ISSN 2039-1676


02 febbraio 2011 |

La responsabilità¡ dell'ente per corruzione internazionale e l'applicabilità¡ (anche in sede cautelare) delle sanzioni interdittive

Brevi note a margine di Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2010 (dep. 1 dicembre 2010), n. 42701, Rel. Fidelbo, E. s.p.a.

 
* * *
 
1. Il fatto
 
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si esprime a favore dell’applicabilità -anche in via cautelare- delle sanzioni interdittive ex artt. 9 e 13 d.lgs. 231/2001 nel caso di commissione del reato presupposto di corruzione internazionale (art. 322-bis c.p.) da parte di funzionari dell’ente.
 
La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema a seguito del ricorso del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione in via cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività delle società E. s.p.a. e S. s.p.a., limitatamente ai rapporti con specifiche controparti estere, emesso dal G.I.P. di Milano.
 
In particolare, la fattispecie al vaglio della Suprema Corte riguarda indebite dazioni di denaro a numerosi pubblici funzionari nigeriani (art. 332-bis comma 2 n. 2 c.p.) operate da due soggetti che hanno rivestito una posizione apicale nell’organizzazione delle menzionate persone giuridiche.
 
 
2Il provvedimento impugnato ed i motivi di ricorso del procuratore della Repubblica.
 
Il Tribunale di Milano, confermando la precedente decisione del G.I.P., aveva respinto la richiesta di applicazione della predetta misura cautelare all’ente indagato per il reato presupposto di cui all’art. 322-bis c.p., rilevando, in sintesi, che:
 
(a) l’art. 322-bis c.p. costituisce un’ipotesi autonoma di reato e non una norma che estende l’ambito di applicazione soggettivo dei reati di corruzione domestica e
 
(b) l’art. 25 comma 5 d.lgs. 231/2001, non richiamando l’art. 322-bis c.p. ma solo le norme in tema di corruzione domestica, non prevede la possibilità di irrogare sanzioni interdittive per l’illecito dipendente dalla commissione del reato di corruzione internazionale ([1]). Di conseguenza, secondo il Tribunale, in quest’ultimo caso non è neppure possibile applicare le sanzioni interdittive in sede cautelare ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 231/2001.
 
Il Procuratore della Repubblica, nell’atto d’impugnazione della decisione del Tribunale, ha censurato siffatta interpretazione, osservando, fra l’altro, che la tesi sostenuta dal Collegio milanese si porrebbe in contrasto con l’art. 3 comma 1 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri (firmata a Parigi il 17 dicembre 1997), che impone il principio di parità di trattamento -sanzionatorio- fra la corruzione domestica e quella internazionale. Questa violazione della normativa sovranazionale appare ancor più censurabile, secondo la Pubblica Accusa, in relazione alla circostanza che la Convenzione OCSE è stata trasposta nell’ordinamento italiano proprio tramite il d.lgs. 231/2001.
 
Secondo il Procuratore, inoltre, l’art. 322-bis c.p. contiene solamente un’estensione soggettiva delle fattispecie base di corruzione, con la conseguenza che ogni disposizione concernente la corruzione domestica deve intendersi comprensiva del richiamo di cui all’art. 322-bis c.p. e, quindi, applicabile ai soggetti ivi indicati. In base all’interpretazione della Pubblica accusa, quindi, l’art. 25 comma 5 d.lgs. 231/2001, che stabilisce l’irrogazione delle sanzioni interdittive per le fattispecie base, può essere applicato, in virtù della menzionata estensione soggettiva e conformemente al diritto internazionale, anche alle ipotesi di corruzione internazionale.
 
 
3. La soluzione offerta dalla Cassazione.
 
La Cassazione accoglie il ricorso della Procura della Repubblica, in ragione di una -asserita- interpretazione letterale della norma in esame che, nell’opinione della Corte, porta ad un risultato conforme allo scopo di tutela e trova «conferma attraverso l’utilizzo del metodo interpretativo di tipo sistematico» ([2]).
 
