ISSN 2039-1676


19 settembre 2012 |

Il problema del dolo nel reato di addestramento ad attività  con finalità  di terrorismo anche internazionale: due sentenze a confronto

A proposito di Cass. pen., Sez. VI, 20.7.2011 (dep. 25.7.2011), n. 29670, Pres. e Rel. De Roberto, e Cass. pen., Sez. I, 12.7.2011 (dep. 24.10.2011), Pres. Chieffi, Rel Siotto

Sommario: 1. La sentenza n. 29670/11. - 2. La sentenza n. 38220/11. -  3. Dolo generico o dolo specifico?

1. La sentenza n. 29670/11. - Di recente la Sesta e la Prima Sezione Penale della Suprema Corte, rispettivamente con le due sentenze 29670/11[1] e 38220/11[2], hanno sottoposto ad esame la complessa struttura del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, previsto e punito dall'art. 270 quinquies c.p.[3], con argomenti coincidenti per ciò che concerne l'elemento oggettivo del reato e, decisamente, antitetici per ciò che concerne l'elemento soggettivo.

La sentenza n. 29670, emessa il 20 luglio 2011 e depositata il 25 luglio 2011, ha annullato con rinvio l'ordinanza custodiale in carcere, che era stata applicata a carico di un Iman, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110 e 270 quinquies c.p. per avere, in concorso con altre tre persone, "ricevuto e anche fornito, con finalità di terrorismo, addestramento ed istruzioni sulla preparazione ed uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco, di oggetti atti ad offendere, su modalità operative per il compimento di atti di violenza e su nozioni potenzialmente utili per l'organizzazione e l'esecuzione di atti di terrorismo, anche attraverso dettagliate istruzioni su metodologie e tecniche di guerriglia, nonché su atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali".

In particolare, gli inquirenti avevano potuto appurare che l'indagato scambiava informazioni sull'uso di armi ed esplosivi e sull'impiego di software capaci di distruggere siti web e di eludere le intercettazioni da parte delle forze dell'ordine; gli inquirenti avevano, inoltre, accertato che il prevenuto diffondeva agli utenti della Moschea, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, filmati relativi ad azioni militari di tipo kamikaze e ad esecuzioni sommarie di soldati, oltre ad un file in formato pdf in lingua araba di un manuale operativo, contenente dettagliate spiegazioni sulle tecniche di occultamento delle tracce informatiche e di individuazione di obbiettivi con l'ausilio dei satelliti.             

La sentenza è importante perché, per la prima volta, viene analizzata la struttura del delitto di cui all'art. 270 quinquies c.p.

Più in dettaglio.

Secondo i Giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione, il delitto disciplinato dall'art. 270 quinquies c.p. è a consumazione anticipata ed è stato introdotto nell'ordinamento per "reprimere specifici comportamenti funzionali alla preparazione di veri e propri attentati".

Quanto alla ratio della norma incriminatrice, l'impostazione della Suprema Corte trova un riscontro nella relazione al disegno di legge n. 3571, concernente la conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale[4].

Nella relazione al disegno di legge, infatti, proprio con riguardo alle ragioni che hanno portato all'introduzione delle nuove figure criminose di cui agli artt. 270 quater e 270 quinquies c.p., si precisa che ciò si è fatto per "rendere più ampia ed efficace l'azione di contrasto del terrorismo internazionale".

Il fenomeno terroristico su scala internazionale si sta tecnicizzando e richiede soggetti sempre più esperti e qualificati, capaci di gestire nozioni e tecniche, seminatrici di distruzione e di morte, particolarmente complesse; da qui la necessità di introdurre specifiche sanzioni "ai fatti di reclutamento e addestramento per finalità di terrorismo" [5].

