È apparsa sulla stampa, il 1° dicembre, la notizia che la Corte d’assise di appello di Firenze ha condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il delitto di omicidio volontario l’agente di polizia Luigi Spaccarotella, che nel novembre del 2007, in prossimità dell’area di sosta Badia al Pino sull’autostrada A1 esplose un colpo di pistola in direzione della vettura con cui stavano allontanandosi alcuni dei partecipi ad una rissa tra tifoserie opposte, uccidendo il giovane tifoso laziale Gabriele Sandri. Nella determinazione della pena, la Corte ha tenuto evidentemente conto delle attenuanti generiche, già concesse dai giudici di primo grado, e ha altresì riconosciuto all’imputato il diritto alla riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, accogliendo la relativa doglianza formulata dall'imputato, che si era invece visto respingere tale richiesta in primo grado. Di qui il differente calcolo della pena rispetto alla richiesta di quattordici anni di reclusione formulata dal procuratore generale Aldo Giubilaro e dal procuratore Giuseppe Ledda, che aveva coordinato l’inchiesta.
La decisione, emessa al termine del giudizio di secondo grado presieduto da Emilio Gironi, ha riformato la
sentenza di primo grado della Corte d'assise di Arezzo che aveva condannato l’imputato
per il delitto di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 3, c.p. e con le attenuati generiche alla pena di
sei anni di reclusione, ritenuta la prevalenza dell’aggravante rispetto all’attenuante, così derubricando l’imputazione originaria di omicidio volontario.
In attesa delle motivazioni della sentenza, che saranno pubblicate nei prossimi 90 giorni, può essere interessante ripercorrere gli snodi principali del ragionamento che aveva condotto i giudici di primo grado a ritenere non adeguatamente dimostrata la sussistenza in capo all’imputato del dolo eventuale e a riconoscere, pertanto, la colpa con previsione (per un’analisi più dettagliata della sentenza di primo grado sia consentito il rinvio a L. Beduschi, Omicidio del tifoso laziale in autogrill: dolo eventuale o colpa con previsione?, nota a Corte di assise di Arezzo, 7 settembre 2009, in Il Corriere del merito, n. 12, 2009).
I fatti, così come accertati nell’istruttoria dibattimentale di primo grado (che peraltro non è stata rinnovata nel giudizio di appello), sono in sintesi i seguenti. La domenica mattina dell’11 novembre 2007, nell’area di servizio Badia al Pino, alcuni giovani venivano aggrediti da un gruppo di tifosi di una squadra di calcio antagonista. Al di là dell’autostrada, nell’area di servizio opposta, si trovavano quattro agenti della polizia stradale. I poliziotti, resisi conto della situazione, dapprima gridavano agli aggressori di fermarsi, e quindi, non avendo le grida sortito alcun effetto, azionavano la sirena della vettura. Al contempo, l’imputato estraeva dalla fondina la pistola di ordinanza e sparava un colpo in aria; al che gli aggressori desistevano dalla loro azione tornando di corsa alle loro auto.
A questo punto l’imputato, con ancora la pistola in mano, si metteva a correre in parallelo rispetto ai giovani in fuga, percorrendo «l’area di servizio in senso longitudinale con la pistola in mano, ad andatura sostenuta, intervallando la corsa all’andatura veloce (…)». Giunto a una cinquantina di metri dall'auto degli aggressori, ferma dall'altra parte della carreggiata, si arrestava e si collocava in posizione di tiro «con una o più probabilmente tutte e due le braccia tese, e le mani unite (…) e molto probabilmente le gambe più o meno divaricate». Restava quindi in quella posizione, «con le braccia, la mano armata e quindi la pistola in direzione della vettura, per un tempo non esattamente individuabile ma certamente apprezzabile». In questa fase, secondo uno dei testimoni, l’imputato si muoveva reiteratamente «come per cercare un assestamento, la posizione, come se seguisse un qualcosa (…)». Quindi improvvisamente l’auto ripartiva in forte accelerazione e l’imputato sparava. Il colpo esploso «impattava contro la rete di protezione [che divide le due corsie autostradali] quindi deviava sulla propria sinistra attingendo la vettura che era appena partita dal parcheggio, in un punto della corsia di accelerazione collocabile in una porzione di spazio di qualche metro dal punto di partenza dal parcheggio ove si trovava in sosta (…)». Il proiettile penetrava all’interno dell’abitacolo e raggiungeva al collo, trapassandolo, il giovane Sandri che si trovava sul sedile posteriore in posizione centrale.
Quanto alla traiettoria ideale del colpo, si accertava che il proiettile, ove in ipotesi non deviato, «avrebbe tagliato la corsia di immissione poco oltre la fine del parcheggio», e che, «dato l’andamento leggermente in discesa della corsia di immissione avrebbe attinto la vettura in un punto più in basso rispetto a quello in cui è stata concretamente colpita», precisamente non oltre la base del finestrino.
L’imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere di omicidio volontario. Non essendoci dubbi, peraltro, che lo scopo dell’imputato non fosse quello di uccidere, bensì quello di fermare gli autori dell’aggressione in fuga per identificarli, i giudici sono stati chiamati a valutare se egli avesse agito con dolo eventuale, e cioè si fosse rappresentato la concreta possibilità del verificarsi dell’evento letale e ciononostante avesse agito, accettando il rischio della realizzazione del fatto, quale possibile conseguenza della sua condotta.
