ISSN 2039-1676


07 settembre 2012 |

La Corte d'Assise d'Appello di Milano riqualifica da 'terroristica' a 'sovversiva' l'attività  delle 'nuove Brigate Rosse'

Corte d'Assise di Appello di Milano, ud. 28.5.2012 (dep. 11.6.2012), Pres. Conforti, Cons. est. Tucci, imp. Bortolato ed altri

Per scaricare la sentenza qui annotata, già pubblicata sulla nostra Rivista, clicca qui.

 

La Corte territoriale, all'esito del giudizio di rinvio, ha riqualificato come 'sovversiva', anziché come 'terroristica', l'associazione criminale Partito Comunista Politico Militare - meglio nota come 'nuove Brigate Rosse' -, avendo accertato che gli imputati, al momento dell'arresto, avevano in programma la commissione di attentati contro determinate persone e cose da realizzarsi con modalità tali da non rappresentare un pericolo per l'incolumità di terzi soggetti, dunque con modalità non riconducibili - secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la decisione che aveva annullato con rinvio la sentenza d'appello - alla nozione di violenza 'terroristica' che caratterizza l'associazione con finalità di terrorismo e la distingue - sempre in base al principio di diritto formulato dalla Suprema Corte - dall'associazione sovversiva.

L'11 settembre 2012 è stata riportata dagli organi di stampa la notizia della conferma della pronucia della Corte d'Assise d'Appello di Milano da parte della Corte di Cassazione. Le motivazioni della S.C. saranno pubblicate in questa Rivista non appena disponibili.

 

1. Con sentenza del 23.2.2012, n. 12252 (pubblicata in questa Rivista con nota di A. Valsecchi), la Corte di Cassazione aveva annullato parzialmente la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Milano e rinviato ad altra sezione della medesima Corte perché fosse accertato se le azioni violente, che gli imputati avevano in programma di porre in essere per il raggiungimento dei propri scopi sovversivi, fossero da qualificarsi come azioni 'terroristiche' o come azioni di violenza 'comune', dipendendo da questo accertamento la sussumibilità dei fatti contestati agli imputati sotto la norma incriminatrice di cui all'art. 270 bis c.p. (come deciso dal giudice del merito), ovvero sotto la norma incriminatrice di cui all'art. 270 c.p., nonché l'applicabilità o meno, agli altri reati contestati, dell'aggravante della finalità terroristica di cui all'art. 1 l. 15/1980.

In base all'interpretazione fornita dalla Cassazione nella ricordata sentenza, infatti, il discrimine fra la fattispecie di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) e la fattispecie di associazione terroristica (art. 270 bis) può essere rinvenuto solo nel 'tipo' di violenza ('terroristica', ovvero 'comune') che i membri dell'associazione intendono utilizzare per perseguire i propri scopi, atteso che dal punto di vista della finalità perseguita le due tipologie di associazione sono ormai indistinguibili dacché la finalità eversiva, oltre a caratterizzare le associazioni di cui all'art. 270 c.p., è diventata anche uno dei possibili fini che, ai sensi dell'art. 270 sexies c.p., concorrono a definire come 'terroristica' l'associazione di cui all'art. 270 bis c.p.

 

2. All'esito di un'attenta rilettura delle risultanze istruttorie, con particolare riguardo alle intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti degli imputati e ai contenuti degli articoli pubblicati dai membri dell'associazione sul giornale clandestino 'Aurora', in cui si illustravano le linee programmatiche e gli scopi del gruppo, la Corte territoriale ha rilevato che in nessun caso le azioni violente pianificate dagli imputati potevano dirsi caratterizzate dall'impiego di metodi 'terroristici' nel senso specificato nella sentenza della Corte di Cassazione, ossia dall'uso di una violenza 'polidirezionale', capace di provocare 'vittime collaterali', se non addirittura deliberatamente destinata a colpire indiscriminatamente la popolazione per suscitare terrore, panico, insicurezza. Anzi, da talune intercettazioni telefoniche è emerso che gli imputati pianificavano le proprie azioni criminose (per esempio, la 'gambizzazione' del dirigente della Breda, Vito Schirone, o gli attentati dinamitardi contro lo 'Sportello Marco Biagi', contro la sede del giornale 'Libero' e contro il palazzo di San Donato Milanese dell'Eni) in modo da evitare il coinvolgimento di 'civili', agendo in giorni o in orari o comunque con metodi che evitassero di colpire accidentalmente persone di passaggio. Accorgimenti che, se certo non attenuano la micidialità dei metodi con cui gli imputati intendevano attuare il loro programma criminale, fanno sì che la Corte territoriale definisca come 'comune' e non come 'terroristica' la violenza che caratterizza il metodo di lotta prescelto dagli imputati.

In applicazione del principio di diritto formulato dalla Cassazione, pertanto, la Corte d'Assise d'Appello di Milano riqualifica l'organizzazione criminale denominata Partito Comunista Politico Militare come 'sovversiva' e non come 'terroristica', condannando gli imputati (ad eccezione di uno, assolto perché il fatto non costituisce reato) come promotori o partecipi di banda armata (art. 306 c.p., in relazione al reato di cui all'art. 270 c.p.) e di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) ed escludendo per i restanti capi di imputazione l'aggravante della finalità terroristica (di cui all'art. 1 l. 15/1980).

