ISSN 2039-1676


21 ottobre 2011 |

Alle Sezioni Unite la questione dei rapporti tra ricettazione, incauto acquisto e illecito amministrativo ex art. 1, comma 7 del d.l. n. 35 del 2005, in relazione alle condotte di acquisto di merce contraffatta

Cass. pen., Sez. II, 12 ottobre 2011, ord. n. 36766, Pres. Sirena, Rel. Davigo

Con l'ordinanza che pubblichiamo la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dei rapporti tra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 35 del 2005, e le norme incriminatrici della ricettazione (art. 648 c.p.) e del c.d. incauto acquisto (art. 712 c.p.), tutte disposizioni prima facie convergenti sulle condotte consistenti nell'acquisto di merce con marchio contraffatto.

Nella versione originaria, l'articolo 1, comma 7, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80) stabiliva: "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale."

La disposizione è stata modificata, tra l'altro, dalla legge 23 luglio 2009 n. 99, che, oltre ad intervenire sulla fattispecie e sul trattamento sanzionatorio, ha eliminato l'incipit "salvo che il fatto costituisca reato" (spostando tale clausola di riserva in un'altra parte della disposizione, relativa all'acquisto di merce contraffatta da parte di soggetti diversi dell'acquirente finale, quali importatori e commercianti). La norma attualmente in vigore recita: "È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, perla loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale".

La rimozione della clausola di sussidiarietà espressa costituisce il fulcro del ricorso in Cassazione dell'imputato, il quale era stato condannato per tentata ricettazione a seguito del tentativo di acquistare online di un orologio Rolex contraffatto: secondo la tesi difensiva, infatti, la modifica del 2009 avrebbe depenalizzato le condotte in esame, sottraendole al raggio d'azione degli artt. 712 e 648 c.p., e ricollegando ad esse esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 35 del 2005.

La Sezione Seconda osserva anzitutto che, venuta meno la clausola di sussidiarietà espressa, i rapporti tra le citate figure di reato e di illecito amministrativo devono essere disciplinati dal principio di specialità - ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 - in base al quale prevale la disposizione speciale, da individuarsi attraverso il confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Cass. Pen. Sez. Un. sent. n. 1963/2010, CED 248722).

Proprio in relazione ai rapporti strutturali tra le citate norme, tuttavia, il collegio ritiene opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., osservando che la questione di diritto sottoposta al suo esame potrebbe in futuro dare luogo ad un contrasto giurisprudenziale, del tutto indesiderabile "in una materia tanto delicata, che potenzialmente coinvolge migliaia di acquirenti di beni con marchi contraffatti".

Sul tema - illustra l'ordinanza di rimessione - paiono infatti profilarsi tra gli interpreti due orientamenti di segno opposto.

La prima tesi - fatta propria dalla Corte d'appello nella sentenza di condanna dell'imputato a titolo di (tentata) ricettazione - afferma che l'illecito amministrativo ex art. 1, comma 7 del d.l. n. 35 del 2005 presenta una struttura speciale soltanto rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., e non invece rispetto alla ricettazione.

La norma incriminatrice dell'incauto acquisto, infatti, punisce "chiunque [...] acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per le condizioni di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato", e risulta pertanto generale rispetto alla citata norma amministrativa, che sanziona le medesime condotte allorché le "cose" siano il frutto della commissione di specifici illeciti, configurati attorno alla violazione di "norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale". Tra questi illeciti possono senz'altro annoverarsi anche i reati in materia di contraffazione, come ad esempio quelli previsti dagli art. 473 e 474 c.p. Pertanto, nel caso di acquisto di cose provenienti da tali reati, troverà applicazione non già la norma incriminatrice dell'incauto acquisto, bensì la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma speciale.

Tra l'illecito amministrativo e il reato di ricettazione, viceversa, non sussiste un analogo rapporto di genere a specie, atteso che anche la ricettazione presenta elementi di specialità, costituiti da un presupposto della condotta (la cosa deve provenire da delitto) e dall'elemento soggettivo (la consapevolezza della provenienza delittuosa e il dolo specifico di ingiusto profitto). Sicché, nei casi in cui tali elementi risultano concretamente accertati - come nel caso di specie, in cui sia il prezzo pagato (30 euro), che le informazioni contenute nel sito internet dove era avvenuto l'acquisto, non lasciavano dubbi in merito al fatto che l'imputato avesse voluto proprio l'acquisto di un Rolex contraffatto - può senz'altro ritenersi integrato il reato di cui all'art. 648 c.p.

La seconda tesi - avanzata dalla difesa dell'imputato - sostiene invece che, di fronte a condotte sussumibili nell'illecito di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. n. 35 del 2005, debba trovare sempre e solo applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista, in quanto speciale non solo rispetto all'incauto acquisto, bensì anche in relazione alla ricettazione.

Si osserva infatti, con riferimento al citato presupposto della condotta, che «la violazione amministrativa sarebbe speciale anche con riferimento alle ipotesi di ricettazione allorché la provenienza delittuosa coincida con l'ipotesi  che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale».  Si tratta dei casi in cui la condotta ha per oggetto una cosa proveniente non da qualsiasi delitto, bensì dagli specifici delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Si evidenzia, inoltre, che l'espressione utilizzata dalla norma sull'illecito amministrativo - "inducano a ritenere" - «è idonea ad abbracciare sia le situazioni di mero sospetto che quelle di piena consapevolezza della provenienza illecita»: sicché, anche sul versante dell'elemento soggettivo, il delitto di ricettazione non potrebbe essere considerato speciale rispetto all'art. 1, comma 7 del d.l. 35/2005.

A conforto dell'orientamento in esame vengono addotte due ulteriori argomentazioni.

Si fa anzitutto leva sul fatto che, adottando la prima tesi, la norma sull'illecito amministrativo verrebbe privata di un significativo campo di applicazione, restando piuttosto relegata ai meri casi di scuola: non è infatti ragionevolmente ipotizzabile che l'acquirente finale di un prodotto con segni falsi - si pensi al caso dell'acquisto da venditori ambulanti - non sia consapevole che quell'oggetto rappresenta il frutto della violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

Infine, si sottolinea come l'esclusione da sanzioni penali dell'acquirente finale di beni con marchi contraffatti appaia più aderente alla volontà del legislatore.