ISSN 2039-1676


26 ottobre 2012 |

Scontro frontale in autostrada con esito letale: la Cassazione conferma il dolo eventuale

Nota a Cass., Sez. I, ud. 30.5.2012 (dep. 14.6.2012), n. 23588, Pres. Chieffi, Rel. Caiazzo, Ric. Beti

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1. Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ha posto il giudicato cautelare sulla triste vicenda di B.I., spericolato guidatore di SUV che, nell'agosto 2011, dopo una corsa contromano sull'autostrada A/26, cagionava un disastroso incidente nel quale trovavano la morte quattro ragazzi di nazionalità francese.

In particolare, la Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere di B.I., emessa in data 17 agosto 2011 dal G.i.p. presso il Tribunale (già pubblicata su questa Rivista) e già  convalidata dal Tribunale del riesame di Torino[1], anche (e soprattutto) in punto di qualificazione del fatto come omicidio volontario plurimo commesso con dolo eventuale, rigettando la tesi difensiva che  perorava la derubricazione del reato in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento.

Nel disattendere la tesi difensiva, i giudici di legittimità hanno posto l'accento sulla mancata esecuzione da parte dell'imputato di manovre di emergenza volte ad evitare l'urto con altri veicoli; il che escluderebbe, nell'ottica della Suprema Corte, di poter «pensare alla sua intenzione di evitare l'urto [...], contando sulle sue abilità» e, dunque, di poter ravvisare la colpa cosciente nella condotta del B.I.

 

2. In sintesi, questi gl'incontroversi fatti oggetto del giudizio.

Nella notte del 13 agosto 2011, B.I., alla guida di un grosso SUV, imboccava contromano l'autostrada A/26 all'altezza del casello di Alessandria Sud, e così continuava per circa 17 Km, viaggiando nella corsia di emergenza o nella corsia centrale ad una velocità particolarmente elevata. Dopo avere incrociato e schivato diversi veicoli procedenti nell'ordinario senso di marcia, il SUV condotto da B.I. urtava dapprima l'autovettura condotta da G.M. (il quale, a causa dell'urto, riportava lesioni personali), per poi, poco dopo, scontrarsi frontalmente con un'Opel Astra sulla quale viaggiavano cinque ragazzi, di cui tre morivano sul colpo e un quarto appena giunto in ospedale. I controlli effettuati nell'immediatezza del fatto da parte della Polizia stradale mostravano inoltre come B.I. versasse in stato di grave ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l.

Quattro giorni dopo, il Pubblico Ministero depositava istanza con la quale richiedeva l'applicazione nei confronti di B.I. della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.), oppure, in alternativa, in relazione al delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dall'ebbrezza alcoolica (art. 589, commi 2, 3, n. 1, c.p.).

In data 17 agosto 2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Alessandria, liquidata come certa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a B.I. per il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) aggravato dalla previsione dell'evento (art. 61 n. 3 c.p.), accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero anche in ordine alla qualificazione del fatto, ritenendo che dovesse considerarsi sussistente «un grave quadro indiziario per il più grave delitto di omicidio volontario plurimo». In particolare, nell'opinione del giudice del primo grado cautelare, la prova della volizione eventuale dell'evento da parte dell'indagato poteva desumersi da almeno quattro elementi: a) l'elevato grado di probabilità di verificazione dell'evento nel caso concreto; b) la mancata adozione di misure volte ad evitare il rischio da parte dell'indagato, il quale non frenava la propria corsa in contromano nonostante i numerosi segnali allo stesso rivolti dagli altri automobilisti; c) l'incapacità dell'indagato di dominare il rischio in base alla propria esperienza, in ragione della scarsa manovrabilità del SUV e lo stesso stato di ebbrezza di B.I.; d) la grande massa del veicolo guidato dall'indagato, che lo avrebbe «rassicurato proprio dai [...] rischi che stava correndo»[2].

In data 23 settembre 2011, il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del riesame, confermava in toto l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, affermando, in punto di qualificazione del fatto come omicidio doloso commesso con dolo eventuale, che «assume valore assolutamente dirimente la considerazione per cui il B. [...] non abbia desistito né abbia posto in essere alcuna condotta finalizzata al mancato avveramento dell'evento stesso (ad esempio, modificando la propria traiettoria al sopraggiungere di altri veicoli [...])».

