ISSN 2039-1676


16 febbraio 2012

Secondo il Tribunale di Napoli, non è qualificabile come terroristica l'attività  insurrezionale delle Tigri Tamil

Tribunale di Napoli, Uff. Gip, 23 giugno 2011, Est. Guardiano

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - ATTI DI VIOLENZA CON FINALITÀ DI TERRORISMO - Nozione - Atti di violenza posti in essere nel corso di un conflitto armato da soggetti appartenenti alle forze armate di uno Stato, di un movimento insurrezionale ovvero di un movimento di liberazione nazionale - Esclusione.

In assenza di una attuale definizione di terrorismo internazionale, che sia valida anche all'interno di contesti bellici e conforme al diritto internazionale consuetudinario, la clausola di "salvezza" contenuta nell'art. 21 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, in uno con l'undicesimo "considerando" della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2002/475/GAI e con altre norme dello stesso tenore contenute in singole convenzioni internazionali, sancendo il principio della intangibilità del diritto internazionale umanitario, implica che non possono considerarsi "terroristiche" dal punto di vista del diritto internazionale e, quindi, del diritto interno che ad esso rimanda, quelle condotte violente poste in essere, in occasione di un conflitto armato, da soggetti appartenenti alle forze armate di uno Stato, di un movimento insurrezionale ovvero di un movimento di liberazione nazionale - anche se idonee e specificamente dirette a diffondere il terrore tra la popolazione civile ovvero a costringere, direttamente o indirettamente, uno Stato o un'organizzazione internazionale, a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto ovvero a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale - che invece, ove ne ricorrano gli estremi, potranno essere perseguite e punite, nei modi previsti dal diritto nazionale o internazionale, come crimini internazionali, riconducibili alle note categorie dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra, del genocidio o, quando ne sarà definito compiutamente il contenuto, dei crimini di aggressione.

Riferimenti normativi:

art. 270-bis c.p.

 

Decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 13 giugno 2002, 2002/475/GAI, undicesimo considerando

 

art. 21, Convenzione di New York del 1999, sulla repressione del finanziamento del terrorismo, resa esecutiva con L. 27 gennaio 2003, n. 7

 

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - ATTI DI VIOLENZA CON FINALITÀ DI TERRORISMO - Nozione - Atti di violenza posti in essere dalle forze armate delle L.T.T.E. - Esclusione

Gli atti di violenza riconducibili alla organizzazione nota come L.T.T.E., alcuni dei quali astrattamente idonei a diffondere il terrore tra la popolazione civile, non possono considerarsi "terroristici" ai sensi del diritto internazionale, e, quindi, del diritto interno che ad esso si conforma, in quanto riconducibili alle attività delle forze armate di un ente collettivo, le L.T.T.E., assimilabile ad una realtà statuale ovvero riconducibile, quanto meno, alla categoria dei movimenti di insurrezione, ma costituiscono condotte punibili, nei modi previsti dal diritto nazionale o internazionale, non come atti di terrorismo internazionale (crimine sconosciuto al diritto internazionale), bensì come crimini internazionali, riconducibili alle categorie dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra, del genocidio o, quando ne sarà definito compiutamente il contenuto, dei crimini di aggressione.

Riferimenti normativi:

art. 270-bis c.p.

 

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - FINANZIATORE - Elemento psicologico del reato - Specifica volontà di contribuire alle iniziative di carattere terroristico dell'organizzazione finanziata

In tema di elemento psicologico del reato di cui all'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), quando le azioni violente con finalità di terrorismo rappresentano solo una parte delle numerose attività che l'associazione svolge nel suo complesso, non basta a fondare una responsabilità del singolo  per il delitto associativo la prova della consapevolezza e della volontà di contribuire con un proprio finanziamento alla vita dell'ente, essendo necessaria inoltre la prova della sua piena consapevolezza e volontà di contribuire proprio allo specifico raggiungimento degli obiettivi terroristici del gruppo (nel caso di specie, il Tribunale ha mandato assolti gli imputati anche in considerazione del fatto che l'accusa non ha fornito la prova della piena consapevolezza e volontà degli imputati che i finanziamenti raccolti in Italia e destinati all'associazione operante in Sri Lanka venissero specificamente destinati a finanziare le azioni terroristiche dell'associazione e non, genericamente, le iniziative militari della stessa).

Riferimenti normativi:

art. 270-bis c.p.

 

PERIZIA - Conferimento di incarico peritale ad uno storico in materia di associazione con finalità di terrorismo internazionale - Ammissibilità

Appare conforme alla previsione dell'art. 220, co. 1, c.p.p., che giustifica il ricorso allo strumento peritale quando "occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", dalle quali non possono escludersi i saperi delle scienze umanistiche e sociali, che hanno la stessa dignità, al fine di soccorrere il giudice nella comprensione dei fatti, delle scienze esatte e sperimentali, la nomina, in qualità di perito, di un esperto di cultura dell'integrazione razziale, con una particolare conoscenza della storia del popolo tamil, affinché ricostruisca la storia politica e militare del movimento noto come L.T.T.E., pur rimanendo nella esclusiva competenza del giudice la valutazione sulla possibilità o meno di definire in termini di associazione terroristica tale movimento, ai sensi dell'art. 270-bis, c.p., alla luce di quanto emerso dalla indagine peritale.

Riferimenti normativi:

art. 220 c.p.p.