ISSN 2039-1676


17 settembre 2014 |

Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso

Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014 (dep. 13 giugno 2014), n. 25191, Pres. Santacroce, Rel. Cassano, ric. Iavarazzo.

 

1. «Il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di reimpiego di capitali (art. 648-ter cod. pen.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti». Di conseguenza «non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa».

Questi, in estrema sintesi, i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento, che chiarisce altresì che «l'aggravante di cui art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego» e che «i fatti di "auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

 

2. Procediamo, però, con ordine. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite della suprema Corte traeva origine dal ricorso proposto da I.M. - indagato, fra l'altro, per i reati di illecito reimpiego (art. 648 ter c.p.) e di intestazione fittizia di società (art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992) entrambi aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato "clan dei casalesi" - avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli che rigettava la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta, nei confronti dello stesso, dal GIP in sede.

I.M., a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentava violazione di legge in relazione all'imputazione ex art. 648 ter c.p.: egli, infatti, risultava già indagato - in altro procedimento ancora in corso - per il delitto di cui all'art 416 bis c.p., aggravato ex comma 6, in relazione alla sua partecipazione all'associazione camorristica del "clan dei casalesi"; pertanto - sosteneva il ricorrente - non poteva essergli contestato anche l'illecito reimpiego del denaro, dei beni e delle utilità che proprio dall'associazione mafiosa scaturivano: lo avrebbe impedito la clausola di riserva prevista dalla lettera dell'art. 648 ter, che prevede si risponda di illecito reimpiego unicamente quando non sussista alcun concorso nel reato che costituisce il presupposto dell'approvvigionamento dei capitali reinvestiti. 

 

3. La prima sezione della Corte di Cassazione, investita del ricorso, rilevava come fosse possibile individuare - in merito all'atteggiarsi della clausola di riserva dell'art. 648 ter (che, per la sostanziale identità del fatto conserva validità anche con riguardo all'art. 648 bis c.p.) in relazione ai delitti di stampo associativo (artt. 416 e 416 bis c.p.) - due diversi orientamenti giurisprudenziali; Il contrasto fra i due indirizzi evidenziati dalla prima sezione verteva, essenzialmente, sull' (in)operatività della clausola "fuori dai casi di concorso nel reato" nei casi in cui fosse stato lo stesso sodalizio mafioso a generare autonomamente (ovvero senza la commissione di alcun ulteriore reato) i proventi oggetto di riciclaggio o reimpiego.

In particolar modo, un primo e prevalente indirizzo della giurisprudenza della Corte muoveva dal presupposto che non vi fosse, fra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere, alcun rapporto di presupposizione. La clausola di riserva, pertanto, in questa ipotesi non avrebbe mai operato ed il concorrente nel reato associativo ben avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio (o reimpiego) dei beni provenienti dall'attività associativa, tanto quando il delitto presupposto fosse il frutto dei delitti fine attuati in esecuzione del programma criminoso dell'associazionetanto nell'ipotesi in cui il delitto presupposto fosse costituito dallo stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

Un secondo, più recente orientamento affermava - viceversa - l'impossibilità di configurare il reato previsto dall'art. 648 ter c.p. «quando la contestazione del reimpiego riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quella attività sia concretamente attribuibile», evidenziando il tenore letterale della norma e l'insussistenza di ragioni ermeneutiche che depongano in senso contrario.

Preso atto del contrasto giurisprudenziale, il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite perché si pronunciassero sul seguente quesito di diritto: «se sia configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa».

 

4. Le Sezioni Unite forniscono risposta negativa al quesito - abbracciando dunque il secondo degli orientamenti sopra ricordati - sulla base di un percorso argomentativo che muove dalla risposta a un interrogativo fondamentale: può il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso costituire, ex se e quindi immediatamente, una fonte di ricchezza illecita? Può, cioè, generare autonomamente quel denaro, qui beni e quelle utilità che costituiranno, in un secondo momento, l'oggetto materiale dei delitti di riciclaggio e illecito reimpiego?

Sul punto, il collegio professa di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. è autonomamente in grado di generare proventi illeciti, sottolineando come tra i fini dell'associazione per delinquere di stampo mafioso rientri anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività di per sé lecite, servendosi tuttavia del metodo mafioso.