"Gli atti terroristici compiuti negli ultimi anni", si legge in un passo nevralgico della relazione, "hanno un unico comune denominatore: sono stati compiuti, a seguito di specifica preparazione, da persone generalmente addestrate all'atto terroristico. L'attività terroristica non è, infatti, attività che si improvvisa in forma estemporanea, ma necessita di professionisti del reclutamento e di lunghi periodi di addestramento per l'acquisizione delle cosiddette 'tecniche del terrore', conseguito in vere e proprie scuole del terrorismo".

E con particolare riguardo al delitto in esame, nella relazione si precisa che la ratio giuridica del nuovo articolo 270 quinquies c.p. consiste nel "perseguire coloro che sono in grado di assicurare il cosiddetto know how dell'attività terroristica".

C'è dunque una piena uniformità di vedute tra quanto risultante dalla relazione al disegno di legge concernente la conversione del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, e il pensiero della Suprema Corte, nel senso che l'obbiettivo principale del legislatore è quello di criminalizzare condotte che siano in grado di diffondere il know how delle associazioni terroristiche.

Sul piano oggettivo, secondo i Giudici di legittimità, la condotta consiste "nell'addestramento o nella fornitura di istruzioni alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco, di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo ... ".

I Giudici di legittimità, più propriamente, parlano di una "attività di tipo conoscitivo", volendo sottolineare che il rapporto tra i soggetti del reato si caratterizza, in sostanza, in un trasferimento di conoscenze dall'addestratore/informatore all'addestrato/informato.

Riguardo alla condotta materiale, in particolare, l'addestramento consiste in "una vera e propria interazione tra l'addestratore e l'addestrato, che presupporrebbe (almeno di norma) un contatto diretto tra il primo ed il secondo, secondo i caratteri tipici dell'attività militare o paramilitare; addestrare è, dunque, rendere abile alle attività oggetto dell'addestramento, così da rendere punibile, allorché l'addestramento si sia compiuto e la 'recluta' sia divenuta un vero e proprio 'addestrato', anche quest'ultimo (art. 270 quinquies, ultimo periodo)".

Chi addestra insegna nozioni specifiche che dovrebbero consentire a chi le riceve di operare in modo qualificato nei diversi campi oggetto della didattica; ciò implica che il rapporto tra l'addestratore e il proprio interlocutore debba essere connotato da una certa stabilità per favorire l'apprendimento e l'assimilazione delle nozioni impartite dall'addestratore.

Chi addestra insegna alla recluta a costruire una bomba, a usare un'arma da fuoco, a maneggiare micidiali sostanze chimiche o batteriologiche, trasformando l'allievo in una sorta di macchina da guerra.       

L'addestramento viene inteso come attività formativa, fatta di continuo esercizio, che si può estrinsecare in vari modi "sia attraverso dimostrazioni pratiche sia attraverso dimostrazioni teoriche".

Ovviamente l'addestramento deve essere in concreto efficace e, cioè, in grado di formare in modo completo il discepolo, sì da renderlo abile nelle allarmanti attività descritte nell'art. 270 quinquies c.p.

Dalla figura dell'addestratore va rigorosamente separata quella di colui che "fornisce istruzioni".

a Suprema Corte ravvisa "nel fornire istruzioni ... una diffusione ad incertam personam, che può essere effettuata pure a distanza, attraverso mezzi telematici e, quindi, nei confronti di soggetti che non si è in grado di stabilire se siano in grado di apprendere realmente le istruzioni impartite".

Chi informa, a differenza dell'addestratore, non insegna ma semplicemente divulga dei dati senza instaurare con i propri destinatari legami stabili di tipo formativo.          

Parrebbe confermato, allora,  che il rapporto che unisce l'addestratore all'addestrato debba essere continuativo; del resto se l'addestratore incontrasse solo sporadicamente la propria recluta sarebbe difficile per quest'ultima raggiungere un livello di preparazione e di qualifica accettabile.

L'addestramento per potere avere un esito positivo richiede una guida sempre vigile ed una applicazione costante da parte del discepolo.

