ISSN 2039-1676


08 maggio 2018 |

Gli effetti dell'abolitio criminis e della dichiarazione di incostituzionalità sul giudicato e sulla confisca

Nota a Cass., Sez. III, 12 gennaio 2018 (dep. 21 febbraio 2018), n. 8421, Pres. Savani, Est. Macrì, imp. Di Tondo

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Per leggere il testo della sentenza annotata, clicca qui.

 

Abstract. Una recente sentenza della terza sezione della Cassazione offre lo spunto per affrontare, da un diverso punto di vista, il problema degli effetti dell’abolitio criminis e della sentenza di incostituzionalità della norma incriminatrice sul giudicato e, in particolare, sulla confisca (che nel caso di specie era stata applicata in relazione a un reato tributario divenuto ‘sotto-soglia’ a seguito della riforma del 2015). La sentenza, in contrasto con autorevoli precedenti giurisprudenziali, afferma la possibilità di revocare sempre la confisca, diretta e per equivalente. L’Autore esamina alcune delle questioni problematiche sottese alla pronuncia, svolgendo un’analisi differenziata a seconda che la confisca sia o meno già stata eseguita, e a seconda che la revoca del giudicato dipenda da una depenalizzazione operata dal legislatore o da una sentenza di illegittimità costituzionale.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso di specie: la depenalizzazione dei reati tributari ‘sotto-soglia'. – 3. La decisione della Cassazione. – 4. Il contesto giurisprudenziale in materia. – 5. Gli effetti dell’abolitio criminis… – 5.1. …sulla confisca non ancora eseguita. – 5.2. …e sulla confisca già eseguita. – 6. Gli effetti sul giudicato della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice. – 6.1. L’obiter della Cassazione: la paradossale maggior forza dell’abolitio criminis rispetto a quella delle sentenze della Corte costituzionale. – 6.2. Una diversa (e opposta) prospettiva: la possibilità che la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale comporti la revoca della confisca già eseguita. – 6.3. La “irreversibilità” come limite agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice. – 7. Conclusioni.