Secondo la Corte, l’art. 25 comma 4 d.lgs. 231/2001 ha la funzione di estendere al pubblico ufficiale straniero l’ambito soggettivo degli illeciti elencati ai precedenti tre commi, relativi alla corruzione domestica, e non quella di prevedere ipotesi di illecito dal trattamento sanzionatorio mitigato (in ragione dell’assenza delle sanzioni interdittive).
 
Per giungere a questa conclusione la Corte regolatrice osserva che l’art. 25 d.lgs. 231/2001 presenta una struttura caratterizzata da un disvalore progressivo, al quale corrisponde un ampliamento delle cornici edittali previste dal legislatore.
 
Al comma 1 si pone la corruzione impropria, anche con riferimento alle condotte del corruttore e dell’istigatore; al comma 2 sono previste le corruzioni proprie -compresa la corruzione in atti giudiziari-, ancora con estensione alle condotte del corruttore e dell’istigatore; al comma 3 sono previste, invece, le ipotesi più gravi: corruzione propria aggravata (limitatamente all’evenienza in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità) e corruzione in atti giudiziari aggravata, anche in relazione alle figura del corruttore.
 
Ciò premesso, la Corte rileva che il comma 4 dell’art. 25 d.lgs. 213/2001 non ha la funzione di disciplinare ipotesi attenuate di responsabilità per l’ente, con riferimento agli illeciti commessi dall’incaricato di pubblico servizio e dal funzionario internazionale, in quanto la differente risposta sanzionatoria è già compiutamente strutturata nei primi tre commi. Il quarto comma, quindi, avrebbe il solo scopo di estendere i fatti delittuosi richiamati dai primi tre commi ai soggetti ivi indicati; il fatto che siffatta estensione legislativa sia contenuta nel comma 4 -e non nel corpo dei precedenti commi 1, 2 e 3- sarebbe dovuta a mere ragioni di tecnica di redazione legislativa.
 
Di conseguenza: «il richiamo contenuto nel comma 5 dell’art. 25 cit. deve considerarsi rivolto alle ipotesi base di corruzione indicate nei commi 2 e 3, comprensive anche delle estensioni soggettive contemplate nel comma 4» ([3]).
 
Fino a questo punto, pare di comprendere, la Suprema Corte utilizzerebbe una tecnica di interpretazione meramente letterale della legge.
 
La conformità allo scopo di tutela e la conferma sistematica della soluzione sopra descritta sono poi individuate dalla Corte nel fatto che, accogliendo l’opposta interpretazione (quella di cui al provvedimento impugnato) si avrebbe un sistema sanzionatorio irragionevole, in quanto caratterizzato dall’assenza di sanzioni interdittive per la corruzione internazionale, il cui disvalore -anche in relazione all’art. 3 comma 1 della citata Convenzione OCSE- non può essere ritenuto inferiore rispetto alla corruzione nazionale. Inoltre, accedendo all’interpretazione del Tribunale di Milano, si giungerebbe alla ancor più inspiegabile inapplicabilità delle sanzioni interdittive nel caso di corruzione di un incaricato di pubblico servizio.
 
Secondo la Corte, poi, appare singolare che, proprio in occasione del recepimento di un accordo internazionale sulla lotta alla corruzione, il legislatore italiano abbia voluto escludere l’applicazione delle sanzioni più efficaci e temibili per l’ente in caso di violazioni di commesse da un funzionario estero o da un incaricato di pubblico servizio.
 
In ultimo, per quanto riguarda l’affermata autonomia dell’ipotesi del reato di corruzione internazionale rispetto a quella domestica, la Corte afferma che non è rilevante stabilire se la norma incriminatrice codicistica di cui all’art. 322-bis c.p. configuri una mera estensione soggettiva oppure delinei una nuova e autonoma fattispecie di reato, in quanto «l’art. 25 d.lgs. 231/2001 quando al comma quarto richiama l’art. 322-bis c.p., lo fa esclusivamente in funzione di estensione soggettiva rispetto ai reati contemplati nei commi precedenti» ([4]).
 
 
4. Osservazioni critiche.
 
La Suprema Corte, pur rispondendo ad un’innegabile necessità di razionalizzazione del sistema sanzionatorio dell’ente ‘colpevole’ di corruzione internazionale, non sembra tuttavia limitarsi ad un’interpretazione letterale delle norme contenute nell’art. 25 d.lgs. 231/2001.
 