 

3. Se la soluzione individuata dalla Corte di Cassazione, e riassunta nel principio di diritto puntualmente applicato dal giudice del rinvio con la sentenza annotata, ha il merito di individuare un criterio certo per differenziare gli ambiti applicativi delle fattispecie di associazione terroristica e di associazione sovversiva, al contempo tale soluzione interpretativa crea non pochi problemi di coordinamento con la nozione di 'terrorismo' accolta dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e, da ultimo, dal nostro stesso ordinamento con l'introduzione nel codice penale della norma definitoria di cui all'art. 270 sexies c.p. Problemi che, da quanto sembra evincersi dalla motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, già il Procuratore Generale aveva sollevato nel corso del giudizio del rinvio, ma che la Corte non ha potuto affrontare essendo chiamata - come viene ricordato nella motivazione della sentenza - a "uniforma[rsi] alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa" (art. 627 co. 3 c.p.p., nonché artt. 628 co. 2 c.p.p. e 173 co. 2 disp. att. c.p.p.).

Sono proprio tali problemi però che fanno sorgere seri dubbi sulla effettiva tenuta della soluzione cui è pervenuta la Corte di legittimità, e alla quale la Corte d'Assise d'Appello milanese era ovviamente vincolata nel caso di specie. Non è infatti per nulla scontata l'affermarsi di una nozione di 'terrorismo' che veda come elemento indefettibile l'esercizio di una violenza 'polidirezionale' che, colpendo 'nel mucchio', diffonde il terrore fra la popolazione. Ciò in quanto sia la nozione di terrorismo contenuta nella Convenzione ONU del 1999 contro il finanziamento al terrorismo e ratificata dall'Italia con l. 14.1.2003 n. 7, sia la nozione di terrorismo contenuta nella decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 475 del 13.6.2002 e a cui il nostro ordinamento ha dato attuazione nel 2005 con l'art. 270 sexies c.p., individuano nella diffusione del terrore fra la popolazione solo una delle possibili finalità che qualificano come 'terroristica' un'azione violenta.

Ai sensi delle fonti normative ora ricordate - tutte vincolanti per l'interprete nazionale -, infatti, 'terroristico' è anche qualunque atto che per natura o contesto, anche senza diffondere il terrore fra la popolazione, miri a costringere uno stato o un'organizzazione internazionale a fare o non fare qualcosa; inoltre, ai sensi dell'art. 270 sexies c.p. - che, come ricordato, attua la decisione quadro 475/2002/GAI -, 'terroristico' è anche qualunque atto che per natura o contesto, anche senza diffondere il terrore fra la popolazione, miri a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale (dunque qualunque atto che abbia una finalità sovversiva).

Richiedere che la qualifica di 'terrorismo' sia sempre condizionata e dunque circoscritta al perseguimento, anche solo mediato, del fine di terrorizzare la popolazione significherebbe allora non solo negare tale qualifica a fenomeni criminosi (come tutti quelli riconducibili al terrorismo cd. di sinistra degli anni settanta, ottanta e novanta) che storicamente sono sempre stati considerati come terroristici, ma anche pervenire a una soluzione in contrasto con precisi obblighi internazionali incombenti sul nostro Paese, tra i quali quelli discendenti dalla menzionata decisione quadro 475/2002/GAI.

E' vero, infatti, che fatti come quelli oggetto della sentenza milanese conservano la loro penale rilevanza nell'ordinamento interno, ai sensi in particolare degli artt. 270 e 306 c.p.; ma l'esclusione della qualifica di "terroristici" di tali atti non è affatto 'a costo zero', dal punto di vista degli obblighi internazionali citati. Si pensi soltanto alle ricadute che l'accoglimento da parte dell'Italia di una nozione di 'terrorismo' diversa e più circoscritta rispetto a quella accolta dagli altri paesi europei potrebbe avere in ordine all'applicazione della disciplina del mandato d'arresto europeo (di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, attuata in Italia dalla l. 22.4.2005 n. 69), laddove essa prevede (art. 2) per i fatti di 'terrorismo' la consegna obbligatoria della persona ricercata allo stato membro richiedente indipendentemente dalla doppia incriminazione del fatto negli ordinamenti, rispettivamente, del paese richiedente e del paese richiesto, ma che non prevede altrettanto per i fatti di 'eversione'.

La soluzione della Cassazione insomma - sia pure solidamente motivata, sul piano sistematico, in relazione all'esigenza di dare un senso alla comprensenza delle norme incriminatrici di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p., e di individuare una plausibile linea di demarcazione tra i due reati (e sia consentito, per più ampie considerazioni sul punto, il rinvio alla nostra precedente nota alla sentenza della Cassazione citata in apertura) - finisce per spalancare ulteriori problemi sul piano della coerenza con gli obblighi sovranazionali che incombono sul nostro paese, che occorrerà al più presto affrontare.