ISSN 2039-1676


25 febbraio 2013 |

Il datore di lavoro che nega immediata assistenza medica al dipendente colto da grave malore risponde della sua morte a titolo di dolo eventuale

Nota a Corte Ass. App. Milano, ud. 18.12.12 (dep. 16.2.13), n. 81, Pres ed est. Conforti, Cons. Tucci

 

1. Con la sentenza in epigrafe, la seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha condannato due coniugi - Mario Costa e Claudia Avanzi - per il delitto di concorso in omicidio volontario, commesso con dolo eventuale, per avere trasportato un dipendente, privo di regolare permesso di soggiorno, in un campo lontano dall'azienda familiare ed averlo abbandonato, sotto la calura estiva, dopo che quest'ultimo aveva avuto un collasso cardiocircolatorio, ritardando in tal modo l'intervento dei soccorsi e così cagionando la morte della vittima.

In particolare, la Corte di Assise di Appello di Milano si è uniformata alle indicazioni implicitamente contenute nella sentenza della Suprema Corte che già aveva annullato - per contraddittorietà della motivazione - la decisione della Corte di Assise di Appello di Brescia, presso cui il procedimento si era svolto in secondo grado, la quale, confermando la sentenza di primo grado, aveva invece escluso il dolo eventuale e condannato gli imputati per il delitto di abbandono di persone incapaci, aggravato dalla morte della vittima (art. 591 comma 3 c.p.).

 

2. In sintesi, questi i fatti in causa, così come ricostruiti dal giudice che ha pronunciato la sentenza in nota.

In data 27 giugno 2008, Vijay Kumar, cittadino indiano residente in Italia senza regolare permesso di soggiorno, accusava un grave malore mentre svolgeva le proprie mansioni lavorative presso l'azienda agricola di proprietà dell'imputato. Quest'ultimo, tuttavia, si rifiutava di richiedere l'invio dell'ambulanza finché il malcapitato fosse rimasto all'interno della propria azienda, e, insieme a due connazionali della vittima, lo trasportava in un luogo isolato - il ciglio della strada di campagna detta "Bordenotte" - e lì lo abbandonava.

Dopo circa un'ora dalla verificazione del malore, la moglie dell'imputato - che aveva assistito ai fatti e aveva aiutato a caricare il corpo del Kumar sull'autoveicolo utilizzato per il trasferimento - chiamava prima il numero di emergenza 118 e poi il suo medico personale per richiedere soccorsi, affermando di essersi casualmente imbattuta in un soggetto inanimato che giaceva sulla banchina di via Bordenotte, senza tuttavia rivelare agli operatori sanitari le reali condizioni di salute del malcapitato.

Nel frattempo, il Kumar subiva due arresti cardiaci, l'ultimo dei quali gli risultava fatale. Nulla potevano le manovre rianimatorie del personale medico, giunto sul posto dopo circa un'ora dalla chiamata dell'imputata. La morte veniva ascritta ad un collasso cardiocircolatorio, cagionato dall'esposizione all'intensa calura estiva, dalla disidratazione dovuta alla fatica del lavoro e da un aumento di temperatura corporea indotto da una pregressa broncopolmonite.

 

3. In data 22 dicembre 2008, ad esito del giudizio abbreviato, il GIP presso il Tribunale di Mantova - ravvisata la sussistenza del nesso causale tra la condotta (commissiva ed omissiva) del Costa e la morte della vittima - condannava il Costa per il delitto di abbandono di persone incapaci, aggravato dalla morte della vittima (art. 591 co. 3 c.p.), disattendendo le richieste del Pubblico Ministero in ordine alla qualificazione del fatto come omicidio volontario (art. 575 c.p.), commesso con dolo eventuale. In particolare, il GIP riteneva che la reiterata esternazione dell'intenzione di richiedere i soccorsi una volta allontanato il Kumar dalla sua proprietà, e la chiamata effettuata al 118, da attribuirsi ad una decisione del Costa e non della moglie, rendessero incerta la prova dell'avvenuta rappresentazione della possibile morte del dipendente da parte dell'imputato, che avrebbe in realtà pensato di poter evitare l'evento grazie all'intervento dei soccorsi. Il GIP, inoltre, assolveva dall'accusa di concorso in omicidio volontario la consorte del Costa, osservando come l'obbligo di prestare assistenza al dipendente a norma dell'art. 45 del d.lgs. n. 81/2008 non potesse considerarsi su di lei gravante, in quanto mera partecipe dell'attività d'impresa del marito.

Con sentenza del 13 novembre 2009, la Corte di Assise di Appello di Brescia, nel confermare le statuizioni del giudice prime cure con riferimento alla responsabilità dei coniugi Costa per la morte del Kumar, precisava inoltre che l'imprenditore agricolo non poteva essersi rappresentato del possibile verificarsi dell'evento morte in conseguenza del ritardo nella richiesta dei soccorsi, per il suo modesto livello culturale e per l'ignoranza delle pregresse condizioni di salute del dipendente.

