ISSN 2039-1676


09 dicembre 2014 |

Introdotto il delitto di autoriciclaggio (unitamente a una procedura di collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'estero, assistita da una causa di non punibilità  per i reati tributari e di riciclaggio)

D.d.l. n. S. 1642 (On. Causi e altri) - definitivamente approvato dal Senato il 4.12.2014

Comunichiamo immediatamente ai lettori, per l'evidente rilievo della notizia, che lo scorso 4 dicembre il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. S. 1642 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". La bozza provvisoria del disegno di legge, allo stato in attesa di pubblicazione, è disponibile sul sito del Senato (clicca qui).

In estrema sintesi, e rinviando ai prossimi giorni gli approfondimenti e i commenti del caso, il disegno di legge si compone di due anime, correlate tra loro:

a) da un lato viene introdotta una procedura di "collaborazione volontaria" finalizzata all'emersione di capitali detenuti all'estero, alla quale è agganciata una causa di non punibilità per i connessi reati tributari e di riciclaggio/reimpiego;

b) dall'altro lato vengono inasprite le pene per i delitti di riciclaggio e di reimpiego (artt. 648 bis e 648 ter c.p.), e - questa la novità più rilevante sul piano sistematico - viene finalmente introdotta nell'ordinamento l'inedita figura delittuosa dell'autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), alla quale vengono estese, oltre che la citata causa di non punibilità, la confisca (anche per equivalente) ex art. 648 quater c.p. e la responsabilità da reato degli enti.

 

1. La prima parte della nuova legge è dedicata alla materia fiscale e, in particolare, all'emersione e al rientro dei capitali detenuti all'estero, nel quadro del potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Si prevede, in relazione alle omesse dichiarazioni ex art. 4, co. 1 d.l. n. 167/1990, realizzate fino al 30 settembre 2014, la possibilità, entro il 30 settembre 2015, di una "collaborazione volontaria" che si sostanzia in una 'autodenuncia' e nel versamento all'Erario di quanto dovuto (con possibilità di reateizzazione).

Di estremo rilievo sono i riflessi penalistici della procedura di 'collaborazione volontaria: viene infatti introdotto un nuovo art. 5 quater nel d.l. n. 167/1990 ai sensi del quale nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

Con la precisazione che:

1) tali disposizioni "si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria";

2) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale (nuovo delitto di autoriciclaggio, sul quale infra) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria;

3) l'esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti sopra indicati.

Viene infine introdotta nell'art. 5-septies d.l. n. 167/1990 una nuova figura delittuosa posta a presidio della 'genuinità' della procedura di collaborazione volontaria: (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - "L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

 

2.  La seconda parte della nuova legge (art. 3) provvede anzitutto all'inasprimento delle pene pecuniarie per i delitti di riciclaggio e reimpiego: all'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000»; all'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

Viene quindi introdotto il delitto di autoriciclaggio, con pene diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale":

«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».