Tutto questo viene a mancare nel rapporto che lega il cosiddetto informatore ad una platea indeterminata di soggetti, verso i quali l'informatore veicola delle nozioni senza preoccuparsi che esse siano in concreto assimilate dai destinatari. 

Non a caso il legislatore si limita a punire solamente l'addestrato, che alla fine di un percorso formativo conclusosi con successo, diviene un soggetto pericoloso, in quanto depositario di nozioni di morte, di cui ha acquisito padronanza, a differenza dell'informato che, verosimilmente, non ha assimilato e/o imparato nulla di quello che può avere, sporadicamente o anche solo distrattamente, raccolto a titolo informativo.

L'addestrato risponde alla pari dell'addestratore e dell'informatore in quanto, all'esito del periodo di formazione, è divenuto un soggetto pericoloso per la collettività, qualificato e addestrato a commettere atti destabilizzanti, utilizzando gli strumenti  meglio descritti nell'art. 270 quinquies c.p.; l'informato, di contro, evita i rigori della sanzione, in quanto ha recepito dei dati in modo del tutto occasionale e superficiale, al di fuori di un rapporto continuativo di apprendimento didatticamente impostato, e non ha per questo potuto acquisire, realisticamente, alcuna preparazione specifica, in grado di renderlo capace di compiere atti di violenza o di sabotaggio[6].

Sul piano soggettivo, invece, secondo i Giudici della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte, il delitto è a duplice dolo specifico[7]: l'addestramento o la fornitura di istruzioni devono avvenire in vista del compimento di atti violenti o di sabotaggio contro servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo.

La Suprema Corte spiega bene il concetto facendo un parallelo con la fattispecie criminosa di cui all'art. 270 quater c.p., che punisce l'arruolamento con finalità di terrorismo, "pur esso a doppio dolo specifico, richiedendo ... da un lato, la finalizzazione dell'arruolamento di una o più persone al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e, dall'altro lato, la comune finalità di terrorismo".

Anche il delitto di cui all'art. 270 quinquies c.p. richiede, da un lato, la finalizzazione dell'addestramento o della fornitura delle informazioni al compimento di atti violenti o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, dall'altro "la comune finalità di terrorismo".

Un doppio dolo specifico che deve necessariamente accompagnarsi a condotte che siano in concreto pericolose e, cioè, idonee al raggiungimento dei due fini specifici individuati dalla norma.

"La finalizzazione dell'addestramento e dell'istruzione verso il compimento di atti di violenza, etc.", scrive la Suprema Corte, "postula, perché la fattispecie venga realizzata, l'idoneità del contatto a realizzare il risultato perseguito".

In un altro passo, la Suprema Corte aggiunge che "la consumazione anticipata nei reati a dolo specifico presuppone, perché il fatto non si esaurisca entro una fattispecie in cui assume un rilievo esorbitante l'elemento volontà di scopo, che sussistano atti che oggettivamente rendano la detta volontà idonea a realizzare lo scopo".

In ossequio al principio di offensività, le due finalità specifiche richieste dal legislatore devono accompagnarsi a condotte serie e non improvvisate e, cioè, a condotte addestrative e/o informative concretamente idonee "a mettere in condizione l'addestrato di porre in essere gli atti descritti nell'art. 270 quinquies" e, nello stesso tempo, a realizzare l'ulteriore finalità di terrorismo, onde evitare di perseguire comportamenti di pura volontà, che si traducono in condotte prive materialmente di forza offensiva[8].

Si tratta di "un'esigenza metodologica necessitata", scrive la Suprema Corte, "perché la costruzione sistematica di tali reati postula, di per sé, solo il valore quasi assorbente della finalità perseguita; cosicché se tale finalità non sia concretamente perseguibile perché le attività poste in essere sono inidonee al raggiungimento dello scopo, si perviene a costruire una fattispecie di pura volontà; con un'anticipazione della consumazione non riconoscibile sul piano del possibile giuridico perché resta inipotizzabile ogni offesa".