Quanto al momento rappresentativo del dolo eventuale, i giudici di primo grado non hanno avuto difficoltà nel concludere che, stante l’elevato grado di pericolosità della condotta, l’imputato non aveva potuto non rendersi conto del rischio di cagionare l’evento letale: chiunque (e a maggior ragione un agente della polizia stradale) – sparando un colpo di pistola verso una vettura in movimento, da una distanza notevole e con direzione tale da tagliare entrambe le corsie di una delle più importanti autostrade nazionali – avrebbe percepito la possibilità che, pur mirando alla parte bassa della vettura, il proiettile potesse finire per colpire e anche uccidere uno degli occupanti.
Quanto invece all’elemento volitivo del dolo eventuale, la Corte d’assise di Arezzo ha ritenuto di poter escludere, sulla base delle regole di comune esperienza, che l’imputato – un agente di polizia in quel momento in servizio – avesse accettato la prospettiva di uccidere uno degli occupanti come possibile prezzo da pagare pur di fermare la vettura.
Al riguardo sono state valorizzate una serie di circostanze fattuali che hanno evidenziato come l’imputato abbia mirato alle ruote e non all’abitacolo dell’autoveicolo. Innanzitutto, sono venute in considerazione le circostanze e la modalità della condotta: si è ritenuto che l’auto fosse completamente visibile dalla posizione in cui si trovava l’imputato e che, quindi, egli fosse in condizione di mirare ad un punto preciso della vettura. Poi la traiettoria del tiro: secondo i giudici di primo grado, gli accertamenti peritali hanno dimostrato come il colpo, in ipotesi non deviato, fosse direzionato verso una parte della vettura collocabile all’incirca non oltre metà della sua altezza. Essi hanno dunque ritenuto possibile che si fosse verificato uno sfasamento tra la traiettoria che il tiratore aveva voluto imprimere e quella impressa in concreto, e più in particolare, considerando lo scopo perseguito dall’imputato (fermare la vettura), che il punto della vettura preso di mira fosse leggermente al di sotto di quello in concreto attinto. Né, secondo i giudici di primo grado, si sarebbero potute trarre indicazioni in senso contrario dalla circostanza, riferita da alcuni testimoni, che l’imputato si sarebbe collocato in posizione di tiro con il braccio perpendicolare all’asse del corpo, poiché l’oggettiva distanza del loro punto di osservazione da quello in cui si trovava l’imputato rendeva «manifestamente evidente l’impossibilità di una concreta determinazione della precisa angolazione del braccio (o delle braccia) rispetto all’asse del corpo, e quindi della possibilità di desumere da ciò se l’obiettivo preso di mira fossero gli occupanti del veicolo o la parte inferiore di questo».
Così ricostruita la dinamica dei fatti, la Corte d’assise di Arezzo ha ritenuto plausibile che l’imputato avesse agito confidando nella non verificazione dell’evento: in altre parole che egli, sopravvalutando le proprie capacità di mira (in verità non eccelse), avesse ritenuto di essere in grado di colpire le ruote della vettura dalla distanza in cui si trovava (50 m.), verosimilmente percepita come inferiore rispetto a quella reale, così scongiurando la possibilità di attingere taluno degli occupanti.
In conclusione, secondo i giudici di primo grado nel caso di specie mancavano indici che parlassero in maniera univoca (“oltre ogni ragionevole dubbio”) nel senso di una volizione nei termini caratteristici del dolo eventuale. La pericolosità oggettiva della condotta dell’imputato e la consapevolezza del rischio in tal modo creato non sono state ritenute sufficienti a fondare un rimprovero a titolo di dolo eventuale, in mancanza della possibilità di ravvisare in maniera non equivoca in capo all’imputato un atteggiamento psicologico interiore assimilabile all’accettazione consapevole della possibile lesione del bene giuridico.
È evidente come in tale valutazione abbiano sicuramente giocato un ruolo fondamentale il giudizio relativo al carattere lecito del contesto in cui si è inserita la condotta pericolosa dell’imputato, nonché la sua qualifica e la sua stessa storia personale. Si legge, infatti, nella sentenza di primo grado con riferimento all’imputato: «si tratta di un normale agente di polizia, in servizio dal 1995, senza aver mai dato luogo a rilievi di sorta (…) tutt’altro che un fanatico delle armi (…)». Anche alla luce di ciò, i giudici di primo grado hanno ritenuto inverosimile che egli si fosse risolto a sparare anche a costo di uccidere e hanno condannato l’imputato per omicidio colposo aggravato ex art. 61 n. 3 c.p.
Casi come quello in esame dimostrano comunque, se mai ve ne fosse la necessità, la difficoltà di distinguere tra dolo eventuale e colpa con previsione. E lo dimostrano drammaticamente sia quando ci si trovi di fronte a fatti punibili soltanto a titolo di dolo, sia quando - come nel caso dell'omicidio - esista una corrispondente fattispecie colposa, caratterizzata perà da uno scarto sanzionatorio molto elevato tra l'ipotesi colposa e quella dolosa. Sotto questo profilo, è interessante notare come in primo grado la Corte di assise di Arezzo nel condannare l’imputato per omicidio colposo aggravato ex art. 61 n. 3 c.p. avesse riconosciuto tale aggravante prevalente rispetto alle attenuanti generiche, irrogando conseguentemente una pena (sei anni di reclusione) piuttosto alta, tenuto conto dei limiti edittali della fattispecie e della prassi in materia (che si assesta spesso in prossimità del minimo). Al contrario, la Corte di appello di Firenze ha sì riconosciuto la responsabilità dell’imputato per omicidio volontario (dolo eventuale), ma ha al contempo riconosciuto la riduzione per le attenuati generiche e per la scelta del rito abbreviato (che era stata negata in primo grado), finendo così per applicare una pena (nove anni e sei mesi di reclusione) relativamente bassa per un caso di omicidio volontario. Con un effetto, così, di pratico livellamento delle pene previste per i due titoli di reato, sulla carta puniti con quadri edittali totalmente differenti.