ISSN 2039-1676


08 maggio 2012 |

La Cassazione sulla nozione di "violenza terroristica", e sul rapporto fra il reato di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) e il reato di associazione terroristica (art. 270 bis c.p.)

Nota a Cass. pen., Sez. V, 23.2.2012 (dep. 2.4.2012) n. 12252, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, Bortolato e a. (a determinare la sussumibilità dell'associazione che persegua finalità eversive con metodi violenti sotto la fattispecie di cui all'art. 270 ovvero sotto la fattispecie di cui all'art. 270 bis è la natura della violenza richiesta dalla norma: violenza 'comune' nella fattispecie ex art. 270; violenza 'terroristica' nella fattispecie ex art. 270 bis)

Per scaricare la sentenza qui commentata clicca sotto su "download documento".

 

1. Gli imputati sono accusati taluni di aver formato, altri di aver concorso 'esternamente' alla formazione di una banda armata (art. 306 c.p.) per la commissione del reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), oltre che di furto, ricettazione, contraffazione e di vari reati in materia di armi. Tutti i reati sono inoltre contestati come aggravati, ai sensi dell'art. 1 d.l. 625/79 (conv. l. 15/80), per essere stati commessi per fini terroristici.

Più in particolare, i fatti per cui gli imputati sono tratti a giudizio e su cui si fonda la più grave accusa di banda armata concernono l''attività' del Partito Comunista Politico Militare (PCPM): un'organizzazione che - stando alle emergenze processuali - perseguiva lo scopo di sovvertire l'ordinamento costituzionale italiano attraverso l'attuazione di azioni violente contro cose (il danneggiamento dello "Sportello Biagi", dei magazzini "Alcom", della sede del giornale "Libero") o persone (il ferimento di Schirone, l'attentato a Ichino).

 

2. Il caso offre l'occasione alla Suprema Corte per intervenire sulla questione - mai del tutto chiarita dalla giurisprudenza - del rapporto fra la fattispecie di 'associazione sovversiva' (art. 270) e la fattispecie di 'associazione terroristica' (art. 270 bis), come modificate in seguito agli ultimi interventi del legislatore.

È noto, infatti, come a più riprese, nell'ultimo decennio, il legislatore sia intervenuto sulle norme in esame, modificandone in maniera significativa la struttura e la portata.

Nel 2001, innanzitutto, l'art. 270 bis è stato modificato affiancando alla finalità eversiva anche la diversa e alternativa finalità terroristica (che in precedenza era indicata solo nella rubrica dell'articolo ma poi non era ripresa nel testo della norma) ed estendendo la portata della norma anche ai casi di associazioni che perseguano il fine terroristico contro uno stato estero (laddove la finalità eversiva veniva punita solo se rivolta contro l'ordinamento costituzionale italiano, essendo espressamente definita dal legislatore nazionale come "eversione dell'ordinamento costituzionale", ai sensi dell'art. 11, l. 304/82).

Nel 2005, col cd. 'pacchetto Pisanu', il legislatore è intervenuto nuovamente in 'materia di terrorismo' introducendo (tra l'altro) una definizione espressa di finalità terroristica (nuovo art. 270 sexies c.p.) che 'abbraccia' anche il fine propriamente 'eversivo'; fine che da quel momento, pertanto, cessa di essere 'altro' rispetto al fine terroristico. È noto, infatti, come, ai sensi dell'art 270 sexies, debbano essere considerate "con finalità di terrorismo" le condotte che sono compiute allo scopo di (i) "intimidire la popolazione", ovvero di (ii) "costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto", ovvero di (iii) "destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale" (oltre che le "altre condotte definite terroristiche da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"). Ebbene, nell'ultima delle tre finalità alternative che caratterizzano una condotta come 'terroristica', rientra appieno senza dubbio la finalità di 'eversione dell'ordine democratico'.

Infine, nel 2006, il legislatore - nel quadro di un intervento di riforma dei cd. 'reati di opinione' operato con la l. 85/2006 - è intervenuto sulla fattispecie - peraltro di rara applicazione - di cui all'art. 270 allo scopo di 'modernizzarla'. In seguito al ricordato intervento, infatti, l'incriminazione delle "Associazioni sovversive" è stata ridisegnata, da un lato, introducendo il requisito della 'idoneità' dell'organizzazione a raggiungere il proprio obiettivo sovversivo; dall'altro, ridefinendo la stessa tipologia delle finalità dell'associazione sovversiva: le anacronistiche finalità di "stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre" e di "sopprimere violentemente una classe sociale" sono state eliminate e sostituite dalla finalità di "sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato", che si affianca alla finalità di "sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato", già contemplata dall'art. 270 nella sua precedente formulazione.

