ISSN 2039-1676


16 novembre 2015 |

La cessione di gioielli di provenienza illecita al 'compro oro': ricettazione o riciclaggio?

Trib. Rovereto, 17 settembre 2015, Giud. Dies

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1. La sentenza in esame si presenta di particolare interesse per il caso di specie, ormai ricorrente nella prassi giurisprudenziale, soprattutto a causa della crisi economica. Si tratta della vendita di gioielli, acquisiti in modo illecito, ai negozi cc.dd. "compro oro", fattispecie che presenta profili giuridici problematici in relazione al rapporto tra i reati di ricettazione e riciclaggio.

2. Ecco il caso concreto. L'imputata è accusata del reato di riciclaggio per aver venduto al negozio "compro oro" una fede nuziale di terzi (per una somma pari a € 187,00), asseritamente ritrovata dal marito, impiegato presso un'azienda di lavorazione della carta, tra il materiale trattato. Tre importanti precisazioni: 1) solitamente i negozi "compro oro", acquistati i gioielli, li fondono al fine di riutilizzare il metallo prezioso; 2) l'imputata, al momento della cessione della fede, ha presentato un proprio documento d'identità; 3) l'operazione di cessione viene iscritta in appositi registri.

3. Come accennato, la pubblica accusa ritiene configurato il reato di cui all'art. 648-bis c.p. Infatti, la condotta dell'imputata sarebbe stata finalizzata ad occultare la provenienza delittuosa della fede, attraverso la successiva fusione della stessa ad opera del negozio "compro oro". Il reato presupposto del delitto di riciclaggio - al quale, come noto, l'imputata non deve aver concorso, poiché in tal caso sarebbe integrato il nuovo reato di autoriciclaggio - è, nel caso di specie, quello di cui all'art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite). Il marito, infatti, avendo trovato cose da altri smarrite, se ne è appropriato senza rispettare le norme civilistiche sull'acquisto della proprietà delle cose trovate (artt. 927 ss. c.c.).

3. Il Tribunale non accoglie l'impianto accusatorio, ritenendo di dover qualificare il fatto ai sensi dell'art. 648 c.p. Il reato di riciclaggio, infatti, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza. Il giudice adito, ritenuto il primo delitto speciale rispetto al secondo, evidenzia correttamente che "ciò che distingue i due reati è essenzialmente l'idoneità dell'operazione ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa ed è pertanto essenziale evitare che detta idoneità sia ravvisata in re ipsa in ogni caso di sostituzione di proventi da delitto, inclusa la più tradizionale delle ipotesi di ricettazione, ossia l'acquisto della refurtiva da parte del ricettatore, perché altrimenti si finirebbe con l'abrogare in via interpretativa l'art. 648 c.p. e con l'applicare sempre l'art. 648-bis c.p."[1].

4. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che il reato di riciclaggio non possa essere configurato nel caso di specie, posto che la mera cessione della fede non ha in alcun modo ostacolato l'identificazione della provenienza illecita dell'anello. Infatti, da un lato l'alienazione ha addirittura agevolato la scoperta dell'origine delittuosa del bene (attraverso l'esibizione della carta d'identità della cedente e l'obbligatoria iscrizione negli appositi registri dell'operazione di vendita), dall'altro lato l'attività di fusione del metallo - l'unica astrattamente idonea ad occultare tale illecita provenienza - non è stata ancora posta in essere al momento della scoperta del reato contestato.

5. Proprio quest'ultima considerazione potrebbe orientare l'interprete a ritenere configurato non il reato di riciclaggio, bensì quello di tentato riciclaggio. Anche questa ipotesi ricostruttiva viene però respinta dal giudice adito. Infatti, fatto salvo quanto già detto circa l'effetto determinante prodotto dalla presentazione del documento d'identità e dalla contestuale iscrizione dell'operazione di vendita nell'apposito registro, si evidenzia come non risulti provata la consapevolezza dell'imputata circa la successiva fusione dell'anello. Ciò comporta un vero e proprio errore sul fatto, rilevante ai sensi dell'art. 47 c.p. per escludere il dolo, posto che esso, nel delitto di riciclaggio, deve avere ad oggetto non solo l'illecita provenienza della cosa, ma anche la successiva attività di occultamento: poiché l'imputata non era consapevole della successiva attività di fusione dell'anello, non può ritenersi integrato, per difetto di dolo, il reato di riciclaggio, nemmeno nella forma tentata. Correttamente, poi, il Tribunale esclude qualsiasi rilevanza di un eventuale dubbio sull'esistenza della successiva attività di occultamento del bene. Infatti, così ragionando, si finirebbe per trasformare il reato di riciclaggio in un reato colposo, sempre che l'intensità del dubbio non sia tale da far ritenere sussistente il dolo eventuale.

6. Così escluso il reato di riciclaggio, sia nella sua forma consumata che tentata, il giudice passa ad evidenziare la bontà della qualificazione del fatto come ricettazione. Il fatto che l'imputata abbia presentato la sua carta d'identità al negozio "compro oro" induce il Tribunale a ritenere che la stessa non fosse a conoscenza dell'illiceità della sua condotta. Ma tale ignoranza, non scusabile, si caratterizzerebbe come errore di diritto sulla legge penale, inidoneo ai sensi dell'art. 5 c.p. ad escludere la responsabilità. In sostanza, dunque, sono ritenuti sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione: l'esistenza di un reato presupposto (l'appropriazione di cose smarrite posta in essere dal marito) dal quale proviene l'anello, la ricezione di quest'ultimo, il fine specifico di ottenere un profitto (attraverso la vendita dell'anello). Va poi specificato che il giudice ritiene applicabile la circostanza attenuante del capoverso dell'art. 648 c.p., trattandosi di fatto di particolare tenuità.  

7. In conclusione, dalla pronuncia qui in esame può desumersi il seguente principio di diritto. Il soggetto che cede cose di provenienza illecita al negozio "compro oro" risponde del reato di ricettazione, purché non vi sia la prova della consapevolezza e della volontà di occultare tale provenienza illecita. In tale ultima ipotesi potrebbe configurarsi il reato di riciclaggio o, nel caso in cui la fusione del gioiello non si sia ancora realizzata, quello di tentato riciclaggio.

 


[1] Cfr. sentenza in commento, pagg. 4 ss.