Avverso l'ordinanza proponevano ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, in particolare denunciando erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione del fatto come omicidio volontario commesso con dolo eventuale.

 

3. Respingendo il gravame della difesa di B.I., la Suprema Corte conferma l'ordinanza impugnata «che correttamente ha inquadrato l'elemento psichico del dolo eventuale».

I giudici di legittimità, innanzitutto, rilevano come gli elementi di prova in ordine alla ricostruzione del fatto oggetto del giudizio non siano contestati dal ricorrente, e come, sulla «traendo dagli stessi conseguenze logiche che appaiono del tutto plausibili e rispondenti a comuni massime d'esperienza», il Tribunale abbia escluso che l'imputato «fosse in uno stato di ebbrezza tale da impedirgli di capire cosa stesse facendo e cosa succedesse intorno a lui» o che comunque «non si fosse reso conto di viaggiare in contromano, in considerazione del fatto che aveva ricevuto da più automobilisti ripetute e insistite  segnalazioni acustiche e luminose».

In secondo luogo, il Supremo Collegio ribadisce l'orientamento in atto dominante presso la giurisprudenza di legittimità, secondo cui si ha dolo eventuale quando l'agente, pur non avendo il proposito di cagionare l'evento delittuoso, «si rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio»; mentre «si versa nella colpa c.d. cosciente, qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori».

Non così nel caso di specie, ove non potrebbe rinvenirsi «nel comportamento dell'imputato alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, contava di poter evitare l'evento», con correlativa esclusione della possibilità di ravvisarne la colpa cosciente.

Dato più significativo in questo senso, anche nell'opinione della Corte di Cassazione, la mancata effettuazione di manovre di emergenza, e cioè il fatto che B.I. abbia «continuato a marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti senza porre in essere [...] alcuna manovra che, per quanto spericolata, possa far pensare alla sua intenzione di evitare l'urto con altri veicoli, contando sulle sue abilità».

 

***

 

4. Come anticipato, la sentenza in epigrafe non presenta, dal punto di vista delle enunciazioni "astratte", alcun profilo di novità rispetto alla giurisprudenza dominante in tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Tuttavia, costituisce un elemento originale del procedimento in esame (almeno a partire del secondo grado) la centralità attribuita, ai fini del riconoscimento della sussistenza del dolo eventuale, alla circostanza della mancata adozione di misure volte ad evitare il verificarsi dell'evento da parte dell'indagato (nel linguaggio della Corte, "manovre di emergenza")[3].

L'impiego di questo criterio sembra richiamare la teoria, elaborata in Germania da Mezger e Kaufmann, secondo cui il dolo eventuale non si potrebbe configurare quando «l'agente, nella scelta dei e delle modalità di esecuzione, adegua la propria condotta al fine di evitare l'evento collaterale, giacché volontà di realizzazione (e cioè dolo) e volontà, manifestata con atti concludenti, di evitare un determinato risultato sarebbero termini che si escludono vicendevolmente»[4].

A tale tesi sono state tuttavia mosse diverse (e convincenti) obiezioni. In primo luogo, si è notato, su un piano di teoria generale, sembrerebbe contraddittorio affermare che proprio la colpa con previsione si caratterizzi per la negazione di un elemento imprescindibile della colpa tout court, e cioè la mancata adozione di cautele volte ad evitare un evento lesivo[5].

In secondo luogo, vi è chi ha acutamente osservato che l'adozione di una cautela volta ad evitare l'evento non necessariamente è espressione «di un atteggiamento conforme al diritto, ma può altresì essere il risultato di un calcolo di strategia criminale»[6]. Si pensi al classico esempio della morte del terrorista dal quale l'agente di polizia voleva, tramite sevizie, ottenere informazioni, in cui è agevole immaginare che il reo adotti tutti gli accorgimenti possibili volti ad evitare il verificarsi dell'evento omicidiario; e più, in generale, insomma, a tutti quei casi, in cui l'evento previsto rappresenti il fallimento più o meno integrale del piano dell'agente[7].