Occorre, in primo luogo, analizzare il disposto dell’art. 25 comma 4 d.lgs. 231/2001 che, secondo la Corte, sarebbe implicitamente richiamato nel rimando ai commi 2 e 3 contenuto nel successivo comma 5 del medesimo articolo (il quale, a sua volta, definisce l’ambito di applicazione delle sanzioni interdittive).
 
A ben vedere, già dalla lettura della norma emerge un argomento testuale che consente di discostarsi dall’interpretazione fornita dalla Corte: anche postulando che effettivamente il comma in questione abbia il solo fine di ampliare la categoria di possibili soggetti attivi di condotte illecite già compiutamente descritte nelle norme in tema di corruzione domestica, siffatta estensione riguarda esplicitamente la sola applicazione delle sanzioni pecuniarie ([5]).
 
Né diverse indicazioni interpretative possono essere desunte dal comma 5 dell’art. 25 d.lgs. 231/2001: non essendo ivi contemplato alcun richiamo ai reati previsti nel precedente comma quarto, la mera lettura delle disposizioni sembra indicare che solo le sanzioni pecuniarie possono essere applicate all’ente in caso di condanna per il reato di cui all’art. 322-bis c.p.
 
Come già illustrato, in base alla tesi sostenuta nella sentenza in analisi l’art. 25 comma 4 d.lgs. 231/2001 rappresenta, ai soli fini della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, un semplice strumento di estensione soggettiva delle condotte di corruzione domestica ai pubblici ufficiali esteri. Da questo dato discende, secondo la Corte, la possibilità di estendere l’ambito di applicazione delle sanzioni interdittive alle ipotesi di corruzione internazionale.
 
Tuttavia, sembra che sia proprio detta qualificazione a prestare il fianco a qualche critica in ragione degli effetti sistematici che potrebbe comportare.
 
Si consideri, infatti, che la stessa Cassazione ([6]) ha espressamente affermato la natura di reato autonomo della corruzione internazionale, in particolare intervenendo in relazione alla corruzione di pubblici ufficiali extracomunitari. Questa conclusione si è imposta avendo riguardo al fatto che l’art. 322-bis comma 2 n. 2 c.p. prevede, in aggiunta alla nuova qualifica soggettiva del corrotto, un elemento ulteriore e specializzante rispetto alle ipotesi base di cui agli artt. 321 e 322 c.p. ([7]), rappresentato dal dolo specifico «di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un’attività economica o finanziaria» ([8]).
 
Alla luce di questo dato, tutt’altro che irrilevante, l’opinione sostenuta dalla Cassazione circa la funzione di mera estensione soggettiva dei reati di corruzione domestica da parte dell’art. 25 comma 4 d.lgs., rischia di provocare un problematico corto circuito del sistema.
 
Seguendo l’interpretazione della sentenza in esame, l’illecito presupposto della responsabilità all’ente mantiene la fisionomia tipologica della corruzione domestica, salvo l’ingresso dei funzionari esteri nel novero dei pubblici ufficiali corruttibili. In questo modo, tuttavia, il tipo dell’illecito dell’ente ex art. 25 comma 4 d.lgs. 231/2001 potrebbe non coincidere con quello del corrispondente illecito penale ex art. 322-bis c.p.
 
Ciò avverrebbe ogniqualvolta il fatto concreto posto in essere dal funzionario dell’ente integri il tipo della corruzione domestica, ma -per assenza del dolo specifico richiesto dall’art. 322-bis c.p.- non quello della corruzione di pubblico ufficiale estero: in questo caso si avrebbe una situazione di irrilevanza penale del comportamento della persona fisica che, tuttavia, renderebbe comunque responsabile l’ente ex d.lgs. 231/2001 ([9]).
 
In sostanza, la tesi della Cassazione che giustifica l’applicazione delle sanzioni interdittive ai casi di corruzione internazionale apre un possibile scenario applicativo nel quale il soggetto intraneo all’ente non commette un reato, ma la persona giuridica ne risponde ugualmente.
 
