4 novembre 2016 |
Il rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’anno 2015
Le prassi e prospettive della collaborazione antiriciclaggio della pubblica amministrazione
Tutti i documenti citati nel presente contributo (ossia il Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia con la relativa Presentazione, il D.M. Interno 25 settembre 2015 e il Protocollo d’intesa fra A.N.AC. e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) sono consultabili attraverso i link presenti a pié di pagina.
Abstract. Il direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), Claudio Clemente, nel Rapporto Annuale, presentato a Roma il 7 luglio 2016, ha (tra l’altro) stigmatizzato l’assenza di cultura antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni che collaborano molto poco con l’attività dell’Unità. Un’intesa tra UIF e ANAC e il decreto del Ministero dell’Interno (25 settembre 2015), che reca specifici indicatori di anomalia e istruzioni per l’adozione di procedure organizzative preordinate alla collaborazione attiva, dovrebbero favorire un miglioramento sella situazione.
Nella Relazione di presentazione del Rapporto Annuale[1] dell’Unità di Informazione Finanziaria, il direttore, Claudio Clemente, ha sottolineato tra l’altro che la costante crescita del livello di compliance degli obblighi previsti dalla disciplina “antiriciclaggio” lascia emergere con maggiore facilità «un’ampia zona grigia di soggetti e ambiti di attività»[2] per i quali continuano ad essere invalse prassi ispirate al “pecunia non olet” o comunque da livelli di collaborazione scarsa se non nulla, come si registra, purtroppo, negli uffici della Pubblica Amministrazione, che nel 2015 – documenta il Rapporto [3]– hanno trasmesso solo 21 segnalazioni di operazioni sospette sul totale di 82.428.
Il dott. Clemente ha stigmatizzato a più riprese questa situazione[4] che testimonia una scarsa diffusione della cultura antiriciclaggio nel tessuto della P.A. e potrebbe essere “agevolata” dall’assenza di una specifica regolamentazione di attuazione della disciplina primaria.
È una lacuna cui ha posto rimedio l’adozione di un decreto del Ministero dell’Interno [5], adottato su proposta dell’UIF all’esito di un’ampia consultazione con l’ANCI, alcuni Comuni (tra i quali quello di Milano) e altre autorità.
Al fine di «ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive» a allo «scopo» di semplificare e favorire «il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette», l’art. 3 regola gli indicatori di anomalia che sono specificati dagli allegati del decreto con riferimento all’identità o al comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (all. A), alle modalità, di richiesta o esecuzione, delle operazioni (all. B), al settore di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio) (all. C). L’elenco per quanto dettagliato ha carattere esemplificativo. L’art. 3, infatti, precisa che «L’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti nell’allegato del presente decreto non è sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto».
In «considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni», è previsto che il Ministero dell’Interno, su proposta dell’UIF, provveda periodicamente all’aggiornamento di questi indici.
Gli artt. 4 e 5 regolano gli obblighi di segnalazione e in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.
L’art. 6, infine, prescrive che gli uffici della Pubblica Amministrazione, in base alla propria autonomia organizzativa, devono adottare procedure interne idonee a garantire l’efficacia della rilevazione delle operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l’omogeneità dei comportamenti. In ogni caso, gli addetti agli uffici della Pubblica Amministrazione devono trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un unico soggetto denominato “gestore” che interloquisce con la UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le segnalazioni.
L’individuazione degli indicatori di anomalia – è stato rilevato[6] – è tuttavia solo una delle azioni che potrebbero consentire il recupero delle Pubbliche Amministrazioni con riferimento all’adempimento consapevole degli obblighi di segnalazione.
Nell’ambito della collaborazione tra Autorità antiriciclaggio e anticorruzione dovrebbero collocarsi iniziative volte alla definizione implementazione di assetti organizzativi e procedurali più idonei a garantire in concreto la collaborazione attiva delle Pubbliche Amministrazioni[7].
È un aspetto sottolineato nel Protocollo d’intesa tra UIF e A.N.AC. del 2014 nel quale appunto le due “agenzie” hanno concordato in ordine alla necessità che sia adottate formule organizzative in grado di consentire una chiara individuazione e allocazione delle responsabilità[8]. Una soluzione potrebbe essere quella di concentrazione delle funzioni antiriciclaggio nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione. In ogni caso – come si legge nel rapporto – soltanto attribuendo in modo certo le funzioni antiriciclaggio e le conseguenti responsabilità si potrebbe invero recuperare «una dimensione etica dell’attività pubblica»[9], per la quale non sempre sono sufficienti pratiche di whistleblowing.
Si noti infine che, successivamente alla presentazione del rapporto, il 12 agosto 2016, il Parlamento ha approvato la c.d. Legge di delegazione europea 2015. L’art. 15 prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tra i principi direttivi, con riferimento al tema in esame. segnaliamo:
- la previsione che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell’analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio (art. 15, co. 2, lett. a), punto 3);
- la previsione che alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (anche mediante il ricorso alla normativa secondaria) siano apportate le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (art. 15, co. 2, lett. n);
- la previsione che l’UIF provveda (tra l’altro) ad assumere i provvedimenti necessari al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti.
[1] Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, nr. 8, Anno 2015.
[2] Presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Anno 2015. Relazione del direttore, p. 7.
[3] Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, nr. 8, Anno 2015, cit., p. 32.
[4] Le pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici per definizione, dovrebbero percepire tale collaborazione come una estrinsecazione del «dovere civico di solidarietà e lealtà» (p. 7 della Presentazione), dovrebbero cogliere più dei soggetti privati «l’opportunità della collaborazione» prima «ancora che il dovere» di collaborare (ivi, p. 8).
[5] 25 settembre 2015, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione (15A07455) (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015).
[6] Presentazione, cit., p. 13.
[7] Presentazione, cit., p. 13.
[8] Protocollo d’intesa fra A.N.AC. e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (30 luglio 2014).
Si legga in particolare l’art. 2, comma 3: «L’UIF e l’A.N.AC. collaborano, altresì:
- per promuovere, presso gli uffici della pubblica amministrazione, l’adozione di soluzioni organizzative preordinate al corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva. In tale ambito va verificata la possibilità di identificare la figura del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette in quella del Responsabile della prevenzione della corruzione designato, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, dalle pubbliche amministrazioni;
- per realizzare iniziative, anche di carattere formativo, volte a sensibilizzare gli uffici della pubblica amministrazione all’invio di segnalazioni, con particolare riguardo a possibili fenomeni di corruzione e di riciclaggio;
- per individuare casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono presentare eventuali criticità sotto il profilo della prevenzione e del contrasto della corruzione o del riciclaggio e per la valutazione congiunta delle iniziative da assumere, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per segnalarli alle Autorità di governo, legislative e amministrative competenti.»
[9] Così Presentazione del Rapporto Annuale cit., p. 13.