ISSN 2039-1676


23 dicembre 2016 |

Aggravante dell’agevolazione mafiosa: perduranti incertezze applicative sulla circostanza di cui all’art. 7 d.l. 152/1991.

Nota a Cass. Pen., sez. III, sent. 13 gennaio 2016 (dep. 4 marzo 2016), n. 9142, Pres. Amoresano, Rel. Gai, Imp. Basile ed altri

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1. Una recente sentenza della Corte di Cassazione invita a soffermarsi su alcune delle permanenti incertezze e difficoltà applicative riguardanti la circostanza aggravante di cui all’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152[1], ma anche ad evidenziare taluni punti fermi, raggiunti dalla giurisprudenza in sede di applicazione della predetta aggravante.

 

2. La vicenda sulla quale la Corte è intervenuta concerne un episodio di acquisto, detenzione e trasporto, da Milano a Torre del Greco, di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nei confronti di tutti i ricorrenti, la Corte d’appello di Napoli, in data 3 marzo 2015, aveva confermato la condanna, a titolo di concorso di persone, per i reati di cui agli artt. 73 c. 1-bis e c. 6, e 80 c. 2 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sost. stup.) ed aveva altresì ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 7 c. 1 d.l. 152/1991, per avere costoro agito allo scopo di agevolare il clan camorristico Di Gioia.

Il nucleo principale dei fatti esaminati dalla Corte territoriale gravitava attorno all’acquisto, effettuato a Milano da uno degli imputati, esponente di spicco del suddetto clan, di 18 kg di hashish da un fornitore milanese. La merce, tuttavia, non era stata immediatamente consegnata; pertanto, lo stesso fornitore, insieme con altro imputato, si era recato presso Torre del Greco e qui era avvenuta la consegna della droga a un esponente del clan Di Gioia.

Il fornitore e l'imputato che lo aveva accompagnato presentano ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli, deducendo, tra l’altro, violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 citato. La Corte, nei confronti degli stessi, accoglie i ricorsi ed annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Per giungere a tale esito, la Corte si sofferma su due questioni, concernenti l’aggravante in parola.

 

3. La prima questione – riguardante la natura della circostanza in parola – è da sempre controversa in giurisprudenza. Un orientamento più risalente[2] qualifica, infatti, la circostanza come soggettiva, in considerazione della sua struttura intrinsecamente teleologica, analoga a quella dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 2 c.p., tale da richiedere una sorta di dolo specifico; dalla natura soggettiva dell’aggravante e, in particolare, dalla sua attinenza ai motivi a delinquere discenderebbe poi la sua non trasmissibilità ai concorrenti ai sensi dell’art. 118 c.p. Per contro, un orientamento giurisprudenziale più recente[3] afferma la natura oggettiva della circostanza in parola, in quanto essa concernerebbe le modalità dell’azione; di conseguenza, essa sarebbe estendibile ai correi alle condizioni stabilite dall’art. 59 c. 2 c.p.

La Cassazione, nella presente sentenza, aderisce all’orientamento più antico, giacché afferma la natura soggettiva dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, in quanto circostanza “incentrata su una particolare motivazione a delinquere desumibile dalla direzione finalistica della condotta” (si veda p. 8 della sentenza). Da tale considerazione la Corte fa coerentemente discendere l’incomunicabilità dell’aggravante nei confronti dei concorrenti e, dunque, la necessità di valutarne la (eventuale) sussistenza in capo a ciascun singolo correo.

 

4. La seconda questione affrontata e risolta dalla Cassazione nella presente sentenza può essere riassunta col seguente interrogativo: la consapevolezza di rapportarsi e, in ultima analisi, di operare a vantaggio di un esponente apicale di un’associazione di tipo mafioso (nel caso di specie, a vantaggio di un boss del clan camorristico Di Gioia) è sufficiente a fondare l’applicazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 7 d.l. 152/1991?

Tale questione potrebbe poi essere articolata in tre sotto-interrogativi:

- innanzitutto, bisogna chiedersi se il vantaggio o supporto fornito nei confronti di un soggetto apicale possa legittimamente integrare la fattispecie aggravatrice;

- in secondo luogo, è necessario interrogarsi circa il grado di intensità del dolo richiesto rispetto alla fattispecie aggravatrice;

- infine, occorre domandarsi che cosa si debba intendere per attività dell’associazione di tipo mafioso che viene agevolata.

Ebbene, in relazione al primo profilo, la Cassazione, aderendo ad una ormai consolidata posizione giurisprudenziale[4], ritiene che l’agevolazione fornita a favore di un soggetto apicale, rivesta influenza diretta nei confronti di tutta l’associazione mafiosa e possa dunque senz’altro rendere applicabile l’aggravante de qua[5].