 

3. Il problema che la Corte si trova a dover affrontare concerne l'esatta delimitazione del confine fra la norma incriminatrice di cui all'art. 270 e la norma incriminatrice di cui all'art. 270 bis: problema pregiudiziale alla verifica della adeguatezza della motivazione della Corte d'Appello laddove - confermando il giudizio di primo grado - condanna gli imputati per il delitto di banda armata (o di concorso esterno in banda armata) "in relazione all'art. 270 bis".

In proposito, la Corte rileva che, se era già criticabile l'orientamento risalente che pretendeva di individuare oggetti giuridici diversi nel perseguimento della 'finalità sovversiva' (di cui all'art. 270) piuttosto che nel perseguimento della 'finalità eversiva' (di cui all'art. 270 bis), oggi, dopo le modifiche intervenute nel corso degli anni 2000, deve essere senza dubbio riconosciuta perfetta identità fra il fine di "sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero [di] sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato", previsto dall'art. 270, e il fine di "destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese", previsto dalla norma definitoria di cui all'art. 270 sexies come caratterizzante (accanto alle altre due, alternative finalità ricordate sopra) il concetto di terrorismo.

Escluso, dunque, che la differenza fra le due tipologie di associazione risieda nel fine perseguito, la Corte individua il discrimen nella natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per cui l'associazione è costituita: violenza 'comune', nell'associazione ex art. 270; violenza 'terroristica', nell'associazione ex art. 270 bis. Il terrorismo, infatti, precisa la Cassazione, anche se viene dal legislatore qualificato come "finalità" (artt. 270 bis, 280) o come "scopo" (art. 289 bis), in realtà "funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato" che si caratterizza per "l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, non solo perché accetta gli 'effetti collaterali' della violenza diretta [...] ma anche perché ess[o] può essere rivolt[o] in incertam personam, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato". Proprio su questo punto, pertanto, la Corte di Cassazione cassa la decisione della Corte territoriale in quanto "sarebbe stato necessario accertare se l'associazione [...] che certamente aveva l'intenzione e la capacità di esercitare la violenza, anche con uso di armi, aveva anche intenzione e possibilità di utilizzare metodi terroristici (nel senso dell'art. 270 sexies c.p.) per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale", mentre "non è stato sufficientemente chiarito che cosa si dovesse intendere per 'propaganda armata', che figura nelle linee programmatiche del PCPM: se essa dovesse essere rivolta esclusivamente contro obiettivi 'di elezione', in modo da ottenere un effetto paradigmatico, innestando magari meccanismi di emulazione, oppure se si volesse, a tutti i costi, raggiungere determinati risultati di destabilizzazione, accettando anche il rischio di vittime collaterali, o se, addirittura, si volesse colpire indiscriminatamente la popolazione, per suscitare terrore, panico, insicurezza". La prova che gli imputati intendessero utilizzare metodi violenti per il raggiungimento dei propri scopi, infatti, non dimostra affatto la necessaria funzionalità della banda armata al delitto di cui all'art. 270 bis, come afferma la Corte d'Assise d'Appello, essendo la violenza elemento anche della fattispecie ex art. 270.

 

4. La Corte di Cassazione censura, altresì, la sentenza d'appello laddove riconosce la sussistenza dell'aggravante della finalità terroristica, di cui all'art. 1 l. 15/1980, per tutti i delitti contestati agli imputati. Rileva, infatti, la Corte che, per quanto riguarda il delitto di associazione terroristica, l'introduzione, con la riforma del 2001 dell'art. 270 bis, del fine terroristico fra gli elementi di fattispecie impedisce che questo stesso elemento venga considerato anche ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante. Al tempo stesso, però, continua la Corte, l'aggravante della finalità terroristica non può nemmeno trovare applicazione alla fattispecie di cui all'art. 270, proprio perché l'impiego della violenza terroristica come mezzo per il raggiungimento del fine eversivo costituisce quel quid pluris che comporta l'immediata sussunzione dell'associazione 'sovversiva' sotto la più grave norma incriminatrice di cui all'art. 270 bis.

 

5. A ben vedere la sentenza, oltre all'individuazione del discrimen fra delitto di associazione sovversiva e delitto di associazione terroristica, offre anche all'interprete spunti interessanti ai fini dell'interpretazione della fattispecie di cui all'art. 270 bis e, più in generale, ai fini dell'interpretazione della nozione di terrorismo.

Innanzitutto, la decisione della Corte avvalora la tesi per cui, dopo l'introduzione, nel 2005, della definizione espressa di 'finalità terroristica' contenuta nel nuovo art. 270 sexies c.p., la norma incriminatrice di cui all'art. 270 bis deve intendersi implicitamente modificata: sebbene quest'ultima norma continui a prevedere come alternativi il perseguimento della finalità terroristica e il perseguimento della finalità eversiva, oggi la finalità eversiva risulta 'accorpata' nella finalità terroristica, in quanto il fine eversivo è uno dei tre fini alternativi che connotano la condotta terroristica, ai sensi dell'art. 270 sexies.

