ISSN 2039-1676


29 novembre 2017 |

Per il Tribunale di Roma "mafia capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"

Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Pres. Est. Ianniello, Giud. Est. Orfanelli e Arcieri

Contributo pubblicato nel Fascicolo 11/2017

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1. Il 16 ottobre 2017 il Tribunale di Roma ha depositato le corpose motivazioni (oltre tremila pagine) della sentenza relativa al processo conosciuto sotto il nome di “Mafia Capitale”, all’esito del quale i giudici romani, sebbene abbiano accolto in maniera sostanzialmente integrale l’impostazione accusatoria proposta dai pubblici ministeri, hanno tuttavia ritenuto di escludere il carattere della mafiosità con riferimento alle associazioni criminali organizzate e guidate da Massimo Carminati e da Salvatore Buzzi.

Il profilo giuridico maggiormente controverso del processo, e che ha contribuito ad amplificare la già notevole eco mediatica delle vicende in esame, è rappresentato proprio dall’applicabilità del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. anche ad un gruppo criminale per così dire “non tradizionale”, ossia non appartenente, o comunque non riconducibile, ad una delle organizzazioni mafiose “storiche”.

 

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