ISSN 2039-1676


17 gennaio 2011

Tribunale di Genova, 17 gennaio 2011 (sent.), GUP Carpanini (Sulla distinzione tra concussione e corruzione)

Ravvisata la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio - in luogo della contestata concussione - nel caso del direttore di un carcere che, in cambio delle prestazioni sessuali concesse consensualmente da una detenuta, l'ha ammessa al lavoro all'esterno ex art. 21 ord. penit.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONCUSSIONE – Criteri distintivi dalla corruzione.
 
Il reato di concussione non è escluso dal fatto che l’iniziativa dell’accordo, in vista del compimento di uno o più atti difformi rispetto ai doveri d’ufficio dell’agente pubblico, sia presa dal soggetto passivo, purché la stessa iniziativa sia stata determinata dal timore di un danno derivante da un contegno commissivo od omissivo dell’agente pubblico, posto in essere abusando della sua qualità o dei suoi poteri. Per contro, se il privato effettua la dazione di denaro o altra utilità per trarre vantaggio dall’abuso dell’agente pubblico, e non sussiste una situazione di timore, bensì un rapporto paritario tra i soggetti implicati, deve escludersi la configurabilità del delitto di concussione, ed è invece configurabile il delitto di corruzione. (Fattispecie relativa a prestazioni sessuali concesse da una detenuta al direttore del carcere al fine di usufruire del lavoro all’esterno, di cui all’art. 21 L. 26 luglio 1975, n. 354. In particolare, il Tribunale ha escluso il delitto di concussione – ed ha invece condannato il direttore del carcere per corruzione ex art. 319 c.p. – dopo aver accertato l’insussistenza di uno stato di soggezione da parte della detenuta, che, consapevole della prassi consolidata all’interno del carcere – rispondente alla logica del ‘do ut des’ – avrebbe acconsentito a tali rapporti sessuali proprio con la finalità di beneficiare del lavoro all’esterno e quindi, in un rapporto ‘paritario’ con il direttore del carcere). (Massima a cura di Sara Turchetti).
 
 
Riferimenti normativi: C.p.  art. 317
  C.p. art. 319