Questa eventualità è incompatibile con l’art. 2 d.lgs. 231/2001 e, più in generale, urta con i principi che governano attualmente la struttura della responsabilità dell’ente.
 
In sostanza, attribuire all’art. 25 comma 4 d.lgs. 231/2001 la funzione di estendere soggettivamente l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi precedenti, porterebbe alla creazione di un’incoerenza ben più grave di quella che la Cassazione intendeva risolvere tramite la menzionata interpretazione.
 
Per queste ragioni, sembra più corretto ritenere, sul piano sistematico, che l’art. 25 comma 4 d.lgs. 231/2001 contenga un’autonoma ipotesi di illecito dell’ente che si basa sulla commissione del reato presupposto di corruzione ex art. 322-bis c.p., considerato nella sua specifica tipicità, soprattutto per quanto riguarda l’elemento soggettivo.
 
In conclusione, l’interpretazione sostenuta dalla Cassazione nella sentenza in esame non solo non appare di tipo meramente letterale, in quanto il testo dell’art. 25 d.lgs. 231/2001 non contiene nessuna indicazione che autorizza l’interprete a ritenere applicabili le sanzioni interdittive in caso di responsabilità nascente da un fatto di corruzione internazionale (semmai vi sono diversi spunti letterali che consentono di sostenere il contrario), ma sembra anche trovare una decisa smentita di ordine sistematico.
 
Pertanto, appare inevitabile constatare che il risultato al quale perviene la Cassazione sia frutto di una forma diversa di esegesi, segnatamente di interpretazione analogica.
 
La Corte, infatti, applica la disciplina delle sanzioni interdittive prevista per la corruzione domestica al diverso caso della corruzione internazionale in ragione del fatto che per quest’ultima la legge espressamente non stabilisce l’applicabilità o l’inapplicabilità di siffatte sanzioni. Di fronte ad una lacuna dell’ordinamento (la legge nulla dice circa la possibilità di irrogare le sanzioni interdittive in un caso di corruzione internazionale) la Corte applica la regola giuridica prevista per un caso simile (la corruzione domestica), con il quale vi è identità di ratio legis.
 
A prescindere dalla risolutiva constatazione che nell’ambito del ‘sistema’ della responsabilità da reato dell’ente vige un divieto assoluto di analogia stabilito dal principio di legalità di cui all’art. 2 d.lgs. 231/2001, si potrebbe comunque rilevare che, nel caso di specie, manca un presupposto fondamentale del procedimento interpretativo analogico ([10]): l’esistenza di una vera e propria lacuna.
 
Non sembra azzardato, infatti, sostenere che l’assenza di disciplina circa l’applicabilità o meno delle sanzioni interdittive alla corruzione internazionale sia un risultato volontariamente perseguito legislatore, in ragione delle difficoltà pratiche inerenti l’applicabilità delle sanzioni interdittive in un contesto di rapporti economici transfrontalieri o delle conseguenze sul piano internazionale che l’irrogazione di simili sanzioni potrebbe comportare.
 
La stessa sentenza in esame precisa che si pone un serio problema di applicabilità in concreto delle sanzioni interdittive in caso di corruzione internazionale: «alcune delle sanzioni previste all’art. 9 comma 2 d.lgs. 231/2001 possono comportare, anche solo indirettamente, il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche straniere (…). Così, ad esempio, sembra scontato che non possa disporsi la sospensione o la revoca di autorizzazioni o licenze (art. 9 comma 2 lett. b) rilasciate da Stati esteri e lo stesso dovrebbe valere per l’esclusione da agevolazioni o da finanziamenti (art. 9 comma 2 lett. d) qualora siano concessi da organismi pubblici stranieri. In questi casi per l’esecuzione della sanzione sarebbe necessario il coinvolgimento dello Stato estero – anche attraverso forme di cooperazione – su cui il giudice penale italiano non ha giurisdizione, né alcuna possibilità di imporre condotte particolari né di realizzare controlli» ([11]).
 
Ad ogni modo, anche per quanto riguarda le sanzioni che ricadono nell’ambito della giurisdizione italiana potrebbero crearsi contrasti nei rapporti con gli Stati esteri ([12]).
 
