge n. 190 del 2012, ed in particolare la nuova figura di «indebita induzione» a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater del codice penale.

Va precisato che si tratta di «informazioni provvisorie», cioè di comunicati distribuiti immediatamente dopo la decisione sul ricorso, come avviene regolarmente per le Sezioni unite, e come avviene per le sezioni "semplici" quando si ritiene utile che la notizia della decisione assunta sia conosciuta (anzitutto dagli altri collegi della Corte) anche prima che la motivazione della sentenza venga stesa e che dunque intervenga il deposito del provvedimento. In ogni caso, è lo stesso collegio procedente a redigere il comunicato, che dunque rappresenta la più attendibile delle «anticipazioni» sul principio applicato.

Per comodità del lettore, prima di riportare il contenuto delle comunicazioni, conviene  trascrivere il testo della nuova fattispecie (cioè dell'art. 319 quater), che al primo comma recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni». Nel secondo comma è stabilito: «Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

 

2. È venuto immediatamente in rilievo, com'era prevedibile e previsto, il tema della struttura della condotta di induzione sanzionata con la nuova fattispecie, e del raffronto tra la medesima e quella che, con lo stesso termine «induzione», era definita nel testo previgente della norma sulla concussione  (art. 317 c.p.).

Deliberando su due distinti ricorsi (n. 46207/11, ric. Roscia, e n. 49718/11, ric. Gori), in esito all'udienza pubblica del 3 dicembre 2012, la Corte ha stabilito anzitutto il seguente principio: «Il termine "costringe" dell'art. 317 c.p. modificato dalla legge 190/12 significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Rientra invece nell'induzione ai sensi del successivo art. 319 quater la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole ».

Nella decisione sul citato ricorso n. 46207 si è ulteriormente fissata la distinzione tra "nuova" condotta di induzione e fattispecie di istigazione alla corruzione: «Si ha istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322 c.p. e non induzione ai sensi dell'art. 319 quater c.p. ove tra le parti si instauri un rapporto paritario diretto al mercimonio dei poteri ».

 

3. La Corte, sempre con le decisioni indicate, ha poi definito i rapporti strutturali tra nuova fattispecie di induzione indebita e pregressa figura di concussione per induzione, ricostruendoli in termini di continuità, e traendone anche conseguenze sul piano processuale: «Poiché l'art. 317 c.p. oggi modificato già puniva entrambe le condotte del pubblico ufficiale, l'interprete, valendosi dei criteri appena tracciati, ricondurrà le imputazioni precedentemente elevate alla prima o alla seconda norma, trascurando la terminologia impiegata nel capo di imputazione che necessariamente riflette la generica endiadi costringe o induce utilizzata nella disposizione che precede».

 

4. All'udienza pubblica del 4 dicembre 2012 (proc. n. 33669/12, ric. Nardi), la sesta sezione penale ha ribadito il proprio pensiero sui rapporti tra nuova fattispecie e "vecchia" concussione mediante induzione. Anzitutto lo fisionomia della prima: «La condotta di "induzione" richiesta per la configurazione del delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto ex lege 190/2012, si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che da o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità"non siano dovute (Fattispecie in cui il pubblico ufficiale, Comandante di una stazione dei Carabinieri, ha richiesto e ottenuto il versamento da parte del titolare di un'agenzia di assicurazione, dopo avere ricevuto il risarcimento del danno e rilasciato una quietanza liberatoria, di un'ulteriore somma di denaro, prospettando all'assicuratore con "insistenza" che il danaro ricevuto non era stato sufficiente a risarcire il danno subito nonché facendo valere il proprio potere di effettuare controlli su persone clienti della medesima assicurazione)».

In secondo luogo, e con chiarezza: «La "induzione" richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319, comma 1, quater c.p. non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella del previgente art. 317 c.p. e, pertanto, quanto all'induzione, vi è "continuità normativa" tra le due disposizioni, essendo formulate in termini del tutto identici ».

 

Pubblicheremo la motivazione delle sentenze non appena sarà intervenuto il relativo deposito.