17 giugno 2013 |
Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso Thyssenkrupp
Osservazioni su C. Ass. App. di Torino, 28 febbraio 2013 (dep. 23 maggio 2013), Pres. Sandrelli, Est. Perrone, imp. Espenhahn e altri
Inauguriamo con questo intervento 'a caldo' di Roberto Bartoli il dibattito sulla sentenza in grado di appello nel caso Thyssenkrupp, già pubblicata dalla nostra Rivista lo scorso 3 giugno con scheda di S. Zirulia, ThyssenKrupp: confermate in appello le condanne, ma il dolo eventuale non regge (clicca qui per accedervi). Oggetto di questo intervento è per l'appunto l'aspetto forse più eclatante della pronuncia, consistente nella riforma della sentenza di primo grado (clicca qui per accedere alla sentenza e alla scheda relativa, sempre a firma di S. Zirulia) con riguardo alla posizione del principale imputato, nei cui confronti la Corte d'assise aveva riconosciuto addirittura un dolo eventuale di omicidio, e che ora viene condannato assieme agli altri imputati - ai quali pure la pubblica accusa aveva originariamente ascritto il dolo eventuale - per il meno grave delitto di omicidio colposo plurimo aggravato dalla colpa cosciente.
La prouncia conferma quanto labile, e difficile da determinare, sia la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente, dalla quale pure conseguono imponenti conseguenze sul piano sanzionatorio. All'analisi degli oritentamenti giurisprudenziali e alla proposta di criteri agevolmente 'maneggiabili' dalla prassi giudiziale nella fissazione di tale linea di demarcazione è dedicato un altro ampio contributo pubblicato oggi stesso dalla nostra Rivista, al quale senz'altro rinviamo per ogni qpprofondimento di questa difficile questione (cfr. A. Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica: cllicca qui per accedervi).
SOMMARIO: 1. I passaggi fondamentali in cui si articola la sentenza. - 2. I passaggi condivisibili. - 3. I passaggi non condivisibili. - 4. Conclusioni.