Scendendo ad esaminare più in dettaglio le due finalità, la Suprema Corte ravvisa tra di esse una sorta di progressione, avendo la prima una funzione meramente strumentale rispetto alla finalità ultima di terrorismo, che la Corte descrive richiamando l'art. 270 sexies c.p., secondo cui sono da considerare  terroristiche "le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale ... " [9].

Tirando le somme, sulla base di quanto sopra esposto, secondo i Giudici di legittimità della Sesta Sezione Penale, il delitto di cui all'art. 270 quinquies c.p. integra un reato di pericolo concreto a doppio dolo specifico.

 

2. La sentenza n. 38220/11. - Con la sentenza n. 38220/11, emessa il 12 luglio 2011 e depositata il 24 ottobre 2011, i Giudici di legittimità della Prima Sezione Penale rigettano i ricorsi che tre imputati avevano proposto avverso la sentenza del 25 giugno 2010 della Corte di Assise di Appello di Perugia che, riformando parzialmente quella di primo grado, li aveva ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 270 quinquies c.p. per avere ricevuto e, uno degli imputati anche fornito, "a fini di terrorismo, addestramento ed istruzioni nelle condotte contemplate nella norma e precisate nell'imputazione".

Anche con questa sentenza, con specifico riferimento agli elementi costitutivi del delitto, i Giudici di legittimità analizzano la figura criminosa sul piano oggettivo e soggettivo.

Sul piano oggettivo, con valutazioni nella sostanza sovrapponibili a quelle poste a base della sentenza n. 29670/11, la Corte Suprema precisa che la fattispecie è stata introdotta per rafforzare la lotta contro il terrorismo e ha ad oggetto "condotte di training concretizzantisi nella dazione e ricezione di nozioni in materia di preparazione ed uso di esplosivi, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, di tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza, di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche internazionale".

Una lotta senza quartiere, dunque, contro scuole, campi di addestramento, centri di aggregazione o fori telematici, che formano aspiranti terroristi per trasformarli in veri e propri  professionisti, addestrati con metodo e ferrea disciplina ad uccidere e sterminare.

Passando, poi, alla definizione delle figure dell'addestratore, dell'informatore, dell'addestrato e dell'informato, la Corte considera addestratore "colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa 'formando' i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico"; informatore "colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di una attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati"; addestrato "colui che, al di là dell'attitudine soggettiva di esso discente o dell'efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle nozioni specifiche alle quali si è sopra fatto riferimento"; informato, che viene escluso dalla previsione punitiva, "colui che rimane mero occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale informatore/addestratore".

Secondo la Prima Sezione Penale della Suprema Corte, dunque, la condotta materiale consiste nel dare e ricevere nozioni sulla preparazione e l'uso di materiali esplosivi, armi e sostanze chimiche o batteriologiche nocive e sulle tecniche per la messa in opera di atti violenti o sabotatori di servizi pubblici essenziali e i soggetti che entrano a vario titolo in azione, con le rispettive condotte, sono l'addestratore, l'informatore, l'addestrato e l'informato.

Il legislatore pone l'addestratore, l'informatore e l'addestrato, sullo stesso piano, prevedendo per tutti pene eguali, conformemente alla finalità della norma incriminatrice di "reprimere il fenomeno della circolazione ed acquisizione di nozioni e dati connessi a metodi di lotta politica basati sulla violenza".

Sul piano soggettivo, invece, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte si discosta marcatamente dalla sentenza n. 29670/11, ritenendo che l'elemento psicologico vada individuato nel dolo generico "atteso che 'la finalità di terrorismo' menzionata nella disposizione de qua vale a connotare gli atti di violenza e di sabotaggio di servizi pubblici, così come è dato desumere dalla lettera della disposizione e dall'argomento sistematico desumibile dal successivo articolo (rubrica e tenore) 270 sexies C.P."