La motivazione della Corte bresciana veniva tuttavia ritenuta contraddittoria dalla Suprema Corte che, con sentenza datata 6 ottobre 2010, annullava con rinvio la pronuncia in grado d'appello. In primo luogo, per quanto riguarda la posizione del Costa, la Corte affermava che la previsione dell'evento lesivo «era necessitata dalle condizioni in cui la vittima si era immediatamente trovata, ed era stata ammessa dallo stesso imputato, che si era astenuto dall'accompagnare in ospedale con il proprio mezzo per non essere accusato nel caso in cui fosse sopraggiunta la morte»[1]. In secondo luogo, per quanto concerne la consorte dell'imputato, la Suprema Corte sottolineava come il giudice di secondo grado avesse «omesso di valutare il comportamento della Avanzi [...] presente sin dal primo momento sui luoghi, ove restò, tanto che tardivamente chiamò il 118, in forma anonima simulando di essere un passante»[2].

 

4. In accoglimento delle richieste della Pubblica Accusa, la Corte d'Assise di Appello di Milano condanna i due imputati per il delitto di concorso in omicidio volontario, commesso con dolo eventuale.

Innanzitutto, la Corte lombarda rammenta la definizione di dolo eventuale dominante presso la giurisprudenza, secondo cui «il dolo eventuale è configurabile nel caso in cui l'agente si sia rappresentata la possibilità concreta del verificarsi dell'evento non direttamente voluto in conseguenza della propria condotta e, ciò nonostante, si sia determinato ad agire ugualmente, accettando il rischio di cagionarlo».

Il giudice del rinvio passa poi ad elencare gli elementi di fatto che, nella sua ottica, assumono valore sintomatico dell'avvenuta rappresentazione, in capo al Costa, della possibilità che il suo dipendente potesse morire a causa del ritardo nei soccorsi. In particolare, secondo la Corte, i dati decisivi in tal senso sono due. Da un lato, il fatto che tutti i soggetti che avevano avuto un contatto visivo con la vittima - i suoi compagni di lavoro, i due connazionali che, agli ordini del Costa, l'avevano trasportato presso la strada Bordenotte, e financo un passante -, pur senza possedere alcuna specifica competenza medica, avevano «avuto immediata consapevolezza della necessità e dell'urgenza di soccorrerla». Dall'altro, la dichiarazione sostanzialmente confessoria dell'imputato che ammetteva «in sede di interrogatorio, di non avere trasportato personalmente Kumar in ospedale "per non avere dei concorsi di colpa in quanto avrebbe potuto morire sul furgone"».

Il Costa, dunque, si era rappresentato la possibile morte del proprio dipendente, ma «ciò nonostante - sostanzialmente indifferente alla prospettiva del fatale epilogo della situazione - ha continuato [...] a privilegiare il proprio egoistico interesse a che non emergessero le sue responsabilità per l'impiego illegale di manodopera straniera».

Per quanto concerne, infine, la posizione della Avanzi, la Corte rammenta, innanzitutto come - sul piano oggettivo - la stessa abbia «materialmente contribuito all'attuazione della condotta commissiva del Costa» aiutando «a caricare Kumar sull'autovettura con la quale era chiaro a tutti i presenti dovesse essere allontanato dalla sua proprietà prima dell'attivazione dei soccorsi». Secondo il giudice del rinvio, inoltre, la tempistica della chiamata dalla medesima effettuata al 118 dimostra come «l'Avanzi avesse concordato col marito il da farsi, prestandosi a richiedere i soccorsi solo dopo il completamento dell'operazione di scarico della vittima lontano dal perimetro aziendale». Ma non solo. La coniuge dell'imprenditore avrebbe contribuito ulteriormente, sotto il profilo causale, al ritardo nei soccorsi dovuto «al ridimensionamento delle reali condizioni in cui versava il Kumar, posto in essere dall'Avanzi [...] nell'informarne l'operatrice del 118». Sul piano soggettivo, poi - prosegue la Corte meneghina -«valgono le identiche considerazioni svolte riguardo al Costa», ed in particolare «la consapevolezza dell'elevato rischio cui Kumar era esposto [...] trova, d'altra parte, conferma nella frenetica ricerca di soccorsi, una volta portata a termine l'opera» di trasporto della vittima.

Pertanto, il complessivo atteggiamento dell'Avanzi non è inquadrabile, nell'opinione del Giudice del rinvio, «in una mera connivenza non punibile», in quanto l'imputata «ha mostrato di condividere la scelta del Costa [...], contribuendo a rafforzare il proposito criminoso dello stesso, ed ha altresì dato un apporto fattivo [...] alla sua concreta esecuzione».

 


[1] Corte di Cassazione, Sez. V, ud. 6 ottobre 2012 (dep. 22 dicembre 2010), n. 44999, in Leggi d'Italia.

[2] Ibidem.