ISSN 2039-1676


18 aprile 2013 |

In tema di autoriciclaggio per interposta persona (ex art. 48 c.p.)

Cass. Pen., Sez. II, 23.1.2013 (dep. 27.2.2013), n. 9226, Pres. Petti, Rel. Rago, ric. Del Buono

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "colui che abbia commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio per avere sostituito o trasferito il provento del reato presupposto: infatti, non essendo configurabile il delitto di autoriciclaggio, diventano del tutto irrilevanti, ai fini giuridici, le modalità con le quali l'agente abbia commesso l'autoriclaggio, sia che il medesimo sia avvenuto con modalità dirette sia che sia avvenuto, ex art. 48 c.p., per interposta persona e cioè per avere l'agente tratto in inganno un terzo autore materiale del riciclaggio".

 

2. La vicenda che ha occasionato la pronuncia della S.C. è la seguente. Il G.u.p. presso il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere nei confronti di un promotore finanziario per il reato di riciclaggio dei proventi derivanti da una bancarotta fraudolenta distrattiva, pure addebitata al medesimo imputato, in concorso con altre persone. La decisione del G.u.p. si fondava sul rilievo che, nel nostro ordinamento, il riciclaggio è configurabile "fuori dei casi di concorso nel reato" presupposto; non essendo configurabile l'autoricilaggio all'imputato non potevano pertanto essere contemporaneamente addebitati tanto il reato presupposto (bancarotta), quanto il riciclaggio del denaro proveniente dal reato presupposto stesso.

Il p.m. ricorreva presentava tuttavia ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 48 c.p. e incentrando la sua doglianza sulle particolari modalità con le quali si è realizzato il fatto di riciclaggio. Nella ricostruzione dell'accusa, infatti, l'imputato ha indotto con l'inganno una terza persona - una signora quasi centenaria - a sottoscrivere una polizza assicurativa, grazie alla quale aveva "pulito" il denaro derivante dalla bancarotta.

Ad avviso della parte pubblica il G.u.p. avrebbe aderito  a un'interpretazione abrogatrice dell'art. 48 c.p., considerato un'ipotesi particolare riconducibile al concorso di persone (più precisamente, all'art. 111 c.p.) e non già un'autonoma clausola di imputazione della responsabilità. Così facendo, il G.u.p. avrebbe giustificato l'improcedibilità nei confronti dell'imputato, poiché, come si è ricordato, l'art. 648 bis c.p. punisce il riciclaggio - per l'appunto - solamente "fuori dai casi di concorso nel reato".

Secondo il p.m., in particolare, l' esonero di responsabilità per autoriciclaggio è sì previsto "per evitare la duplicazione di responsabilità per la condotta del soggetto agente rispetto al primo reato"; ciò tuttavia "non può valere a garantirgli una patente di impunità per le condotte successive distinte che coinvolgano altri soggetti". La clausola di esonero di responsabilità per l'autoriclaggio, insomma, non opererebbe in ipotesi di fatto realizzato attraverso un 'autore mediato', ai sensi dell'art. 48 c.p.

 

3. Di diverso avviso è la Cassazione, che affermando il principio di diritto di cui si è detto ha rigettato il ricorso.

La S.C., con una pronuncia lineare, alla cui motivazione si rinvia, ricostruisce anzitutto gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza sul sistema di imputazione della responsabilità delineato dall'art. 48 c.p., ai sensi del quale quando taluno (c.d. deceptus o autore immediato) commette un reato per essere stato indotto in errore dall'altrui inganno (c.d. decipiens o autore mediato), del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo. La S.C. ricorda in particolare come, secondo il proprio tradizionale orientamento, la disposizione in esame configura una forma di reità mediata non assimilabile al concorso di persone, sull'assunto che manca in capo all'autore materiale del reato l'elemento psicologico che consenta di considerarlo un concorrente. Il giudice di legittimità dà poi atto di come tale opinione sia contrastata dalla dottrina maggioritaria, secondo cui l'art. 48 c.p. configura un'ipotesi di concorso di persone nel reato, soggetta alla relativa disciplina.

Senonché - osserva la S.C. - è vero che la scelta tra l'una e l'altra opzione condiziona l'applicazione alla fattispecie dell'art. 48 c.p. della disciplina del concorso di persone degli artt. 110 ss. e delle norme sul tentativo (per i fautori della reità mediata si ha tentativo quando il decipiens compie l'attività ingannatoria, mentre per i sostenitori della tesi concorsuale per avere tentativo occorre che il deceptus commetta atti idonei diretti inequivocabilmente alla commissione del reato, essendo invece rapportabile la sola attività ingannatoria all'art. 115 co. 2 c.p.); ma è anche vero, con riferimento al problema in esame, che quale che sia l'inquadramento dogmatico preferibile in ordine all'art. 48 c.p. resta il fatto che la clausola di esonero della responsabilità con cui esordisce l'art. 648 bis c.p. impedisce che una stessa persona possa essere chiamata a rispondere tanto del reato da cui proviene il provento da riciclare, quanto del riciclaggio di quel provento. E a nulla rileva, in senso contrario, la circostanza che il riciclaggio sia stato realizzato 'per interposta persona'.