Questa radicale diversità di vedute, in punto di elemento soggettivo, deve essere ora esaminata più da vicino anche al fine di verificare se quest'ultima decisione, che ha sostenuto che per l'integrazione dell'elemento psicologico basti il dolo generico, possa ritenersi che resterà una parentesi isolata, oppure, potrà dare vita ad un filone interpretativo di segno opposto a quello inaugurato dalla sentenza n. 29670/11, con l'effetto di creare una spaccatura futura in seno alla giurisprudenza.

               

3. Dolo generico o dolo specifico? - Le due sentenze sopra evidenziate sviluppano un discorso che investe l'intera struttura del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, analizzando puntualmente la ratio legis della figura criminosa, i soggetti, la condotta e il dolo.

Le due decisioni si contrappongono, come si è potuto constatare, solamente nell'analisi dell'elemento soggettivo, essendoci nel resto una sostanziale convergenza di pensiero.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo del reato, ritengo che siano ampiamente condivisibili le approfondite e solide argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 29670/11, che, oltre ad uniformarsi alla dottrina più accreditata, trovano un fondamento nello stesso testo di legge.

L'art. 270 quinquies c.p. punisce "chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo ... ".

Il legislatore descrive la figura criminosa evidenziando chiaramente le finalità che i soggetti del reato devono prefiggersi di raggiungere.

La condotta, che consiste nell'addestramento o nella fornitura di istruzioni sulla preparazione o sull'uso di esplosivi, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o di altre tecniche, deve essere realizzata "per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali" e "con finalità di terrorismo".

Si tratta di due momenti soggettivi, dunque, che vengono specificamente individuati e che servono a delimitare il raggio di azione della norma.

Se, infatti, la condotta venisse realizzata senza quelle due finalità, la fattispecie, immediatamente, sfuggirebbe dalla sfera dell'art. 270 quinquies c.p. per entrare nel perimetro applicativo dell'ipotesi sussidiaria, a dolo generico, di cui all'art. 2 bis, L. 2 ottobre 1967, n. 895, che punisce "chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali"[10].

Il doppio dolo specifico, inoltre, porta con sé l'indubbio vantaggio di pretendere che la condotta debba essere in concreto idonea, in base ad una valutazione ex ante, a realizzare le due finalità descritte dalla norma.

Non basta, in altri termini, che l'agente voglia addestrare o fornire istruzioni per il compimento di atti violenti o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali di un Paese per scopi terroristici, occorrendo pure che la condotta realizzata presenti un certo grado di serietà in concreto.

La volontà e la pericolosità effettiva della condotta devono costituire un binomio indissolubile, che non può mai mancare per una corretta applicazione della norma.

Se la condotta non fosse in concreto temibile si punirebbe la semplice volontà e questo andrebbe contro un diritto penale moderno, che opera sempre partendo da un fatto che deve essere  effettivamente lesivo o pericoloso per l'integrità di un bene giuridico.

La stessa Corte, con la sentenza n. 29670/11, tiene ad evidenziare che v'è l'esigenza di proteggere il principio di offensività e ricorda che "i più accreditati orientamenti dottrinari in materia ... tendono a ravvisare sempre e comunque nei reati a dolo specifico caratterizzati dall'assenza di un evento naturalistico, delle ipotesi di reato di pericolo concreto entro il quale allo scopo perseguito deve corrispondere - proprio per l'eccesso del momento volitivo, qui per ben due volte chiamato in causa - l'oggettiva idoneità della condotta a realizzare l'evento costituente l'obiettivo della condotta. Tanto da far ritenere che tale idoneità ... costituisce un requisito immancabile per l'individuazione della stessa tipicità della condotta".

Per tutte queste ragioni, io non credo che la sentenza  n. 38220/11 abbia la forza di invalidare il granitico impianto motivazionale della sentenza n. 29670/11.

