ISSN 2039-1676


10 ottobre 2017 |

Il rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia per l’anno 2016

L’approccio proattivo dell’UIF nella prevenzione al finanziamento del terrorismo

Tutti i documenti citati nel presente contributo sono consultabili attraverso i link presenti a pié di pagina.

 

Abstract. L’UIF svolge un ruolo centrale nella prevenzione del finanziamento del terrorismo, affiancando ad un approccio reattivo basato sull’esame delle operazioni sospette, una strategia maggiormente proattiva tesa a un utilizzo ancor più avanzato dello strumentario informativo e di analisi di cui dispone. In questa prospettiva, nel 2016, l’UIF ha attivato nel proprio sito internet un Portale specificamente dedicato alla materia e ha orientato l’attività ispettiva in chiave preventiva e di intelligence a verifiche nel campo del finanziamento del terrorismo.

 

Il direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dott. Claudio Clemente, nella presentazione al pubblico del decimo Rapporto annuale[1], delineando le linee evolutive del primo decennio di attività, ha evidenziato, tra l’altro, che la minaccia terroristica, si va progressivamente imponendo come una delle più rilevanti e urgenti fra quelle con cui il sistema si deve confrontare.

I dati raccolti[2] testimoniano, infatti, che nel 2016 le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo sono state 741, un numero più che doppio rispetto al 2015 e sei volte superiore nel confronto con il 2014; oltre il 90 per cento di esse è stato ritenuto di interesse investigativo dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; diversi i casi in cui le indagini hanno confermato i sospetti.

In questo contesto, l’UIF svolge un ruolo centrale nel realizzare un’azione di contrasto finalizzata ad attuare un’adeguata prevenzione di un fenomeno così complesso e grave, affiancando all’approccio reattivo basato sull’esame delle operazioni sospette una strategia maggiormente proattiva, tesa a un utilizzo ancor più avanzato dello strumentario informativo e di analisi di cui dispone.

La consapevolezza che i fallimenti più gravi dei sistemi di contrasto avvengono quando è carente la condivisione delle informazioni, prevalgono i particolarismi, e si trascurano i segnali disponibili, ha indotto l’UIF a realizzare, nei limiti delle sue competenze, ogni misura utile per prevenire e contrastare la minaccia terroristica e per supportare gli Stati colpiti nella individuazione delle tracce finanziarie degli attentatori e delle loro reti di sostegno che, in alcuni casi, presentavano collegamenti con l’Italia.

Nell’ambito delle iniziative decise dall’Unità per orientare in chiave preventiva e di intelligence finanziaria l’azione di contrasto al finanziamento del terrorismo, assumono rilievo specifico gli accertamenti ispettivi e le analisi “a distanza” riguardanti primari gruppi bancari e intermediari di elevato standing, attivi nel settore dei servizi di pagamento.

La programmazione dell’attività ispettiva di carattere generale per il 2016, in particolare è stata orientata, oltre che alla tradizionale funzione di verifica di compliance, anche a finalità conoscitive e di analisi di nuovi comparti. Nel 2016, invero, la UIF ha effettuato 23 ispezioni: 15 a carattere generale e 8 di tipo mirato, di cui 6 a fini di contrasto al finanziamento del terrorismo[3].

Tra le novità più significative rileva, poi, l’attivazione nel maggio 2016 da parte dell’UIF nel proprio sito internet di un Portale[4] specificamente dedicato alle modalità e alle caratteristiche del finanziamento del suddetto fenomeno, allo scopo di agevolare l’individuazione di operazioni sospette e fornire alle autorità competenti una straordinaria fonte di conoscenza di informazioni e documentazione, anche di provenienza estera e, per ciò stesso, spesso di non immediata reperibilità.

Nella stessa prospettiva è utile ricordare, inoltre, la Comunicazione del 18 aprile 2016[5], con cui l’UIF ha richiamato l’attenzione degli operatori sulla necessità di rilevare con la massima tempestività gli elementi di sospetto riconducibili al finanziamento del terrorismo e ha fornito indicazioni volte a supportare tale azione. La Comunicazione ha indicato, inoltre, le nuove modalità con le quali può realizzarsi il finanziamento del terrorismo: oltre ai canali tradizionali, costituiti dalle organizzazioni non lucrative e dai money transfer, sono state messe in luce tecniche innovative quali la raccolta di fondi on line attraverso piattaforme di crowdfunding e il ricorso alle valute virtuali.

Permangono, tuttavia, numerosi e rilevanti ostacoli alla realizzazione di una piena ed efficace collaborazione internazionale tra FIU, per lo più connessi alla diversità dei contesti in cui operano, dei ruoli e dei poteri ad esse assegnati dai rispettivi ordinamenti, con evidenti ripercussioni anche sull’efficacia dell’azione domestica di contrasto al terrorismo[6].

A tale stato di cose ha posto, in parte, rimedio – secondo il dott. Di Clemente – la quarta Direttiva Antiriciclaggio[7] (Direttiva UE 849/2015) che, introducendo disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha compiuto significativi passi verso una disciplina più puntuale e vincolante delle funzioni e delle caratteristiche delle FIU (Financial Intelligence Unit).

