ISSN 2039-1676


23 febbraio 2015 |

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge in materia di contrasto al terrorismo

Decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

 

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1. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2015 ed è entrato in vigore il giorno seguente il decreto legge in epigrafe, contenente numerose disposizioni di interesse immediato per il penalista: a cominciare dalla novità forse più rilevante dal punto di vista istituzionale, che concerne l'attribuzione all'attuale Direzione nazionale antimafia e al Procuratore nazionale antimafia di competenze aggiuntive in materia di coordinamento del contrasto al terrorismo, con conseguente loro trasformazione - rispettivamente - in Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e in Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Riservandoci al più presto un primo commento, segnaliamo subito ai lettori le più novità più significative che modificano in particolare il codice penale, il c.d. codice antimafia (d.lgs. 159/2011) e la disciplina del processo penale.

 

2. Sul versante delle disposizioni di diritto penale sostanziale, il decreto legge:

- all'art. 1 introduce un secondo comma nell'art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), che prevede «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni», assicurando così la punibilità anche del soggetto arruolato, sia pure con un quadro edittale assai più mite rispetto a quello previsto per l'arruolatore (già punibile ai sensi del primo comma con la reclusione da sette a quindici anni);

- ancora all'art. 1 introduce un nuovo art. 270 quater.1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), che recita «Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;

- sempre all'art. 1 modifica l'art. 270 quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) estendendo la relativa comminatoria edittale (reclusione da cinque a dieci anni) già prevista per la persona "addestrata" anche alla «persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;

-agli artt. 1 e 2 introduce altrettanti circostanze aggravanti allo stesso art. 270 quinquies, nonché agli artt. 302 (istigazione a commettere un delitto doloso contro la personalità dello Stato), 414, terzo comma (pubblica apologia di delitto) e 414, quarto comma (pubblica istigazione o apologia di delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità) se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici;

- all'art. 3 introduce due nuove contravvenzioni in materia di detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678 bis c.p.) e di omissione di denunzia di furti di precursori di esplosivi (art. 679 bis c.p.), con rinvio alla pertinente disciplina del diritto dell'Unione europea per la definizione di tali precursori .

Nel quadro di un apparato normativo già fortemente orientato all'incriminazione di condotte preparatorie rispetto alla commissione dei delitti 'fine' di terrorismo descritti dall'art. 270 sexies c.p., di particolare rilievo teorico appare dunque la novella che interessa l'art. 270 quinquies c.p., il cui effetto pratico è quello di sottoporre alla pena della reclusione da cinque a dieci anni (e, prima ancora, all'intero arsenale delle misure cautelari e precautelari) chiunque, avendo acquisito anche autonomamente istruzioni sull'uso di armi, esplosivi, tecniche di combattimento etc., ponga in essere qualsiasi condotta soggettivamente finalizzata alla realizzazione di un delitto terroristico: id est, qualsiasi atto preparatorio rispetto alla successiva commissione (da parte sua o - parrebbe - da parte di un terzo), di un tale delitto.

 

3. Sul versante  del c.d. codice antimafia (d.lgs. 159/2011), il decreto legge:

- all'art. 4 amplia i presupposti soggettivi di applicazione delle misure di prevenzione personali (e conseguentemente patrimoniali, in forza del richiamo di cui all'art. 16), integrando l'art. 4 lett. d) con il riferimento a coloro che, operando in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti (oltre che, come già oggi previsto, a compiere reati con finalità di terrorismo anche internazionale) «a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale», attribuendo altresì al questore - oltre che al presidente del tribunale, come già oggi previsto dall'art. 9 - il potere di disporre in via di urgenza il ritiro immediato del passaporto e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio nei confronti di persona nei cui confronti sia stata proposta la sorveglianza speciale, in attesa della convalida dello stesso presidente del tribunale entro le novantasei ore successive;

- sempre all'art. 4, estende alle nuove ipotesi delittuose introdotte nel codice penale l'aggravante già prevista dall'art. 71 codice antimafia per chi abbia commesso una serie di reati essendo sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione, e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione;

- ancora all'art. 4 introduce un nuovo art. 75 bis codice antimafia, configurante una nuova ipotesi delittuosa di violazione del divieto di espatrio imposto in via d'urgenza dal presidente del tribunale o dal questore ai sensi dell'art. 9, con facoltà di arresto in flagranza del contravventore;

- infine, all'art. 9 modifica - come anticipato - la denominazione della Direzione nazionale antimafia e del Procuratore nazionale antimafia, trasformandoli in Direzione nazionale e in Procuratore nazionale "antimafia e antiterrorismo", attraverso una serie di modifiche alle norme pertinenti del codice antimafia oltre che dello stesso codice di procedura penale. L'art. 20 del decreto legge, in via transitoria, attribuisce le nuove funzioni all'attuale Procuratore nazionale antimafia.

 

4. Quanto infine al processo penale, a parte le modifiche terminologiche di cui si è detto relative alla Direzione e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, meritano immediata segnalazione, salvi i necessari futuri approfondimenti:

- una modifica dell'art. 497, comma 2 bis, c.p.p., che consentirà - oltre che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai loro ausiliari e alle interposte persone che abbiano svolto attività sotto copertura - anche ai dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, chiamati a deporre in ordine alle loro attività svolte ai sensi della pertinente disciplina di cui alla legge n. 124/2007, di indicare le proprie generalità di copertura (art. 8 del decreto legge);

- una modifica degli artt. 24 e 27 della legge n. 124/2007 sulla disciplina dei servizi, che consentirà agli appartenenti agli stessi, da un lato, di utilizzare le proprie identità di copertura negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione; e, dall'altro, di deporre in ogni stato o grado del procedimento con identità di copertura, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dal (novellato) art. 497, comma 2 bis, c.p.p. (art. 8 del decreto legge);

- infine, l'attribuzione al pubblico ministero che proceda per delitti di terrorismo, allorché sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che taluno stia compiendo detti delitti per via telematica, del potere di ordinare, con decreto motivato, «ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso» (art. 2, comma quarto, del d.l., il quale non chiarisce peraltro se sia necessaria la convalida di tale decreto da parte del giudice, secondo le disposizioni generali dell'art. 321, comma 2 bis, c.p.p.: norma quest'ultima che, peraltro, viene espressamente richiamata dalla disposizione in parola, per l'ipotesi in cui i destinatari dell'ordine del p.m. non vi adempiano entro quarantotto ore, in tal caso dovendosi disporre, per l'appunto, «l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale»).

 

5. Merita, infine, segnalazione la previsione, all'art. 6 del decreto legge (che modifica a sua volta l'art. 4 del d.l. antiterrorismo n. 144/2005, conv. il l. 155/2005), della possibilità per i direttori dei servizi di informazioni e per personale da essi specialmente delegato di effettuare - su autorizzazione del procuratore generale - colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.