I Giudici di legittimità della Prima Sezione Penale si limitano a dire, molto succintamente, che l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 270 quinquies c.p. è rappresentato dal dolo generico "atteso che 'la finalità di terrorismo' menzionata nella disposizione de qua vale a connotare gli atti di violenza e di sabotaggio di servizi pubblici, così come è dato desumere dalla lettera della disposizione e dall'argomento sistematico desumibile dal successivo articolo (rubrica e tenore) 270 sexies C.P."

Così argomentando, però, non riescono ad essere convincenti.

Innanzitutto appare del tutto arbitrario sostenere che "la finalità di terrorismo" valga a connotare gli "atti di violenza e di sabotaggio di servizi pubblici" e non, invece, più in generale i comportamenti, tipizzati dalla norma, di chi addestra o fornisce istruzioni.

Leggendo l'art. 270 quinquies c.p., infatti, si può facilmente notare che tra le due espressioni "per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali" e "con finalità di terrorismo", il legislatore ha inserito una virgola, con il chiaro intento, a mio avviso, di riferire le parole "con finalità di terrorismo" non tanto agli atti di violenza e di sabotaggio contro i servizi pubblici, indicati per ultimo, quanto all'insieme delle condotte incriminate tenute dall'addestratore o dall'informatore, che sono meglio descritte nell'intero corpo dell'articolo che precede la virgola, nel senso che chi addestra o informa sulla preparazione di materiali esplosivi, armi, sostanze nocive o sulle tecniche per compiere azioni violente o sabotaggi di servizi pubblici essenziali, deve essere animato da una finalità terroristica.

La finalità di terrorismo, dunque, proprio in base a ciò che si desume dalla lettura della disposizione, connota le condotte dell'addestratore o dell'informatore e non, come vorrebbero i Giudici di legittimità della Prima Sezione, in modo alquanto riduttivo, gli atti di violenza e di sabotaggio.

In secondo luogo, affermare che "'la finalità di terrorismo' menzionata nella disposizione de qua vale a connotare gli atti di violenza e di sabotaggio di servizi pubblici", significa in buona sostanza ammettere la necessità del dolo specifico, dal momento che se vi è una "finalità di terrorismo", capace di connotare determinati comportamenti, ciò significa, implicitamente, riconoscere che l'agente, che quei comportamenti pone in essere, deve prefiggersi di realizzare la condotta secondo lo schema descritto dall'art. 270 sexies c.p. e, dunque, "allo scopo di intimidire ... costringere ... destabilizzare o distruggere" i soggetti passivi del reato.

La Corte non convince, pure, quando, per sostenere le proprie ragioni, richiama la rubrica e il tenore dell'art. 270 sexies c.p., atteso che proprio dalla rubrica e dal tenore di tale articolo è possibile trarre conclusioni diametralmente opposte a quelle cui sono pervenuti i Giudici Supremi della Prima Sezione Penale.

Provo a spiegarmi meglio.

L'art. 270 sexies c.p. è rubricato "Condotte con finalità di terrorismo"; da ciò io desumo che, usando il termine plurale "condotte", il legislatore abbia voluto ricomprendere in esso anche i comportamenti tenuti da chi addestra o fornisce istruzioni nei modi tipizzati dall'art. 270 quinquies c.p.

Non solo; ai medesimi risultati si perviene anche partendo dal tenore dell'art. 270 sexies c.p.

Infatti, essendo in esso testualmente previsto che "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere ...", non si vede proprio come in una così larga definizione non possa farsi rientrare l'insieme di tutti i comportamenti enucleabili dal testo dell'art. 270 quinquies c.p., posti in essere dal soggetto attivo del reato (addestratore o informatore), per la loro capacità intrinseca di produrre gravi danni e di seminare il terrore.

Ciò detto, parlare di dolo generico mi sembra assolutamente errato e, pertanto, credo che la decisione n. 38220/11 sia destinata a non avere un grande seguito.

