20 dicembre 2011 |
"Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270 quinquies c.p.): la prima pronuncia della Cassazione
Nota a Cass. pen., Sez. VI, 20.7.2011 (dep. 25.7.2011), n. 29670 - Pres. e Rel. De Roberto
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE - Elementi costitutivi - Doppio dolo specifico - Accertamento
La fattispecie di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale presenta un doppio dolo specifico, sicché per la sua configurabilità è necessario che il fatto di chi addestra, di chi fornisce istruzioni o di chi è addestrato risulti concretamente idoneo sia al compimento di atti di violenza o di sabotaggio (oggetto del primo dolo specifico) sia alla realizzazione della finalità terroristica (oggetto del secondo dolo specifico).
Riferimenti normativi: art. 270 quinquies c.p.
***
1. Con la sentenza allegata la Cassazione si pronuncia per la prima volta in merito all'interpretazione della fattispecie criminale di cui all'art. 270 quinquies, introdotta nel nostro codice penale nel 2005, che punisce chi addestra e chi viene addestrato, nonché chi fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.
L'occasione è fornita dall'impugnazione di un'ordinanza confermativa del provvedimento con cui il Gip disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un imam indagato, con altre tre persone, tra cui il figlio, per fatti ritenuti dall'accusa sussumibili nella fattispecie di 'addestramento ad attività con finalità di terrorismo': ordinanza che la Suprema Corte annulla con rinvio per vizio motivazionale e violazione di legge proprio in relazione all'interpretazione fornita dal giudice a quo della norma incriminatrice di cui all'art. 270 quinquies.
2. Quanto al fatto tipico del reato, la Corte fa proprio quell'orientamento dottrinale che distingue la condotta di 'addestramento' dalla diversa condotta del 'fornire istruzioni' ponendo l'accento sul fatto che nell'addestramento si ha un contatto diretto tra i due soggetti (addestratore e addestrato) secondo i caratteri tipici dell'attività militare o paramilitare, ragione per la quale la norma punisce anche l'addestrato[1]; la condotta di 'fornire istruzioni', invece, può consistere anche in una diffusione ad incertam personam delle informazioni, anche a distanza e mediante mezzi telematici, dunque senza la possibilità di verificare se i destinatari siano in grado di apprendere realmente le istruzioni impartite, proprio come nel caso di specie dove, all'interno di fori telematici, i soggetti si scambiavano reciprocamente informazioni, tanto da rendere talvolta indistinguibile il ruolo di istruttore da quello di istruito.
3. Ma è sulla definizione dell'elemento psicologico del reato e, in particolare, del 'duplice dolo specifico' che la Corte concentra i propri sforzi argomentativi, prendendo decisamente le distanze dalla soluzione interpretativa accolta dal giudice a quo.
Statuisce, infatti, la Corte che il reato di cui all'art. 270 quinquies è reato di pericolo concreto con duplice dolo specifico e non - come erroneamente affermato dal giudice a quo - reato di pericolo presunto a dolo generico. Più precisamente, la prima finalità - per così dire, intermedia - che l'agente deve prefigurarsi è la realizzazione - per il tramite dell'addestramento impartito o ricevuto ovvero delle istruzioni fornite - di "atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali". La locuzione, infatti, secondo la soluzione accolta dalla Corte e suggerita da una parte della dottrina[2], non è solo una specificazione di "ogni altra tecnica o metodo", ma rappresenta una finalità che va riferita a tutte le condotte alternative descritte dalla norma, quale che sia l'oggetto dell'addestramento o dell'istruzione (preparazione o uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché, appunto, di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali).
La seconda finalità che deve perseguire l'agente perché la fattispecie possa dirsi integrata è invece denunciata già nella rubrica: la finalità di terrorismo anche internazionale, definita dal legislatore del 2005 all'art. 270 sexies c.p.
