ISSN 2039-1676


18 settembre 2013

La sentenza di patteggiamento relativa al naufragio della Costa Concordia: ancora sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente

GUP Trib. Grosseto, 20.7.13 (sent.), Giud. Molino

DOLO - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Distinzione

 

Sussiste il dolo eventuale quando chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta ed accetta la prospettiva che quell'evento si verifichi come risultato della sua condotta, così assumendo un rischio "folle" o "assurdo", un rischio, cioè, che in nessun modo un soggetto in possesso delle stesse conoscenze e capacità dell'agente, nonché delle circostanze a lui note, avrebbe potuto seriamente pensare di correre.

 

Riferimenti normativi: c.p. art. 43
  c.p. art. 61 n. 3
  c.p. art. 428
  c.p. art. 428, 449
  c.p. art. 575 c.p.
  c.p. art. 589
  c.p. art. 582
  c.p. art. 590

 

NOTA REDAZIONALE: La sentenza pubblicata in allegato merita di essere segnalata - oltre che per l'evidente risonanza mediatica della vicenda (il naufragio della nave da crociera "Costa Concordia") - per la tesi accolta dal giudice al fine di distinguere gli affini criteri d'imputazione soggettiva costituiti dal dolo eventuale e dalla colpa cosciente. Il giudicante, chiamato a valutare la correttezza della qualificazione giuridica della proposta di patteggiamento prospettata dalle parti, ha evidentemente preso le mosse dalla teoria - fino ad oggi mai esplicitamente accolta in giurisprudenza - secondo la quale il primo accertamento necessario per la configurazione del dolo eventuale sarebbe costituito dalla verifica della natura "dolosa" del rischio oggetto dell'accettazione, con ciò intendendosi un rischio così rilevante da poter essere percepito e valutato «dal soggetto - considerando le conoscenze e le capacità in suo possesso nonché le circostanze a lui note - soltanto spogliandosi delle vesti (meglio: rinnegando l'abito) dell'homo eiusdem professionis et condicionis»; all'accertamento di tale requisito dovendosi necessariamente aggiungere, in una fase successiva, la verifica della sussistenza dei classici «elementi soggettivi della rappresentazione e della volizione dell'agente», sub specie della rappresentazione del possibile esito della condotta e dell'accettazione «(non soltanto del rischio, bensì) del fatto» (S. Canestrari, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base «consentito», in questa Rivista, 9 ss: clicca qui per accedervi, nonché, anche e soprattutto, Id., Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999, 122 ss. Per una dettagliata analisi critica degli ultimi vent'anni di giurisprudenza in tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nell'ambito dei delitti contro la vita e l'integrità fisica, sia invece consentito il rinvio a A. Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, in Questa rivista, 4 ss.: clicca qui per accedervi).

Nel caso di specie, secondo il giudice, «già la stessa natura del "rischio" consentirebbe di escludere l'invocato naufragio doloso ascritto» a tre imputati, in ragione del fatto che: a) la condotta di navigazione ravvicinata alla linea di costa, pur essendo una manovra di per sé «non priva di pericoli», non concretizzava un rischio «folle» perché - par di capire - costituiva comunque una manovra non «vietata dalla normativa all'epoca in vigore» e che «avrebbe potuto svolgersi in condizioni di sicurezza»; inoltre, b) «la scelta di navigare in estrema vicinanza alla linea di costa» era «conseguenza di decisione assunta da altro soggetto [...] che aveva in quel momento la titolarità formale ed effettiva del comando della nave».

Quanto, invece, alla diversa imputazione per i delitti di omicidio plurimo e lesioni plurime pendente su altri due imputati, anche se si fossero «qualificati [...] come rischi "folli" i plurimi ritardi ed omissioni nella gestione della procedura di emergenza» successivi alla collisione della nave con l'isola del Giglio che avevano cagionato la morte o la lesione dell'integrità fisica di numerosi passeggeri, l'insussistenza del dolo eventuale sarebbe comunque derivata, a parere dell'estensore della sentenza in epigrafe, dalla mancanza dell'elemento rappresentativo del dolo eventuale (per quanto concerne un imputato) ovvero dall'inverosimiglianza dell'avvenuta «dell'accettazione/volizione dell'evento» (per quanto riguarda l'altro imputato), contraddetta dalla «condotta successiva al reato, tesa comunque a cooperare in qualche modo nel soccorso ai passeggeri».

 

(Massima e nota redazionale a cura di Alberto Aimi)