ISSN 2039-1676


04 luglio 2017 |

L’Unione Europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della direttiva 2017/541

Direttiva 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. L’adozione della direttiva in commento rappresenta il nuovo passo compiuto dal legislatore europeo nell’ottica del contrasto al terrorismo internazionale, con il duplice obiettivo di colmare le lacune di tutela esistenti e migliorare il quadro giuridico eurounitario. Tale provvedimento sollecita gli interpreti ad interrogarsi sullo stato dell’arte della normativa italiana al cospetto dei nuovi obblighi di incriminazione; più in radice, però, invita a riflettere circa la compatibilità di tale complesso di norme – sempre più foriero di un’anticipazione della tutela penale – con i principi di garanzia propri del diritto penale e, in fin dei conti, con quei diritti umani su cui si fonda l’Unione europea stessa.

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I “vecchi” obblighi di incriminazione riproposti dalla direttiva. – 3. I “nuovi” obblighi di incriminazione introdotti dalla direttiva. – 4. Le indicazioni relative al trattamento sanzionatorio. – 5. La responsabilità delle persone giuridiche. – 6. Le indicazioni di massima sul versante processuale. – 6.1. (segue) La cooperazione giudiziaria – 7. I diritti delle vittime del terrorismo: il focus della direttiva sulle misure di protezione, sostegno e assistenza. – 8. E noi, a che punto siamo? Lo stato dell’arte della normativa italiana al cospetto degli obblighi di incriminazione eurounitari. – 8.1. (segue) In particolare, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici. – 8.2. (segue) I potenziali obblighi di adeguamento del legislatore italiano: rilevanza penale del singolo viaggio? – 9. Riflessioni conclusive: il delicato equilibrio tra esigenze di tutela e diritti umani.