D'altra parte, anche in dottrina, si è potuto mettere in dubbio soltanto il primo dei due doli, sulla base del fatto che il legislatore con l'espressione "per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali" abbia inteso solo specificare "una vera e propria modalità della condotta di addestramento (o di fornitura di istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco, ecc.)"[11]; non risulta, però, che sia stato mai messo seriamente in discussione il fondamento dell'ultimo dei due doli, fatto coincidere con "la finalità di terrorismo", che incrollabile resta sullo sfondo della figura criminosa disegnata dall'art. 270 quinquies c.p., sbarrando recisamente la via ad ogni tentativo di inquadrare l'elemento psicologico del delitto in discussione nella categoria del dolo generico.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza della Cassazione n. 29670 del 2011, già oggetto di un commento di Alfio Valsecchi, pubblicato in questa Rivista

Clicca qui per scaricare la sentenza della Cassazione n. 38220 del 2011


[1] In CED Cassazione, Rv. 250517

[2] In CED Cassazione, Rv. 251363.

[3] L'art. 270 quinquies è stato inserito all'interno del nostro Codice dall'art. 15, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

[4] Il testo del disegno di legge è consultabile in www.senato.it

[5] Parole tratte dalla relazione.

[6] A. VALSECCHI, in relazione al delitto di cui all'art. 270 quinquies c.p., ha osservato: "La fattispecie ... incrimina chi addestra e chi fornisce istruzioni per la preparazione o l'uso di esplosivi e vari tipi di armi e sostanze chimiche o batteriologiche, nonché di ogni altra tecnica o metodo (anche a prescindere, dunque, dalla fabbricazione o dall'uso di armi) per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. La norma non fornisce alcun aiuto all'interprete nell'individuazione della definizione delle due condotte. Una differenza fra queste potrebbe risiedere nell'esistenza o meno di un rapporto effettivo col 'fruitore' delle istruzioni. Nel caso dell'addestramento vi sarebbe un contatto fra il soggetto che trasmette le istruzioni e il soggetto che le riceve, in modo da consentire a quest'ultimo di interagire col primo; nella diversa condotta di chi 'comunque fornisce istruzioni' questo rapporto non esisterebbe", in E. DOLCINI - G. MARINUCCI, Codice Penale Commentato, III Edizione, IPSOA, p. 2640-2641; di uguale tenore le parole di coloro che hanno precisato che "la norma in esame contempla due condotte distinte: da un lato 'l'addestramento' e dall'altro 'il fornire informazioni': la differenza tra queste condotte ... non è di agevole individuazione ... il discrimine appare risiedere nel diverso rapporto che intercorrerebbe tra l'addestratore e la recluta: nel primo caso, di vero e proprio addestramento, esso sarebbe caratterizzato dall'intensità, dalla reciprocità e dall'interazione fra i due soggetti. Di contro, nell'ipotesi della mera fornitura di informazioni, il rapporto di vera e propria interazione non esisterebbe e tale condotta si potrebbe estrinsecare anche a distanza, per esempio con il mezzo telematico (la divulgazione di manuali operativi via internet o tramite videocassette, supporti magnetici, ecc.). In quest'ultimo caso i fruitori delle informazioni non sarebbero persone determinate, come nel primo, ma tali insegnamenti verrebbero impartiti ad incertam personam", in ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRARI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA, Trattato di diritto penale, Parte speciale I, I delitti contro la personalità dello Stato, UTET, 2008, p. 410-411.

