18 maggio 2012
Escluso il dolo eventuale in relazione ad incidente automobilistico cagionato da un soggetto in fuga dalla Polizia
GUP Trib. Milano. (sent.), ud. 4 aprile 2012, Giud. Zamagni, Imp. Levacovich
DOLO - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Distinzione
Il dolo eventuale sussiste quando, dall'esame del carattere del reo, ma soprattutto dal modo in cui egli ha perseguito il suo fine concreto, risulta che egli avrebbe agito ugualmente anche se avesse previsto l'evento come necessariamente connesso alla sua azione; si ha invece colpa con previsione qualora nella suddetta ipotesi si sarebbe astenuto dal compiere l'azione. (Nella fattispecie il Giudice dell'udienza preliminare ha affermato la responsabilità a titolo di colpa cosciente di un automobilista che, nel corso della fuga da una volante della Polizia di Stato successiva alla commissione di un furto, ometteva di dare la precedenza ad un incrocio, scontrandosi con un veicolo e così cagionando la morte del conducente del veicolo medesimo).
Riferimenti normativi: | c.p. art. 43 |
c.p. art. 61 n. 3 | |
c.p. art. 575 c.p. | |
c.p. art. 589 c.p. |
NOTA REDAZIONALE: La sentenza pubblicata in allegato si pone in controtendenza rispetto a un orientamento sempre più diffuso, che afferma la responsabilità a titolo di dolo eventuale del conducente che, nel corso della fuga dalle forze dell'ordine, cagiona un incidente stradale dal quale derivino eventi lesivi o mortali (v. ad. es., nella recente giurisprudenza di legittimità, Cass. Pen., Sez. I, 01.2.11 (dep. 15.3.11), n. 10411, Ignatiuc, che può leggersi in questa Rivista). Il Giudice, nel caso in esame, ha affermato la sussistenza della colpa cosciente in luogo del dolo eventuale in ragione del l'adozione da parte dell'imputato di cautele volte ad evitare il rischio di cagionare un incidente (lampeggiamento con i fari abbaglianti e diminuzione della velocità in prossimità dell'incrocio), dell'evidente sproporzione tra i rischi correlati all'arresto e quelli correlati all'incidente (anche in relazione al fatto che «l'autovettura utilizzata [...] non era tale da offrire una protezione particolare in caso di impatto»), della durata assai ridotta della condotta di fuga (non idonea, secondo il giudice, «a sostenere una precisa ponderazione con conseguente scelta di proseguire ad ogni costo nella fuga»), nonché della ragionevole speranza, raggiunta dall'imputato, di poter evitare l'evento lesivo (considerando la quasi totale assenza di traffico al momento della condotta).
Sul caso di specie oggetto della sentenza, e sulla complessa vicenda giudiziaria che ne è scaturita (nell'ambito della quale, sorprendentemente, i due minorenni trasportati nel sedile posteriore sono stati condannati per concorso in omicidio doloso alla pena di otto anni di reclusione da parte della Corte d'Assise per i minorenni di Milano), si veda anche l'accurata ricostruzione di Luigi Ferrarella pubblicata sull'edizione milanese del Corriere della Sera (clicca qui per accadervi).