ISSN 2039-1676


03 maggio 2011

Trib. di Milano, 3.5.2011 (sent.), GIP Manzi (Ricettazione e riciclaggio)

Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione restando quest'ultimo assorbito nel primo

 

RICETTAZIONE – RICICLAGGIO – Concorso del reato di cui all’art. 648 bis c.p. con quello di ricettazione – Esclusione – Assorbimento del reato di cui all’art. 648 c.p. nel reato di riciclaggio – Sussistenza

 

Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione; il delitto di cui all’art. 648 bis c.p., comprendendo come elemento costitutivo il fatto di ricevere denaro proveniente da delitto (autonomamente punibile ai sensi dell’art. 648 c.p.), deve essere qualificato come reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., sicché il delitto di ricettazione resta in esso assorbito. La condotta di sostituzione o trasferimento di denaro proveniente da delitto (art. 648 bis c.p.), infatti, presuppone sul piano della logica, come anche su quello dell’interpretazione letterale della norma, la ricezione del denaro che si intende sostituire o trasferire (art. 648 c.p.). (Massima a cura di Tommaso Trinchera)

 

Riferimenti normativi:

art. 648 bis c.p.

 

art. 648 c.p.

 

art. 84 c.p.