ISSN 2039-1676


23 marzo 2012

Un nuovo caso di responsabilità  per omicidio doloso in relazione ad un incidente automobilistico, cagionato da soggetto in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti

C. d'Assise di App. di Milano (sent.), ud. 1 febbrario 2012 (dep. 16 marzo 2012), n. 9, Pres. ed Est. Dameno, Imp. Mega

Massima a cura di Alberto Aimi.

 

DOLO - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Distinzione


Sussiste il dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio che l'evento si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi, di conseguenza, anche a costo di determinarlo; la colpa cosciente sussiste invece quando l'agente, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia, nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi (Nella fattispecie la Corte di Assise di Appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, ha affermato la responsabilità a titolo di dolo eventuale di un automobilista che, in stato di alterazione provocata dall'assunzione di uno spinello e di una pastiglia di Xanax, effettuava un sorpasso azzardato, scontrandosi con un veicolo procedente in direzione opposta e così cagionando la morte del conducente del veicolo medesimo).

 

Riferimenti normativi: c.p. art. 43
  c.p. art. 575

 

NOTA REDAZIONALE: La sentenza pubblicata in allegato si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale in relazione a condotte di guida "spericolate". L'orientamento, inaugurato dalla sentenza del Tribunale di Milano del 21 aprile 2004 (cfr. Corriere del merito, fasc. 1, 2005, p. 70 ss. con nota di F. VIGANO', Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?), è stato recentemente ribadito anche in una recente ordinanza del GIP presso il Tribunale di Alessandria depositata in data 17 agosto 2011, che può leggersi in questa rivista.