In questo senso depongono, in particolar modo, la rubrica ed il dato testuale dell'art. 416 bis c.p. che - se confrontati con quelli dell'associazione semplice ex art. 416 c.p. - denotano chiaramente come la prima sia contraddistinta da una maggiore articolazione del disegno criminoso, tanto in relazione ad i mezzi usati quanto in relazione ai fini perseguiti. L'associazione mafiosa si caratterizza, infatti, per l'utilizzo di un peculiare elemento strumentale tipico - il metodo mafioso - e per la maggiore ampiezza degli scopi perseguiti: l'arricchimento dell'associazione avviene, infatti, non solo mediante la commissione di azioni criminose (come nel caso dell'associazione per delinquere semplice) ma anche attraverso «il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività economiche attuato mediante il ricorso alla metodologia mafiosa, la realizzazione di profitti o vantaggi non tutelati in alcun modo, né direttamente né indirettamente dall'ordinamento e conseguiti avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano».

Le ragioni sopra esposte e l'analisi dei precedenti giurisprudenziali richiamati dall'ordinanza di rimessione - solo apparentemente difformi, perché vertenti su fattispecie concrete differenti o riferiti all'ontologicamente diversa fattispecie dell'associazione per delinquere semplice - conducono le Sezioni Unite ad affermare come non sussista, in realtà, un contrasto in giurisprudenza circa la possibilità dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di produrre proventi ex se e come il contrasto giurisprudenziale sia invece situato "a valle" di questa, in realtà pacifica, affermazione, concernendo le conseguenze logico-giuridiche che da tale assunto discendono.­­­

Si tratta tuttavia - precisano le Sezioni Unite - di un contrasto solo apparente.

Il primo dei due orientamenti individuati dall'ordinanza di rimessione non contiene, infatti, un elenco "omogeneo" di decisioni: in esso la giurisprudenza ha fatto impropriamente confluire pronunce eterogenee, concernenti questioni diverse e non sempre pertinenti, dunque non suscettibili di essere accomunate. Insomma, quello che nell'ordinanza di rimessione viene individuato come orientamento maggioritario non è, a ben vedere, un vero e proprio indirizzo giurisprudenziale[1]: esso costituisce, bensì, un catalogo disomogeneo di pronunce che non hanno, in realtà, mai affrontato la specifica questione oggetto di esame da parte del collegio.

Di ciò erano evidentemente consci i giudici della sesta sezione penale che, nel dare impulso al secondo e più corretto orientamento giurisprudenziale - che postula, lo ricordiamo, la possibilità che il delitto di cui all'art. 416 bis costituisca il reato presupposto dei delitti di riciclaggio o illecito reimpiego, quando i proventi riciclati o reinvestiti costituiscono il frutto immediato dell'attività dell'associazione di stampo mafioso -, rilevavano come una tale conclusione fosse imposta (oltre che dal tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 648 bis e ter) dall'assenza di valide argomentazioni giuridiche a sostegno dell'indirizzo contrario.

Insomma -  affermano le Sezioni Unite -  se il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso è in grado di produrre dei proventi illeciti ex se (oltre che, ovviamente, mediante la commissione di una serie di delitti-fine) esso è in grado evidentemente di costituire - limitatamente, ovviamente, a queste ipotesi - il reato presupposto  dei delitti di riciclaggio e illecito reimpiego.

 

5. Quali sono le conseguenze pratiche di quanto affermato dalle Sezioni Unite? All'esito della pronuncia del collegio, il quadro dei rapporti fra l'art. 416 bis c.p. e gli artt. 648 bis o 684 ter c.p. sembra così riassumibile:

 

A) se il soggetto che ricicla o reimpiega i proventi derivanti da uno dei delitti fine dell'associazione mafiosa:

i) non è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa, né ha concorso nel delitto fine, risponderà solo ex art. 648 bis o 684 ter c.p.;

ii) non è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa, ma ha concorso nel delitto fine, risponderà del delitto fine da lui commesso ma non di riciclaggio o reimpiego (operando in questo caso la clausola di esclusione "fuori dai casi di concorso nel reato");

iii) è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa ed ha concorso nel delitto fine, risponderà "solo" di associazione per delinquere di stampo mafioso e del delitto fine da lui commesso, ma non di riciclaggio o reimpiego (anche in questo caso, infatti, opererà la clausola di esclusione);

iv) è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa ma non ha concorso nel delitto fine, risponderà tanto del delitto di associazione mafiosa, quanto del riciclaggio o del reimpiego (in questi caso, infatti, la clausola di esclusione prevista dagli artt. 648 bis o 684 ter c.p. opera solo in relazione al delitto-fine dell'associazione mafiosa e mai in relazione all'associazione stessa);