[7] Scrive A. VALSECCHI: "Vi sono, infatti, due finalità che l'agente (addestratore, 'informatore' o addestrato) deve perseguire 'in progressione': la commissione di atti di violenza o di sabotaggio ... 'colorati' da un'ulteriore finalità di terrorismo", in E. DOLCINI  - G. MARINUCCI, cit., p. 2642; sulla stessa linea sono quegli studiosi che precisano che "il reato è qualificato sul piano soggettivo in maniera del tutto analoga a quella dell'art. 270 quater, da un doppio dolo specifico, rappresentato in primo luogo dal fine (a sua volta duplice e alternativo) di commettere atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali e, in secondo luogo, dal perseguimento della finalità terroristica", in ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRARI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA, cit., p. 416; vedi, pure, ERCOLE APRILE secondo cui "per la configurabilità del reato è richiesto un dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di addestrare o di fornire istruzioni per la preparazione o l'uso di esplosivi e vari tipi di armi e sostanze chimiche o batteriologiche, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo",  in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice Penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume VI, I delitti contro la personalità dello Stato, Giuffrè, 2010, p. 241.

[8] Vedi, ancora, A.VALSECCHI secondo cui "le informazioni (date o ricevute) devono apparire idonee (secondo un giudizio prognostico, che tenga conto di tutte le circostanze di fatto esistenti) a consentire al soggetto la commissione di atti a loro volta idonei al raggiungimento della finalità terroristica (come definita dal legislatore all'art. 270 sexies). E' il principio costituzionale di offensività ad imporre al giudice di procedere a questo accertamento e ad impedirgli di accontentarsi dell'esistenza di un proposito interiore dell'agente, in concreto irrealizzabile. Questa esigenza è resa ancor più pressante alla luce della funzione fortemente anticipatoria della tutela penale svolta dalla fattispecie incriminatrice in commento", in Codice Penale Commentato, cit., p. 2642.

[9] E' stato osservato che "tale definizione, che ha sostanzialmente recepito il contenuto della definizione adottata in una decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea, si compone di due parti: nella prima si prospetta una qualificazione ampia e generale di condotta con finalità terroristica; nella seconda si articola una vera e propria clausola di chiusura, che permette l'estensione della portata applicativa della norma fino a ricomprendere tutte quelle condotte comunque considerate terroristiche dal diritto internazionale. Peraltro, le condotte con 'finalità di terrorismo', per un verso, devono essere idonee a cagionare un grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale; e, per altro verso, devono essere altresì connotate dalla finalità (alternativa) di 'intimidire la popolazione', 'costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto', 'destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale' (dolo specifico)", in G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale, Parte speciale, Volume I, Quarta edizione, Zanichelli, p. 48-49; quanto al primo fine, consistente nel "compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali", A. VALSECCHI ha precisato che gli "'atti di violenza' possono essere indifferentemente rivolti a ledere un bene di natura personale o patrimoniale, individuale o collettiva. L'espressione 'atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali' deve invece ritenersi una mera specificazione dei generici 'atti di violenza' che il legislatore ha voluto introdurre in sede di conversione del d.l. per maggior chiarezza", in E.DOLCINI - G. MARINUCCI, cit., p. 2638.

[10] Il delitto di cui all'art. 2 bis, L. 2 ottobre 1967, n. 895, è stato introdotto dall'art. 8, comma 5, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 e, cioè, dalla stessa legge che ha introdotto nel nostro ordinamento, anche, la fattispecie di cui all'art. 270 quinquies c.p. Dal momento che l'art. 2 bis, L. 2 ottobre 1967, n. 895, si applica salvo che il fatto costituisca più grave reato, S. REITANO ha giustamente evidenziato che dal raffronto tra quest'ultima disposizione e quella di cui all'art. 270 quinquies c.p. potrebbe dedursi che "il rapporto tra le due norme si presenti in termini di conflitto 'solo apparente' e, come tale, possa essere risolto, ex art. 15 c.p., mediante l'applicazione del solo art. 270 quinquies", Riflessioni in margine alle nuove fattispecie antiterrorismo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 01, 217 ss.

[11] S. REITANO, Riflessioni in margine alle nuove fattispecie antiterrorismo, cit.