ISSN 2039-1676


26 ottobre 2012

Scontro frontale in autostrada con esito letale e dolo eventuale: la sentenza del GUP

GUP Trib. Alessandria, ud. 20.7.12, Giud. Bertolotto, Imp. Beti

Per leggere l'ordinanza cautelare del GIP presso il Tribunale di Alessandria che per primo ha ravvisato nella vicenda de qua gli estremi del dolo eventuale, clicca qui.

Per leggere la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la predetta ordinanza, clicca qui.

Clicca sotto su "Download documento" per leggere la sentenza del GUP presso il Tribunale di Alessandria qui massimata.

 

DOLO - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Distinzione

 

Sussiste il dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio che quell'evento si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi, di conseguenza, anche a costo di determinarlo; sussiste, invece, la colpa, cosciente, aggravata dalla previsione dell'evento, quando l'agente, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia, nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi; nel primo caso egli accetta quel possibile evento prospettatosi (volizione), nel secondo caso, viceversa, egli non consente alla verificazione dell'evento medesimo (non-volizione) (Nella fattispecie, il Gup, ad esito del giudizio abbreviato, ha condannato per omicidio volontario sorretto da dolo eventuale un automobilista che, percorrendo contromano in stato di ebbrezza alcoolica una corsia autostradale con un SUV Audi di grosse dimensioni, si era scontrato frontalmente con altra autovettura, cagionando la morte dei quattro passeggeri dell'autovettura medesima).

 

Riferimenti normativi: c.p. art. 43
  c.p. art. 575

 

NOTA REDAZIONALE: La sentenza pubblicata in allegato si pone in continuità con quell'orientamento giurisprudenziale, sempre più diffuso, che ravvisa nel dolo eventuale l'elemento soggettivo in relazione ad eventi incidentali cagionati da condotte di guida "spericolate". In particolare, il Giudice dell'udienza preliminare, ad esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la sussistenza del dolo eventuale, in luogo della colpa cosciente, sulla base delle seguenti circostanze: a) la mancata desistenza dell'imputato dalla sua condotta di guida nonostante le segnalazioni di diversi automobilisti e l'incrocio "ravvicinato" con diverse vetture procedenti nell'ordinario senso di marcia; b) la condotta dell'imputato susseguente alla commissione del fatto, che «non palesa rimorso, non si reca neppure a vedere le sue giovani vittime, non mostra quell'umana disperazione che consegue alla consapevolezza di aver involontariamente cagionato così tanto dolore [...] si lascia, invece, andare a ripetute e continue effusioni amorose» con la sua amante (sic); c) le motivazioni dell'imputato, che, nella ricostruzione accusatoria, ritenuta convincente dal GUP, avrebbe imboccato l'autostrada contromano al fine di recuperare la borsetta della sua compagna, volendo così dimostrare «anche a costo di viaggiare contromano [...] di essere un duro»

(Massima e nota redazionale a cura di Alberto Aimi)