 

B) se, invece, il soggetto che ricicla o reimpiega i proventi frutto diretto dell'associazione per delinquere di stampo mafioso (quei proventi, cioè, che il sodalizio criminoso è in grado di produrre, valendosi del metodo mafioso, senza la commissione di alcun ulteriore reato):

i) non è membro o concorrente esterno nell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., risponderà solo dei delitti di riciclaggio o reimpiego;

ii) è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa, risponderà solo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e non del riciclaggio o reimpiego (essendo, in questo caso, la stessa associazione di cui all'art. 416 bis c.p. il reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis o 684 ter c.p. ed operando, dunque, la clausola di esclusione).

 

6. Dopo aver chiarito la questione direttamente sottoposta al loro giudizio, le Sezioni Unite si pronunciano in ordine ad un'altra questione controversa, collegata al quesito loro sottoposto ma - concernendo più in generale la disciplina del concorso di persone nel reato - dotata di una autonoma rilevanza: quali siano i requisiti indefettibili perché sia integrato il concorso di persone nel reato presupposto.

In particolar modo, il collegio rileva come la giurisprudenza valorizzi - per individuare se vi sia stato o meno concorso nel reato presupposto - innanzi tutto un criterio di natura temporale. Alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale sarebbe ravvisabile un concorso di persone nel reato presupposto ogni qual volta l'accordo intervenuto fra l'autore di tale reato e il soggetto deputato al riciclaggio o al reimpiego sia avvenuto un momento temporalmente precedente la commissione del reato stesso: in questi casi, infatti, la promessa di aiuto nelle attività di riciclaggio è certamente idonea a rafforzare il proposito criminoso dell'autore materiale. Altro orientamento - preferito dal collegio, in quanto più rispettoso dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato - postula una più rigorosa verifica dell'effettiva efficacia causale dell'accordo precedente la commissione del reato: essa non può, in particolar modo, essere presunta sulla base del mero dato temporale ma sarà necessario verificare, caso per caso, «se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro o di reimpiegarlo abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere» (sez. V, 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, Rv. 236254) e se, ovviamente, il soggetto deputato al riciclaggio o reimpiego si sia effettivamente rappresentato gli effetti della propria condotta sull'esecutore materiale ed abbia voluto produrli, contribuendo consapevolmente alla realizzazione del reato presupposto.

La sussistenza di questi requisiti, affermano le Sezioni Unite, configura un'ipotesi di concorso nel reato presupposto e dà luogo all'operare della clausola di esclusione prevista degli artt. 648 bis e 648 ter c.p.

E dunque, osserva il collegio, quando il delitto presupposto del riciclaggio o dell'illecito reimpiego sia la stessa associazione mafiosa (cioè, dunque, quando i proventi riciclati o reinvestiti siano il frutto immediato dell'associazione) si dovrà affermare - aderendo ai principi espressi dalle stesse Sezioni Unite in tema di concorso esterno nell'associazione mafiosa nella sentenza Mannino e riproponendo, in parte, le valutazioni già anticipate in tema di concorso di persone nel reato - che assume la qualifica di concorrente esterno nell'associazione il soggetto che - pur non inserito stabilmente nell'organizzazione e privo dell'affectio societatis - fornisca mediante l'attività di riciclaggio o illecito reimpiego «un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi un'effettiva rilevanza causale e si configuri, quindi, come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, quantomeno, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, se si tratta di un sodalizio particolarmente articolato» che sia dotato, sulla base di una valutazione ex post, di effettiva efficienza causale in relazione alla concreta realizzazione del fatto collettivo.

 

 

8. Abbiamo anticipato, inoltre, come il collegio colga l'occasione - offerta dalle peculiarità del caso di specie - di pronunciarsi anche circa i rapporti che intercorrono tra il delitto di cui all'art. 648 ter e quello ex art. 416 bis, quando sussista l'aggravante del sesto comma.