Quanto al secondo profilo, la Cassazione preliminarmente rileva (pag. 9 della sentenza) – e si tratta di rilievo del tutto condivisibile – che la finalità agevolatrice perseguita dall’agente deve essere oggetto di rigorosa verifica in sede processuale: occorre, in altre parole, la prova che il reato sia stato commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa (per quanto tale finalità non sia esclusa dalla compresenza di altro, personale motivo a delinquere). Meno condivisibile appare, invece, l’adesione della Cassazione, nella sentenza qui annotata, a quell'orientamento[6] che si accontenta di una mera “consapevolezza” di favorire la cosca mafiosa, ritenendo dunque sufficiente che l’agente si sia rappresentato come certo, o probabile, o seriamente possibile, il verificarsi dell’evento di agevolazione come conseguenza della propria condotta, con una ricostruzione, quindi, dell’elemento soggettivo dell’aggravante in parola in termini di dolo diretto o eventuale. Pare, per contro, preferibile la tesi, talora emersa in giurisprudenza[7], secondo cui è necessario verificare che l’agente abbia operato con il preciso intento di favorire l’associazione criminale, con una ricostruzione, quindi, dell’elemento soggettivo in termini di dolo intenzionale e specifico, con la conseguenza di ritenere irrilevanti le situazioni di mera accettazione della portata agevolatrice della condotta, così come quelle in cui vi sia certezza circa la verificazione di tale effetto, ma il dolo non sia indirizzato verso la produzione di una siffatta agevolazione[8].

Rispetto, infine, al profilo riguardante l’attività dell’associazione favorita, la Corte qui si limita ad affermare che il reato ascritto agli imputati – l’acquisto di droga – non è delitto necessariamente inserito nel programma criminoso di un sodalizio mafioso. La Corte, per contro, non prende posizione intorno ad un nodo controverso dell’aggravante in parola, vale a dire se l’agevolazione debba essere fornita al programma criminoso dell’associazione, o se sia sufficiente la creazione di una qualsiasi condizione di fatto volta a favorire, genericamente, la sussistenza dell’associazione mafiosa[9].

 

5. In definitiva, con la sentenza in esame la Suprema Corte condivisibilmente dimostra sensibilità rispetto all’esigenza di un maggiore rigore probatorio rispetto ai requisiti necessari per l’applicazione dell’aggravante dell’“agevolazione mafiosa”, la quale comporta, come è noto, non solo un gravoso incremento sanzionatorio, ma altresì rilevanti conseguenze in ambito processuale ed esecutivo[10]. E, tuttavia, in alcuni passaggi della pronuncia qui annotata riaffiora quell’inemendabile imprecisione e vaghezza dell’art. 7 che, a distanza di oltre 25 anni dalla sua introduzione, continua a sollevare gravi dubbi ermeneutici e oscillazioni applicative.

 

[1] Detta disposizione, nella parte che qui rileva, comporta un aumento di pena da un terzo alla metà per i “delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste” dall’art. 416-bis c.p.

[2] Si veda, ad esempio, Cass. Pen., sez. II, 13 giugno 2007, (dep.21 settembre 2007), n. 35266, in DeJure, e precedenti conformi ivi citati.

[3] Cass. Pen., sez. II, 11 marzo 2016, n. 13707, in DeJure; Cass. Pen., sez. V, 8 novembre 2012 (dep. 8 marzo 2013), n. 10966, in DeJure.

[4] Cass. Pen., Sez. V, 25 febbraio 2015, n. 26699, in DeJure; Cass. Pen., Sez. VI, 2 luglio 2014, n. 45065, in DeJure.

[5] Per un recente ripensamento di tale orientamento, v. tuttavia, Cass. Pen., Sez. II, 27 gennaio 2015, n. 4386, in DeJure.

[6] Ad esempio, Cass. Pen., Sez. V, 4 febbraio 2015, n. 11101, in DeJure.

[7] Ad esempio, Cass. Pen., Sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 1706, in DeJure.

[8] Per un recente approfondimento sul punto si v. Merenda, Ilaria, La circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa: incoerenze sistematiche e incertezze applicative, in Arch. Pen. online, 2015, n. 3.

[9] Anche su questo punto si registrano due orientamenti. Sulla necessità che ad essere agevolato sia il programma criminoso dell’associazione mafiosa v. Cass. Pen., sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 2696, in DeJure, che riferisce in termini di “fini dell’associazione”; sulla sufficienza, invece, della creazione di una qualsiasi condizione di fatto volta a favorire, genericamente, la sussistenza dell’associazione mafiosa, v. Cass. Pen., sez. II, 9 marzo 2015, n. 24753, CED Cass. Pen. 2015, e Cass. Pen. sez. IV, 03 settembre 1996, n. 2080, in Leggi d’Italia.

[10] Tra le numerose disposizioni che la contestazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa rende applicabili, possono ricordarsi gli artt. 51 c. 3-bis (in tema di competenza della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo), 190-bis (limitazioni al diritto alla prova), 407 c. 2 lett. a) (durata massima delle indagini preliminari) c.p.p., nonché gli artt. 4-bis (divieto di concessione di benefici) e 41-bis c. 2 (c.d. carcere duro) l. 354/1975; infine, l’art. 12-sexies d.l. 306/1992 (vale a dire, l’ipotesi di confisca obbligatoria di valori ingiustificati).