Per quanto attiene, in particolare, il tema della prevenzione del finanziamento del terrorismo e dell’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90[8], pur confermando l’impostazione consolidata dalle fonti già in vigore, ha ridisegnato conferito nuove significative funzioni all’UIF nonché nuovi poteri al Comitato di Sicurezza Finanziaria, di cui è stata rivista anche la composizione. È stata, inoltre, introdotta la possibilità di un congelamento temporaneo di fondi e risorse economiche, detenute da soggetti responsabili di condotte con finalità di terrorismo.

L’Art. 6 dello stesso d. lgs., inoltre, stabilisce che l’UIF riceverà e analizzerà le “comunicazioni oggettive” che i destinatari degli obblighi dovranno trasmettere sulla base di criteri definiti dalla stessa Unità con apposite istruzioni, introducendo un nuovo importante strumento di approfondimento e orientamento dell’analisi a fini di prevenzione.

L’Unità dovrà, quindi, emanare le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette destinate a tutti i soggetti obbligati, quelle per disciplinare le comunicazioni cui saranno tenute le Pubbliche Amministrazioni, nonché gli indicatori di anomalia. L’emanazione diretta delle disposizioni da parte dell’Unità potrà contribuire a migliorare ulteriormente la tempestività, la completezza e la qualità della collaborazione attiva.  

Nell’ambito dell’accresciuta attenzione alla materia del terrorismo, inoltre, il d. lgs.  n. 90/2017 ha introdotto nuove disposizioni penali per la repressione di condotte di sostegno e supporto a tale reato[9]. In particolare, il nuovo art. 270-quinquies, comma 1 c.p. punisce chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo. È inoltre punito chiunque depositi o custodisca i medesimi beni o il denaro. Il secondo comma dello stesso articolo, al punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

Il dott. Clemente ha dichiarato, per concludere, che le nuove leve apprestate dalla legge di riforma offrono diverse inedite opportunità di azione/intervento – non tutte quelle che l’Unità auspicava[10] – che potrebbero agevolare il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, nella consapevolezza che i risultati che si è riusciti a ottenere alimentano aspettative positive sulla possibilità future.

Sul fronte del potenziamento dell’attività di analisi finanziaria, il Direttore ha anticipato che l’impegno dell’Unità sarà indirizzato, in primo luogo, al pieno sfruttamento delle nuove e importanti fonti informative rese disponibili dalla riforma.

Tra queste rilevano, in primo luogo, le “comunicazioni oggettive”. Questi input informativi – scaturenti dal ricorso a modalità automatiche di rilevazione e trasmissione e, pertanto, scevri di ogni fattore valutativo – potranno rappresentare un efficace correttivo per ridurre la quota di segnalazioni inviate all’UIF esclusivamente in considerazione del tipo di strumento finanziario utilizzato – principalmente il contante – anche se per importi ridotti e, pertanto, indipendentemente dall’effettiva probabilità che nascondano un’attività criminale riducendo, di conseguenza, i costi per il sistema.

Nella medesima prospettiva, occorre considerare le informazioni investigative, che verranno fornite dagli organi delle indagini secondo modalità concordate, che aprono a nuove possibilità di integrazione informativa e di scambio di dati con un novero più ampio di soggetti, in attuazione del principio generale fissato dal nuovo decreto, in base al quale tutte le autorità devono collaborare tra loro per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 


[1] Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, nr. 9, Anno 2017.

[2] Presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Anno 2016. Relazione del direttore, p. 7.

[3] Cfr. Rapporto, cit., p. 90.

[4] V. questa pagina web.

[5] V. questa pagina web.

[6] Cfr. Presentazione, cit., p. 12.

[7] Attuata in Italia con il decreto legislativo n. 90/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 giugno u.s., disponibile in questa pagina web. L’UIF ha attivamente fornito il proprio contributo tecnico-istituzionale ai lavori per la definizione del nuovo quadro normativo, anche attraverso le due Audizioni del Direttore dell’UIF del 27 e 29 marzo 2017, rispettivamente presso le Commissioni riunite II e VI della Camera dei Deputati e le omologhe Commissioni del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (disponibili in questa pagina web, in questa pagina web e in questa pagina web).

[8] Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha apportato significative modifiche alla disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, riformando una parte consistente del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 90, in data 6 luglio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso la circolare DT 54071, con cui ha emanato istruzioni operative di dettaglio sull’applicazione e il calcolo del nuovo regime sanzionatorio della nuova normativa antiriciclaggio. La Circolare è disponibile in questa pagina web.

[9] Il d. lgs. n. 90/2017 ha, poi, semplificato le fattispecie delittuose limitando l’area di rilevanza penale a condotte caratterizzate da un maggiore disvalore per quanto riguarda i reati più strettamente legati agli obblighi gravanti sugli operatori (art. 55, commi 1-3, del D. Lgs. 231/2007). Sono state, inoltre, introdotte nuove fattispecie connotate da particolari modalità di falsificazione di documenti e informazioni o, altrimenti, fraudolente.

[10] Presentazione, cit., p. 13.