Viene affermato, in particolar modo, che «l'aggravante di cui all'art 416-bis, sesto comma, cod. pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti». L'inequivoco tenore delle espressioni contenute nel terzo comma dell'art. 416 bis infatti - che distingue chiaramente fra "delitti" ed "attività economiche" - ed il chiaro riferimento, nel sesto comma del medesimo articolo, ai soli proventi derivanti da delitto, esclude la possibilità che l'aggravante si applichi anche nei confronti dei membri dell'associazione che reimpieghino gli utili  provenienti dalle attività imprenditoriali - formalmente lecite, anche se espressione della c.d. "finalità di monopolio" dell'associazione - in ulteriori attività economiche. Perché tale circostanza aggravante sia integrata, allora - osserva il collegio -  l'apporto di capitale deve corrispondere al reinvestimento - in attività economiche produttive, destinate progressivamente a prevalere sulle altre strutture che offrano beni e servizi sul territorio di riferimento - delle utilità economiche di provenienza delittuosa, esprimendo così uno stadio più avanzato della progressione criminosa dell'associazione, che giustifica l'inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'aggravante in oggetto - precisano le Sezioni Unite - è configurabile anche quando le utilità reinvestite nelle attività produttive non siano integralmente provenienti da delitto ma siano, in parte, frutto della gestione formalmente lecita delle attività in questione. Non è, invece, ritenuto condivisibile l'orientamento che ritiene che l'aggravante possa configurarsi anche qualora il reinvestimento avvenga, nella sua totalità, in attività economiche penalmente illecite.

Afferma, inoltre, il collegio, come l'aggravante speciale di cui al comma sesto dell'art. 416 bis c.p. abbia natura oggettiva: essa non va dunque riferita alla condotta del singolo partecipe, bensì all'attività del sodalizio criminoso nel suo complesso, poiché ne costituisce una delle connotazioni obiettive (al pari, afferma il collegio, del cd. "carattere armato" dell'associazione, disciplinato dal comma quarto del medesimo articolo). L'aggravante di cui al comma sesto, pertanto, è valutabile a carico di tutti i componenti ("interni" o esterni) del sodalizio mafioso - anche di quelli che non si siano personalmente occupati del finanziamento delle attività economiche di cui l'associazione intenda assumere o mantenere il controllo - purché possa affermarsi che essi erano a conoscenza dell'avvenuto reimpiego ovvero che lo ignoravano per colpa o per errore determinato da colpa; quando l'associazione, poi, realizzi di norma, o comunque con una certa frequenza, tali operazioni di reinvestimento - precisa, poi, il collegio - dovrà di regola ascriversi a colpa l'eventuale ignoranza sul punto di uno dei concorrenti.

Infine, evidenziano le Sezioni Unite - soffermandosi sul punto che qui più interessa - il sesto comma dell'art. 416 bis - diversamente da quanto avviene per il delitto di cui all'art. 648 ter - non presenta alcuna forma di esclusione o limitazione della responsabilità (in coerenza, peraltro, con la ratio della disciplina, che abbiamo visto essere quella di sanzionare più gravemente una progressione criminosa che denota una maggior pericolosità del sodalizio ed un livello più avanzato di lesione dei beni giuridici protetti).

Pertanto - conclude il collegio - nulla osta ad affermare che «l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che abbia generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego».

 

9. Da ultimo, le Sezioni Unite affrontano la questione dei rapporti intercorrenti fra i delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale e l'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La fattispecie disciplinata dall'art. 12 quinquies - osserva il collegio - si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, comprendenti «tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene» che prescindono «da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta».

Il fine perseguito dal soggetto, che connota la condotta di illiceità, è individuato alternativamente dalla norma: nell'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione di tipo patrimoniale; nell'agevolazione della commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.

Ebbene, anche la fattispecie in questione non prevede alcuna forma di esclusione della responsabilità per il concorrente nel reato presupposto: ne consegue che quest'ultimo - qualora attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità dei proventi illeciti, al fine di agevolare un loro reinvestimento in attività produttive, economiche o finanziarie - risulterà punibile anche ai sensi dell'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992.

È dunque possibile affermare - chiosa il collegio - che «i fatti di "auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

 


[1] Come, peraltro, era già stato rilevato da un'autorevole dottrina prima della pronuncia delle Sezioni Unite; si veda R. Bricchetti, Riciclaggio e auto-riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. Pen., 2, 2014.