In definitiva, la scelta di omettere la tutela interdittiva in caso di corruzione internazionale può legittimamente collocarsi nell’ambito di una ragionevole valutazione politico-criminale, con ciò dovendosi escludere un recupero delle sanzioni interdittive ex art. 9 d.lgs. 231/2001 tramite interpretazione analogica.
 
Questa circostanza, in ultimo, sembra mettere in crisi l’interpretazione sostenuta dalla sentenza in esame nella parte in cui pone a proprio fondamento il canone di conformità allo scopo di tutela voluto dal legislatore storico: non vi sono indicazioni univoche per sostenere che la voluntas legis fosse quella di includere la corruzione internazionale nella sfera di applicabilità della sanzioni interdittive, ma, al contrario, vi sono seri argomenti per sostenere che il legislatore fosse intenzionato ad ottenere il risultato opposto.
 
 
5. Osservazioni conclusive.
 
Il discutibile risultato interpretativo al quale giunge la sentenza in esame risponde, tuttavia, a specifiche esigenze, che, nella motivazione della Cassazione, sono state annoverate come elementi a sostegno dell’interpretazione proposta, ma che, in realtà, potrebbero avere un diverso significato, da far valere sul piano del sindacato costituzionale.
 
Ci si riferisce, principalmente, al problema della compatibilità fra l’art. 25 d.lgs. 231/2001 e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 e, in particolare, all’obbligo sancito dall’art. 3 comma 1 di reprimere la corruzione internazionale con sanzioni comparabili a quelle previste per la corruzione domestica (c.d. obbligo di assimilazione ([13])).
 
Come si è sopra sostenuto, l’esito di un’interpretazione rigorosa -e non analogica- dell’art. 25 cit. è quello dell’inapplicabilità delle sanzioni interdittive alla corruzione internazionale, pena la violazione dell’art. 2 d.lgs. 231/2001 che sancisce il principio di legalità nell’ambito della responsabilità degli enti.
 
Questo approdo mette in luce una innegabile frizione fra l’art. 25 cit. e l’art. 3 comma 1 della Convenzione OCSE, in ragione della quale, nel caso di specie, la Procura della Repubblica aveva avanzato questione di legittimità costituzionale del citato art. 25 per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost., funzionale ad estendere l’ambito di operatività delle sanzioni interdittive.
 
Il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, non sollevabile tale questione di legittimità in base alla considerazione che l’art. 25 comma 2 Cost. vieta alla Corte costituzionale di emettere una sentenza il cui effetto è quello di aggravare la risposta punitiva dello Stato ([14]).
 
Alla luce della giurisprudenza in materia di sindacato di costituzionalità delle norme penali di favore ([15]), effettivamente, sembra che neanche Giudice delle leggi possa giungere all’estensione dell’applicabilità delle sanzioni interdittive alla corruzione internazionale tramite una sentenza interpretativa che ‘salvi’ l’art. 25 d.lgs. 231/2001 dal giudizio di incostituzionalità per contrasto con l’art. 117 comma 1 Cost.: questa, infatti, sarebbe una sentenza additiva in malam partem, che viola, a sua volta, l’art. 2 d.lgs. 231/2001, in particolare la riserva di legge in materia di sanzioni.
 
Pertanto, di dovrebbe concludere che l’unica via per porre rimedio all’attuale situazione di impasse -nella quale il sistema sanzionatorio a carico dell’ente per il reato presupposto di corruzione internazionale è incompatibile con la Convenzione OCSE, sebbene possa essere considerato perfettamente razionale nel sistema interno di tutela- sarebbe quella legislativa.
 
Nel frattempo, non dovrebbe essere consentito giungere al medesimo risultato tramite operazioni ermeneutiche che sembrano porsi in contrasto con i principi regolatori della materia.
 


