ISSN 2039-1676


13 dicembre 2010 |

Cass. pen., sez. VI, sent. 30 settembre 2010 (dep. 1 dicembre 2010), n. 42701, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo (responsabilità  degli enti e delitti di corruzione internazionale)

Applicabili all'ente le misure cautelari interdittive in relazione ai delitti di corruzione internazionale

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione ha ritenuto sia possibile applicare alla persona giuridica le misure cautelari interdittive previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 anche nell’ipotesi in cui il reato presupposto per la responsabilità dell’ente sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis c.p.
 
La Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Milano avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, confermando il provvedimento del G.I.P., aveva rigettato la richiesta dei Pubblici Ministeri di applicare, nei confronti delle società ENI S.p.a. e SAIPEM S.p.a., la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività nei rapporti contrattuali con la compagnia petrolifera nigeriana NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation). La misura interdittiva era stata richiesta a carico delle due società indagate per l’illecito di cui all’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, dipendente dal reato di corruzione internazionale (in particolare, artt. 110, 321, 319 e 319 bis c.p., art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2). Nella prospettiva accusatoria, alcuni manager avrebbero corrisposto, nell’interesse e a vantaggio delle società per cui operavano, compensi corruttivi per oltre centottantasette milioni di dollari in favore di pubblici ufficiali nigeriani, per ottenere contratti di EPC (Engineering, Procurement and Construction) relativi alla realizzazione di sei impianti di liquefazione del gas naturale nell’area di Bonny Island in Nigeria.
 
Nel respingere la richiesta di applicazione della misura cautelare, i giudici di Milano avevano osservato che il reato di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis c.p. è richiamato al comma quarto dell’art. 25, d.lgs. n. 231/2001, che prevede però unicamente l’applicazione di sanzioni pecuniarie contro l’ente. Il quinto comma del medesimo art. 25, dal canto suo, commina sanzioni interdittive a carico dell’ente soltanto per i reati indicati nei precedenti commi secondo e terzo, i quali non menzionano l’art. 322 bis c.p. Non essendo dunque previste sanzioni interdittive contro l’ente per il reato di corruzione internazionale, non sarebbe stato possibile neppure applicare all’ente misure cautelari a carattere interdittivo, secondo il principio ­– già affermato dalla giurisprudenza – per cui non è consentito anticipare in sede cautelare una sanzione non irrogabile in via definitiva.
 
Pur condividendo quest’ultima affermazione, la Corte di cassazione ritiene che nell’interpretazione dell’art. 25, d.lgs. n. 231/2001 debba privilegiarsi un approccio ermeneutico che, pur rispettando il senso letterale del testo, tenga in debita considerazione l’intentio legislatoris, che è quella – non certo di attenuare ma – di rafforzare la lotta contro i fenomeni di corruttela, tanto quelli cd. domestici quanto quelli internazionali, in attuazione degli obblighi assunti sul piano internazionale. Obblighi tra i quali viene in considerazione, in particolare, la Convenzione OCSE firmata a Parigi il 17 dicembre 1997 sul contrasto alla corruzione di pubblici funzionari stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
 
Ad avviso della Corte, il quarto comma del citato art. 25 ha la mera funzione di estendere l’ambito soggettivo dei delitti richiamati nei primi tre commi alle «persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.»: e cioè all’incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari delle medesime Comunità, nonché alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle del pubblico ufficiale nell’ambito di Stati esteri (art. 322 bis c.p.). Pertanto – conclude la Corte – il richiamo contenuto nell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 231/2001 deve considerarsi rivolto alle ipotesi base di corruzione indicate nei commi 2 e 3, comprensive anche delle estensioni soggettive contemplate nel comma 4.
 
Diversamente opinando, si realizzerebbe secondo la S.C. una dosimetria sanzionatoria con caratteri di irragionevolezza perché le ipotesi di corruzione internazionale, certamente non meno gravi delle ipotesi di corruzione domestica, non sarebbero assoggettate a sanzioni interdittive (e sarebbero conseguentemente private di una forte tutela cautelare); né potrebbero applicarsi all’ente sanzioni interdittive – senza alcuna ragionevole spiegazione – nell’ipotesi in cui soggetto attivo sia un incaricato di pubblico servizio.
 
Né avrebbe pregio l’argomento, sostenuto dai giudici milanesi, secondo cui l’art. 322 bis c.p. non opererebbe semplicemente un’estensione della cerchia dei possibili soggetti attivi dei reati di corruzione previsti dagli articoli precedenti, ma configurerebbe un’autonoma fattispecie di reato. Secondo la Cassazione, comunque si risolva tale questione, il dato letterale dell’art. 25 comma 5 d.lgs. 231/2001 evidenzierebbe la volontà legislativa non già di individuare ulteriori reati presupposto della responsabilità dell’ente rispetto a quelli elencati nei commi 2 e 3, bensì semplicemente quella di estendere la responsabilità dell’ente alle ipotesi in cui quegli stessi reati siano commessi dalle «persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.».
 
La Corte si pone infine il problema della applicabilità in concreto di tali misure interdittive in materia di corruzione internazionale. L’esecuzione di alcune misure interdittive (come, ad esempio, la sanzione della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, di cui all’art. 9, comma 2, lett. b, ovvero quella dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, di cui all’art. 9, comma 2, lett. d) potrebbe infatti risultare in concreto impossibile senza il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche straniere, su cui il giudice penale italiano non ha alcuna giurisdizione, né la possibilità di imporre condotte particolari o di realizzare controlli. Tuttavia, quantunque le sanzioni interdittive indicate nel d.lgs. n. 231/2001 siano state pensate in rapporto a soggetti che operano all’interno del territorio dello Stato italiano, non può per questo solo ritenersi che siano tutte inidonee ad intervenire su situazioni relative a fatti di corruzione internazionale: sarà dunque compito del giudice di merito verificare in concreto se la sanzione, anche quando è anticipata in via cautelare, può essere effettivamente applicata all’ente senza che ciò comporti il coinvolgimento di organismi stranieri nella fase esecutiva, o comunque l’impossibilità di controllare il rispetto del divieto imposto.