Tuttavia, afferma la Corte, il thema probandum non si esaurisce nella semplice volontà del soggetto attivo di perseguire le due finalità, ma comprende anche l'idoneità della condotta alla realizzazione dei fini oggetto del duplice dolo specifico. Diversamente argomentando, infatti, si perderebbe del tutto il già debole legame fra fatto e offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. La Corte, dunque, fa proprio quell'orientamento dottrinale che esige che nei reati a dolo specifico si proceda ad accertare l'idoneità degli atti al raggiungimento del fine, così come nel delitto tentato si procede all'accertamento dell'idoneità degli atti alla realizzazione dell'evento[3]. Un profilo, quest'ultimo, del tutto trascurato dal giudice a quo, che anzi aveva qualificato la fattispecie in esame come reato di pericolo astratto a dolo generico.
4. Ma la Corte sembra esigere anche qualcosa in più del semplice accertamento dell'idoneità della condotta al raggiungimento del duplice fine per ritenere integrata la fattispecie. Nel censurare la decisione del giudice a quo, infatti, i giudici del Supremo Collegio rilevano come il Tribunale non abbia indicato, ma anzi abbia implicitamente negato, che il ricorrente fosse sul punto di mettere in pratica le istruzioni ricevute o di trasmetterle a soggetti in grado di metterle in pratica.
Ebbene, su questo specifico profilo la censura della Corte al provvedimento impugnato non ci pare in linea con l'interpretazione che la Corte stessa offre della norma incriminatrice. Infatti, se la condotta di 'fornire istruzioni' è integrata anche da una diffusione ad incertam personam - secondo quanto statuito in questa stessa sentenza dal Collegio - allora non si può al contempo esigere che il giudice del merito accerti la capacità del soggetto che ha ricevuto quelle istruzioni di tradurle in concrete azioni violente, perché ciò implicherebbe quantomeno la necessità di identificare ogni volta i destinatari delle istruzioni e quindi di escludere la sussumibilità nella norma della condotta di diffusione di istruzioni ad incertam personam.
Il requisito dell'idoneità della condotta alla realizzazione dei fini oggetto del duplice dolo specifico, allora, non va riferito alla capacità o alla disponibilità di mezzi per passare all'azione di chi quelle istruzioni ha ricevuto, quanto piuttosto alla effettiva 'utilità' di quelle istruzioni a rendere edotto chiunque ne venga a conoscenza dei modi in cui si può usare un'arma, dei modi in cui si può preparare una bomba, dei modi in cui si può sabotare un servizio pubblico essenziale, e così via. Un requisito che, forse, le informazioni su 'metodologie e tecniche di guerriglia', sull'uso di armi ed esplosivi e sui 'programmi informatici per la distruzione di siti web con potenziale pregiudizio di servizi pubblici essenziali', diffuse nel caso di specie dal ricorrente fra i 'fedeli' della moschea, dopotutto avevano.
5. Manca, invece, nell'ordinanza impugnata, l'indicazione di indizi gravi del sussistere della finalità terroristica dell'agente: una lacuna, però, che se anche non dovesse essere colmata dal giudice del rinvio potrebbe non impedire l'applicazione della custodia cautelare in carcere a fronte di una riqualificazione del fatto contestato dall'accusa nella fattispecie prevista e punita dall'art. 2 bis l. 895/67, che punisce con la reclusione da uno a sei anni "Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali".
[1] LECCESE, Il codice penale si allinea Bruxelles. Ora chi predica l'odio rischia grosso, in Dir. e giust., 2005, 33, p. 90 ss.; PISTORELLI, Punito anche il solo arruolamento, in Guida dir., 2005, 33, p. 55.
[2] In questo senso, v. C. Assise Milano, 1.2.2007, Rabei, in Corr. mer., 2007, n. 5; VALSECCHI, art. 270 sexies, in Dolcini, Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, Ipsoa, 2011, p. 2648; VIGANÒ, La nozione di terrorsimo ai sensi del diritto penale, in Salerno (a cura di), Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Cedam, 2010, p. 193..
[3] MARINUCCI, DOLCINI, Corso di diritto penale, Giuffrè, 2001, p. 577 ss.