[1] In senso dubitativo circa la possibilità di applicare le sanzioni interdittive in caso di corruzione internazionale, proprio in ragione della formulazione letterale della disposizione, v. Gennai-Traversi, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2001, p. 155.
[2] Cass. pen. , sez. VI, 30 settembre 2010 (ud.) – 1 dicembre 2010 (dep.), n. 42701, Rel. Fidelbo, E. s.p.a. e S. s.p.a., p. 8
[3] Cass. pen. n. 42701/2010, cit., p. 10. In senso conforme, con minor ampiezza di argomentazione, v. De Simone, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di Garuti, Padova 2002, p. 121 ss.; D’Amato, Commento all’art. 25, in Presutti-Bernasconi-Fiorio, La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo del d. legisl. 8 giugno 2001 n. 231, Padova, 2008, p. 261. 
[4] Cass. pen. n. 42701/2010, cit., p. 12.
[5] Appare utile riportare il testo del comma 4 dell’art. 25 d.lgs. 231/2001: «4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli art. 320 e 322-bis»
[6] Cass. pen. sez. VI, 5 novembre 2009 (ud.) – 23 dicembre 2009 (dep.) n. 49532, B., in Dejure, citata anche dalla sentenza in esame.
[7] In questo senso v., Romano, Commento all’art. 322-bis, in I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 314-335-bis cod. pen. Commentario sistematico, Milano, 2006, p. 242; Benussi, Commento all’art. 322-bis, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini e Marinucci, Milano, 2006, p. 2314, Pelissero, Commento all’art. 3 L. 29.9.2002 N. 300, in Legisl. pen., 2001, p. 1017 ss.
[8] Sui diversi contorni del fatto tipico della corruzione internazionale rispetto alla corruzione domestica dovuti proprio alla presenza di siffatto dolo specifico v. Epidendio, Corruzione internazionale e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. e enti, 2007, p. 74 ss.
[9] Ad esempio in caso di corruzione propria susseguente non sarebbe integrato il dolo specifico richiesto dall’art. 322-bis c.p. (v. Pelissero, Commento all’art. 3, cit. p. 1019, seppure con riferimento al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio, anche se le considerazioni ivi esposte sono applicabili anche all’ulteriore fine di conseguire o mantenere un’attività economica e finanziaria). Nel senso che l’eventuale condotta atipica rispetto all’art. 322-bis c.p. (per mancata integrazione del dolo specifico) non possa essere inquadrata nell’ambito della corruzione domestica (per assenza della qualifica soggettiva in capo al corrotto) v., nuovamente, Cass. pen. n. 49532/2009, cit. nonché Epidendio, Corruzione internazionale, op. loc. ult. cit.
[10] In tema v., per tutti, Bobbio, Analogia, voce del Nss. dig. it., I.1, Torino, 1957, p. 602 ss.
[11] Cass. pen. n. 42701/2010, cit., p. 13 s.
[12] Ad esempio, in caso di interdizione dall’esercizio dell’attività dell’ente italiano aggiudicatario di un appalto indetto da uno Stato estero, quest’ultimo sarebbe costretto a ripetere la procedura o, comunque, ad attendere i tempi fisiologici di una nuova aggiudicazione, verosimilmente con un corrispettivo maggiore.
[13) V. Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 65 ss.
[14] Interessante notare che il Tribunale, attraverso il richiamo all’art. 25 comma 2 Cost. dimostra di voler porre l’art. 2 d.lgs. 231/2001 sotto la copertura costituzionale della riserva di legge.
[15] Cfr. le sentenze della Corte cost. n. 394 del 2006; n. 407 del 2008; n. 83, 324 e 413 del 2008 e n. 34 e 57 del 2009; per un inquadramento del tema v. Scoletta, L’irragionevole insindacabilità dell’arbitrio punitivo in bonam partem, in Giur. cost., 2009, p. 428 ss. Per un commento della sentenza n. 394 del 26 novembre 2006, vero e proprio leading case in argomento, v., ex multis, Marinucci, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le «zone franche», in Giur. cost., 2006, p. 4160 ss. e Pulitanò, Principio di eguaglianza e norme penali di favore (Nota a Corte cost. nn. 393-394 del 2006), in Corr. merito, 2007, p. 209 ss. Per ulteriori osservazioni riguardanti il caso in cui la norma nazionale sia frutto di un’opzione politico-criminale contrastante con quella indicata da fonti sovranazionali v. Sotis, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano 2007, p. 153 ss.