ISSN 2039-1676


23 giugno 2017 |

Sanzioni disciplinari in ambito carcerario e sindacato giurisdizionale esteso al 'merito' dei provvedimenti punitivi: un tentativo (non riuscito) di controllo di "full jurisdiction"

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Scopo del presente contributo è quello di affrontare talune delle questioni interpretative poste dall’irrompere della categoria del ‘merito’ all’interno del sistema di controllo giurisdizionale sui provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari a carico delle persone ristrette in carcere (art. 69, comma 6, lett. B, o.p., come modificato in seguito al d.l. N. 146 del 2013, convertito nella l. N. 10 del 2014). A tal fine, in primo luogo, si cercherà di individuare il fondamento teorico e gli ambiti di operatività del sindacato esteso al ‘merito’ della decisione disciplinare, considerando il ‘merito’ come qualità intrinseca del provvedimento punitivo e percorrendo la via tracciata dalla dicotomia ‘legittimità-merito’. Ci si avvedrà tuttavia che, sotto il profilo del diritto sostanziale, lo spazio riservato alla categoria del ‘merito’ risulta alquanto circoscritto. Successivamente, si appunterà l’attenzione sul concetto di ‘merito’ inteso come particolare tecnica di controllo giurisdizionale sul provvedimento sanzionatorio. In proposito, si verificherà se tale concetto, abbandonato il campo del diritto sostanziale, possa riaffermarsi proprio sotto l’aspetto processuale. Infine, una volta definito l’ambito di operatività del sindacato giurisdizionale esteso al ‘merito’ della decisione disciplinare, ci si domanderà se sia conforme ai principi costituzionali e convenzionali la scelta del legislatore di limitare siffatta tipologia di controllo ai soli provvedimenti punitivi che irrogano una delle due sanzioni disciplinari più gravi.

 

SOMMARIO: 1. L’irrompere della nozione di ‘merito’ all’interno della legge sull’Ordinamento penitenziario: il nuovo assetto della tutela della persona detenuta nei confronti delle sanzioni disciplinari. – 1.1. ‘Merito’ come nozione di diritto sostanziale e come modalità di controllo sui provvedimenti punitivi di natura disciplinare. – 2. ‘Legittimità’ e ‘merito’ come qualità intrinseche del provvedimento punitivo. – 2.1. ‘Merito’ e discrezionalità amministrativa. – 2.2. ‘Merito’ e momenti ‘intellettivi’ del processo decisionale. – 2.2.1. (segue): La ricostruzione del fatto storico. – 2.2.2. (segue): L’operazione di qualificazione giuridica del fatto. – 2.2.3. (segue): L’interpretazione dell’enunciato normativo. – 2.3. Scelta e commisurazione della sanzione: arretramento del ‘merito’ e avanzata della ‘legittimità’. – 2.4. ‘Legittimità’ e ‘merito’ come nozioni di diritto sostanziale che definiscono l’ambito dei poteri di cognizione del Magistrato di sorveglianza. – 3. Il ‘merito’ come tecnica di controllo giurisdizionale sui provvedimenti disciplinari. – 3.1. (segue): Il sindacato giurisdizionale pieno sulla decisione disciplinare e la procedura su reclamo di cui all’art. 35-bis o.p.: l’efficacia probatoria dei documenti amministrativi e il principio di non contestazione. – 3.2. L’ambito operativo del controllo giurisdizionale circoscritto ai soli profili di legittimità. – 3.3. Sindacato di ‘legittimità’ e controllo esteso anche al ‘merito’ della decisione disciplinare: quadro di sintesi. – 3.4. L’irragionevole configurazione dei poteri decisori del giudice: l’annullamento della decisione disciplinare. – 3.5. La proposizione del reclamo e l’automatico e immediato effetto sospensivo dell’esecuzione del provvedimento punitivo. – 4. Incisività ed effettività del sindacato del Magistrato di sorveglianza sul provvedimento disciplinare: un tentativo (non riuscito) di “full jurisdiction”. – 4.1. Il procedimento disciplinare tra deficit di garanzie convenzionali e “principio compensativo”. 4.2. La natura della sanzione disciplinare secondo i criteri sostanziali di qualificazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. – 4.3. L’art. 6 Cedu e il procedimento disciplinare. – 4.4. La funzione compensativa assolta dal sindacato di “full jurisdiction. – 4.5. La procedura su reclamo ex art. 35-bis o.p. e il tentativo (fallito) di introdurre un controllo di piena giurisdizione. – 5. ‘Legittimità’ e ‘merito’ nel sindacato giurisdizionale sulla decisione disciplinare: profili ricostruttivi e applicativi (verso un sindacato sempre pieno e completo sulle circostanze di fatto poste a fondamento dell’esercizio del potere punitivo). – 5.1. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della decisione disciplinare. – 5.1.1. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la costituzione dell’organo disciplinare. – 5.1.2. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la competenza dell’organo disciplinare. – 5.1.3. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la contestazione degli addebiti. – 5.1.4. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la facoltà di discolpa. – 5.1.5. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti le condizioni di esercizio del potere disciplinare. – 5.2. Il sindacato giurisdizionale esteso anche al merito del provvedimento disciplinare.