ISSN 2039-1676


25 gennaio 2013 |

Sulla possibilità  di una riqualificazione ex art. 521 co. 1 c.p.p. di una concussione per induzione ai sensi del nuovo art. 317 c.p.

Cass. pen., sez. VI, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, Imp. Nogherotto (informazione provvisoria)

La Suprema Corte ha diffuso la notizia di una prima decisione sulla questione "se il fatto qualificato come concussione per induzione possa essere eventualmente d'ufficio riqualificato come concussione per costrizione ex art. 317 nel testo modificato dalla legge n. 210 del 2012".

"Il processo" - comunica la Cassazione - "è stato rinviato a nuovo ruolo, in applicazione della regula iuris enunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Drassich, per consentire al ricorrente di difendersi sulla condizione soggettiva e sulla tipologia della condotta (qualità di pubblico ufficiale e costrizione), mandando alla Cancelleria di notificare, anche prima del decreto di citazione, il provvedimento di rinvio a nuovo ruolo".

Due, ci pare, i messaggi fondamentali inviati dalla Cassazione ai giudici di merito.

Da un lato, la S.C. rammenta implicitamente che al giudice non è precluso, ai sensi dell'art. 521 co. 1 c.p.p., riqualificare come "costrittiva" (e quindi come rilevante anche ai sensi del riformato art. 317 c.p.) la condotta di un pubblico ufficiale descritta nel capo di imputazione come meramente "induttiva", allorché il fatto concreto ilustrato nell'imputazione - e provato in giudizio - sia riconducibile al paradigma di una vera e propria costrizione, secondo i criteri che la sesta sezione sta ora gradualmente precisando (cfr. la coeva notizia provvisoria sul punto e le precedenti notizie del dicembre scorso: clicca qui per informazioni più dettagliate). La formulazione linguistica dell'imputazione non può dunque considerarsi decisiva, anche perché sino all'entrata in vigore della l. 210/2012 la qualificazione della condotta come costrittiva o induttiva era indifferente, almeno ai fini dell'an della responsabilità penale, onde sul punto - oggi cruciale ai fini della distinzione tra due fattispecie con autonomi quadri edittali - non si concentrava normalmente l'attenzione delle parti, a cominciare dal p.m. Né sarà precluso al giudice, per le medesime ragioni, qualificare in sentenza come 'pubblico ufficiale' (e dunque come possible soggetto attivo della 'nuova' concussione) l'agente erroneamente qualificato dal p.m. come mero 'incaricato di pubblico servizio', allorché le funzioni da lui effettivamente esercitate, rispecchiate nella descrizione fattane nel capo di imputazione, siano riconducibili al paradigma dell'art. 357 anziché a quello dell'art. 358 c.p.

Dall'altro, la Cassazione richiama i principi enunciati dalla Corte EDU nella nota sentenza Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007 (clicca qui per accedervi), secondo i quali l'imputato non deve essere 'sorpreso' da una qualificazione giuridica del fatto operata del giudice e diversa da quella enunciata nel'imputazione, senza avere avuto una previa opportunità di discutere su tale qualificazione. La S.C. ritiene allora, del tutto condivisibilmente, che l'imputato debba essere preavvertito dal giudice - evidentemente anche in fase di merito - della possibilità che la propria condotta, qualificata magari per incuriam dal p.m. come meramente induttiva, sia invece considerata in sentenza quale autentica 'costrizione', ovvero della possibilità di essere considerato 'pubblico ufficiale' anzché mero 'incaricato di pubblico servizio'