ISSN 2039-1676


20 dicembre 2010 |

Ricettazione e dolo eventuale

Nota a Cass., Sez. Un., ud. 26.11.2009, n. 12433, Nocera

Con la sentenza qui pubblicata in calce, le Sezioni unite affermano la compatibilità del delitto di ricettazione con il dolo eventuale, e tracciano i rapporti tra tale delitto e la contravvenzione, prevista dall’art. 712 c.p., di acquisto di cose di sospetta provenienza (c.d. incauto acquisto).
 
Le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale insorto tra un primo orientamento,che affermava la configurabilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale, allorché fosse provato anche solo il mero sospetto dell’agente circa la provenienza illecita della cosa; e un secondo orientamento, che riteneva invece ogni ipotesi di soggettiva incertezza circa la provenienza lecita o illecita della cosa riconducibile soltanto all’area applicativa dell’art. 712 c.p.  
 
Nel caso di specie sottoposto alle S.U. il ricorrente era stato sorpreso ad utilizzare ad un casello autostradale una tessera Viacard illecitamente rigenerata, e si era quindi giustificato affermando di avere acquistato la tessera da uno sconosciuto, che in un’area di servizio gliel’aveva venduta dicendo di essere rimasto senza benzina e di aver bisogno di denaro. In primo grado il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, per il delitto di ricettazione. Il giudice d’appello aveva confermato la condanna, ritenendo che le circostanze dell’acquisto da lui allegate fossero idonee ad insinuare nell’agente quanto meno il dubbio sulla provenienza illecita della cosa acquistata, e quindi denotassero almeno la sussistenza di un dolo eventuale riguardo a tale requisito, ciò che imponeva di ravvisare nel caso di specie la ricettazione e non l’incauto acquisto. La Corte d’appello aveva comunque aggiunto che l’imputato non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione del proprio acquisto, avendo riferito fatti non verificabili, e che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituiva prova della conoscenza della illecita provenienza di quest’ultima.
 
La Cassazione annulla con rinvio il capo relativo alla ricettazione. Da un lato, considera infatti apodittica e ingiustificata l’affermazione da ultimo riportata della Corte d’appello; dall’altro, pur affermando che il dolo eventuale è in sé compatibile con il delitto di ricettazione, esclude che il semplice dubbio sulla provenienza illecita della cosa acquistata sia sufficiente ad integrare tale stato soggettivo.
 
La Corte sottolinea anzitutto come il dolo eventuale sia, in via generale, riferibile non solo all’evento, ma anche ai presupposti del fatto (come, per l’appunto, la provenienza illecita della cosa acquistata nel caso della ricettazione). Infatti, se il dolo eventuale consiste in quell’atteggiamento psicologico per cui l’agente, pur di non rinunciare ai vantaggi che si ripromette dal proprio comportamento, agisce accettando che il fatto illecito possa verificarsi – ossia agisce “costi quel che costi” –, allora non c’è ragione di distinguere tra dubbio sull’evento e dubbio sul presupposto della condotta tipica: in entrambi i casi l’autore che decide di agire comunque, pur rappresentandosi come seriamente possibile il verificarsi dell’evento o l’esistenza del presupposto della condotta tipica, accetta la realizzazione del fatto.
 
Con specifico riferimento al delitto di ricettazione, tuttavia, una parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono il dolo eventuale incompatibile con il delitto di ricettazione in ragione dell’esistenza nell’ordinamento di un’altra norma – l’art. 712 c.p., appunto – che, sanzionando in via meramente contravvenzionale l’acquisto di “cose di cui si abbia motivo di sospettare la provenienza da reato”, parrebbe attrarre nella propria sfera applicativa ogni fatto di illecito acquisto nel quale l’agente abbia il sospetto, e quindi il dubbio, della possibile provenienza illecita della cosa, senza tuttavia esserne sicuro.
 
Le S.U. si impegnano allora nella ricostruzione della linea di demarcazione tra il delitto e la contravvenzione in parola, sottolineando come – dal punto di vista oggettivo – la fattispecie di incauto acquisto non richieda, a differenza di quanto accade in tema di ricettazione, l’effettiva provenienza illecita della cosa. Il disvalore della contravvenzione sta infatti tutto sul piano soggettivo della mancanza di diligenza dell’agente nel verificare la provenienza della cosa acquistata. L’art. 712 c.p. configura dunque una fattispecie strutturalmente colposa, inidonea come tale ad attrarre nella propria sfera applicativa le ipotesi in cui l’agente agisca invece con dolo (sia pure eventuale), che integreranno dunque il più grave delitto di ricettazione.
 