In secondo luogo, se, nonostante l'identità fra finalità sovversiva - prevista dall'art. 270 - e finalità eversiva - prevista dall'art. 270 bis come species della finalità terroristica -, il delitto di associazione sovversiva mantiene una propria autonomia applicativa grazie alla sussistenza dell'elemento differenziale della 'natura della violenza', dobbiamo necessariamente dedurre che lo scopo di realizzare atti di violenza 'terroristica' è, secondo la Cassazione, un requisito essenziale del delitto di associazione terroristica, che la Corte desume dalla "finalità di terrorismo" che deve caratterizzare, ai sensi dell'art. 270 bis, gli "atti di violenza" in vista del cui compimento l'associazione è costituita.

La statuizione della Corte comporta allora un'importante ricaduta anche sull'interpretazione della nozione di "finalità di terrorismo" di cui all'art.  270 sexies. Come si è poc'anzi rammentato, il tenore letterale di questa norma individua infatti nel fine di "intimidire la popolazione" soltanto una delle possibili finalità che caratterizzano una condotta come "terroristica", conformemente al disposto dall'art. 1 della decisione quadro dell'Unione europea 2002/475/GAI sul quale la norma è modellata; mentre qui la Corte, muovendo da una lettura sistematica degli artt. 270 e 270 bis, giunge alla conclusione di definire la 'violenza terroristica' come una strategia che si caratterizza necessariamente per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, diretta in incertam personam "proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza".

Possiamo allora concludere che, nonostante la lettera dell'art. 270 sexies, dalle parole della Corte si evince che il fine di intimidire la popolazione con atti di violenza indiscriminati deve essere considerato come un requisito indefettibile del terrorismo, cui possono anche aggiungersi, eventualmente, le due ulteriori finalità previste dall'art. 270 sexies: la finalità eversiva e la finalità di coartare la volontà dei poteri pubblici o di un'organizzazione internazionale.

D'altronde, se - in conformità alla lettera dell'art. 270 sexies - si volesse considerare il fine di intimidire la popolazione solo come uno dei tre fini alternativi che caratterizzano come terroristica una condotta, dovremmo allora per coerenza qualificare come terroristica non solo l'associazione che persegua un fine eversivo con atti di violenza indiscriminata sulla popolazione, ma anche quell'associazione che persegua un fine eversivo con atti di violenza 'comune', ossia atti di violenza mirati (come tali non necessariamente capaci di diffondere il terrore fra la popolazione). In tal caso, evidentemente, la fattispecie di cui all'art. 270 cesserebbe di avere quello spazio applicativo autonomo che le riconosce oggi la Cassazione, costringendo l'interprete a riprendere in considerazione la tesi dell'abrogazione implicita di questa norma, già sostenuta dalla dottrina all'indomani dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 270 bis. Ma con una difficoltà ulteriore rispetto al passato: dopo la riforma del 2006, che ha profondamente modificato l'art. 270, confermandone così la perdurante vigenza, non sarebbe più possibile sostenere che la norma che incrimina la associazioni con finalità di terrorismo (la cui ultima modifica, ricordiamo, risale al 2001) sia lex posterior rispetto alla novellata norma che incrimina le associazioni sovversive.

 

6. Nella motivazione della sentenza, la Corte tocca obiter anche il problema della idoneità dell'associazione al raggiungimento del fine perseguito. Con la riforma del 2006, infatti, nella fattispecie di cui all'art. 270 è stato introdotto il requisito della 'idoneità' dell'associazione a realizzare il fine eversivo; requisito che, invece, non compare nella fattispecie di cui all'art. 270 bis. Ciò induce la Corte ad affermare che, pur trattandosi in entrambi i casi di reati di pericolo presunto, la norma che incrimina le associazioni terroristiche si accontenta del "proposito" di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo, così anticipando la soglia della punibilità in ragione del maggior pericolo rappresentato dalla violenza terroristica; mentre la norma incriminatrice - riformata - delle associazioni sovversive richiede che siano integrati i requisiti oggettivi del tentativo di delitto: idoneità e univocità degli atti al raggiungimento del fine eversivo.

Il punto non viene ulteriormente approfondito dalla Corte, non essendo rilevante ai fini dell'individuazione del discrimine fra le due fattispecie in esame. In ogni caso, non può non segnalarsi il rischio che l'affermazione della Cassazione possa indurre in futuro ad applicazioni della norma di cui all'art. 270 bis contrastanti col principio di offensività, non bastando a scongiurare un simile rischio la precisazione della Corte secondo cui il 'proposito' richiesto dalla norma non basta che sia stato in mente retentum, ma deve aver "già dato luogo a una struttura associativa, costituita proprio allo scopo di attuare detto proposito, con atti di violenza 'qualificata'".