Infine, occorre tenere in considerazione che possono facilmente presentarsi situazioni in cui, pur non trasparendo esternamente una volontà di evitare l'evento dannoso, apparirebbe irragionevole trattare il fatto come volontario, perché la circostanza che chi agisce non abbia posto in essere cautele volte ad evitare l'evento può dipendere dal fatto che l'agente non ne aveva semplicemente la possibilità[8], o che comunque, nel caso concreto, le misure non siano state poste in essere perché considerate dallo stesso agente praticamente inutili[9]. Si è fatto l'esempio dell'automobilista che, «preso dalla fretta, decide di passare col semaforo rosso: se a seguito di uno scontro muore qualcuno, appare chiaro che all'automobilista potrà essere rivolto un rimprovero di colpa e non di dolo, anche se non si riscontri oggettivamente alcuna manovra volta ed evitare l'ostacolo, manovra che il soggetto non avrebbe il tempo materiale per compiere»[10].

L'inaffidabilità della tesi in esame, del resto, sembra essere stata affermata dalla stessa sezione Corte di Cassazione che ha pronunciato la sentenza in epigrafe, che, in spettacolare contraddizione con sé stessa, ha affermato, con riferimento ad un caso pressoché identico a quello di B.I., la sussistenza del dolo diretto (sic), dichiarando espressamente l'irrilevanza ai fini dell'esclusione del dolo della provata effettuazione, da parte dell'imputato, di manovre di emergenza, affermando che proprio l'esecuzione delle stesse (!) dimostrerebbe che lo spericolato guidatore non poteva essere pervenuto «alla convinzione [...] di riuscire ad evitare collisioni»[11].

 

5. Nell'attesa che la Corte di Cassazione prenda posizione sul significato probatorio da attribuire all'adozione o meno di cautele atte ad evitare la produzione dell'evento, sub specie delle manovre stradali di emergenza, sembra possibile ribadire - se mai ve ne fosse la necessità - il grave deficit di tassatività-determinatezza che, ancora oggi, continua ad affliggere il concetto di dolo eventuale.

 

 

 


[1] Tribunale di Torino, Sez. II, 26 settembre 2011, B.I., in Dejure.

[2] Tribunale di Alessandria, 17 agosto 2011, B.I., in questa Rivista.

[3] Tale circostanza è stata infatti valorizzata anche in altre sentenze, ma mai quale dato decisivo ai fini della riconoscimento del dolo eventuale. Cfr. Tribunale di Roma, 16 novembre 2007, N.E., in Giurisprudenza di merito, 2009, 2, 431; nonché Corte di Cassazione, 15 marzo 2011, n. 10411, Ignatiuc, in questa Rivista con nota di A. Aimi, Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con nota di M. Zecca, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione. E' stata invece riconosciuta la colpa cosciente anche in virtù dell'effettuazione di manovre espressive della volontà di evitare l'evento in Corte di Cassazione, Sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 45395, M.D., in Dejure; Tribunale di Milano, 4 aprile 2012, Levacovich, in questa Rivista.

[4] Così nell'efficace sintesi di S. Prosdocimi, Dolus eventualis, Milano, 1993, 15.       

[5] S. Prosdocimi, op. cit., 16-17.

[6] W. Hassemer, Caratteristiche del dolo, in L'indice penale, 1991, 484.

[7] Così, S. Prosdocimi, ivi.

[8] W. Hassemer, ivi.

[9] G. De Muro, Il dolo. II. L'accertamento, Milano, 2010, 515.

[10] L'esempio, riportato da G. De Muro, ivi, nota 170 è immaginato dall'autore catalano Ragués i Vallés. La stessa considerazione - insieme ad altre - è stata posta a fondamento del disconoscimento del dolo eventuale in Corte di Cassazione, 24 marzo 2010, n. 11222, Lucidi, in Dejure, sul punto conforme all'impugnata Corte di Assise d'appello di Roma, 18 giugno 2009, Lucidi, ivi.

[11] Corte di Cassazione, Sez. I, 25 novembre 2005, n. 42219, El Aoufir, in Leggi d'Italia. La sentenza di primo grado aveva invece magnanimamente affermato la sussistenza del solo dolo eventuale, dichiarando che le manovre di emergenza effettuate dall'imputato - che aveva cercato di schivare per quanto possibile le auto procedenti nell'ordinario senso di marcia - sarebbero state dettate «dall'istinto piuttosto che dalla volontà (o anche solo dalla speranza) di evitare l'evento». Cfr. Tribunale di Milano, 21 aprile 2004, El Aoufir, in Il Corriere del merito, 1, 2005, 70 ss., con nota di F. Viganò, "Fuga spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?.