D’altra parte, a integrare il dolo della ricettazione non è sufficiente un semplice sospetto in capo all’agente. Premesso che il dolo eventuale può assumere caratteristiche specifiche in relazione alle peculiari caratteristiche di ogni tipologia di reato, che è compito dell’interprete ricostruire, la Corte afferma che il dolo eventuale nella ricettazione presuppone che l’agente si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita della cosa acquistata, e che possa altresì affermarsi che egli non avrebbe desistito dall’acquisto anche ove avesse avuto la certezza di tale provenienza.
 
Sul piano probatorio, tale complesso stato soggettivo potrà considerarsi provato soltanto allorché sussistano dati di fatto non equivoci, che rendano palese per l’agente la concreta possibilità di tale provenienza, e quindi circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto.
 
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La sentenza è certamente apprezzabile nella misura in cui si pone in una direzione di garanzia, richiedendo ai fini della sussistenza del dolo eventuale – pure ritenuto compatibile con il delitto di ricettazione – un elemento volitivo ulteriore e distinto rispetto all’elemento rappresentativo del mero sospetto, o dubbio, sulla possibile provenienza delittuosa della cosa acquistata.
 
Resta tuttavia da chiedersi se il criterio astratto evocato dalle S.U. – che riecheggia la nota ‘formula di Frank’, secondo cui occorrerebbe ritenere sussistente il dolo eventuale quando risulti che l’agente avrebbe comunque agito, anche se avesse avuto la certezza della realizzazione della fattispecie – sia davvero di qualche utilità pratica rispetto alla casistica oggetto del delitto di ricettazione. La formula potrà infatti essere utile per escludere il dolo eventuale nelle ipotesi, messe in luce dalla dottrina, in cui la realizzazione della fattispecie si ponga in relazione di incompatibilità con il fine perseguito dall’agente; rispetto alla ricettazione, tuttavia, il fine perseguito dall’agente è invariabilmente quello di conseguire un profitto, che non solo è strutturalmente compatibile con la ricettazione, ma è addirittura richiesto dalla norma incriminatrice per la sussistenza del delitto. Non è facile, pertanto, intravedere come, sulla base di questa formula, il giudice possa escludere la susssistenza di un dolo eventuale, se non a prezzo di quelle derive soggettivistiche cui conduce, in ultima analisi, la formula di Frank (del tipo: la persona ‘per bene’, senza precedenti penali, non avrebbe acquistato la cosa se fosse stata sicura della sua provenienza illecita, a differenza di quanto avrebbe fatto una persona ‘senza scrupoli’ già nota alle forze dell’ordine).
 
Più rilevante sul piano pratico appare, allora, l’indicazione sul piano probatorio lanciata ai giudici di merito dalle Sezioni Unite, che mira a fare sul serio, se non altro, con l’accertamento dell’elemento rappresentativo: perché il giudice sia certo (al di là di ogni ragionevole dubbio!) che l’agente si sia davvero reso conto della possibile provenienza delittuosa della cosa acquistata, e abbia ciononostante deciso di agire, non basterà che la provenienza della cosa appaia sospetta al metro di un attento osservatore – situazione che integrerebbe la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p. –; ma sarà necessario che tale provenienza risulti palese per chiunque, e dunque necessariamente anche per l’agente, il quale non potrà, a questo punto, non essersi rappresentanto anch’egli la possibilità della provenienza illecita.
 

Qualche perplessità desta, infine, l’affermazione delle S.U. secondo cui la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. non richiederebbe, sul piano oggettivo, l’effettiva provenienza illecita della cosa. Tale conclusione, pur se confortata dalla lettera della legge, finisce infatti per ricostruire la fattispecie come reato di mera disobbedienza, radicato sulla mera inosservanza del dovere di accertarsi della provenienza lecita della cosa – ancorché la cosa medesima risulti, ex post, lecitamente posseduta dal venditore.