ISSN 2039-1676


14 luglio 2009 |

Corte d'assise di Arezzo, 14.7.2009 (sent.), Pres. Bilancetti, Est. Fruganti (Caso Spaccarotella)

La sentenza di condanna in primo grado per omicidio colposo

REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – Dolo eventuale e colpa cosciente – Differenza – Fattispecie
 
Il dolo eventuale si caratterizza per l’accettazione del rischio di realizzazione di un evento non direttamente voluto, e si distingue dalla colpa con previsione nella quale l’agente, pur rappresentandosi l’evento, agisce nella convinzione che esso non si verifichi. L’accettazione del rischio deve essere provata rigorosamente al di là di ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533, comma 1, c.p.p., dovendo in caso contrario il giudice optare per la meno grave qualificazione in termini di colpa con previsione. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 3 c.p. il fatto – contestato dalla pubblica accusa quale omicidio volontario – dell’uccisione di un giovane ragazzo che veniva colpito da un colpo di pistola, sparato da  un poliziotto in servizio, al fine di fermare la vettura con cui questi si stava allontanando). (Massima a cura di Lodovica Beduschi)
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 43
 
C.p. art. 589
 
C.p. art. 61 n. 3
 
C.p.p. art. 533 comma 1