ISSN 2039-1676


23 febbraio 2017 |

La natura delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali ai sensi del testo unico bancario. Riflessioni a margine di due recenti pronunce della Suprema Corte

Nota a Cass. civ., Sez. II, sent. 24 febbraio 2016, n. 3656, Pres. Bucciante, Rel. Matera, Girotti c. Banca d’Italia e Cass. civ., Sez. II, sent. 28 settembre 2016, n. 19219, Pres. Petitti, Rel. Criscuolo, Piccinelli-Maisto-Manzitti c. Banca d’Italia

Contributo pubblicato nel Fascicolo 2/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Per leggere il testo delle due sentenze qui annotate, clicca sui link seguenti: Cass. civ. 3656/2016 - Cass. civ. 19219/2016

 

Abstract. Con le pronunce in commento, la Corte di Cassazione ha sancito la natura “amministrativa” delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali bancari ai sensi del previgente articolo 144 TUB, applicabile ratione temporis ai casi sottoposti allo scrutinio del Giudice di legittimità. Tuttavia, tale norma è stata recentemente riformata per mano del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72, che ha trasfuso le citate disposizioni sanzionatorie nel nuovo articolo 144-ter TUB. Le pronunce in esame hanno pertanto indotto l’interprete a chiedersi se la ricordata soluzione possa essere tuttora accolta, data l’evidente afflittività delle sanzioni di cui al novellato articolo 144-ter TUB. Il presente contributo effettua un’indagine circa la natura sostanziale delle citate sanzioni – sia essa amministrativa oppure penale – alla luce dei “criteri Engel”, analizzati e ribaditi in più occasioni dalla Corte EDU, da ultimo nel noto caso Grande Stevens e altri c. Italia.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I “criteri Engel”. – 3. Le sanzioni amministrative (sostanzialmente penali) in materia di abusi di mercato previste dal Testo Unico della Finanza. – 4. La natura delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali ai sensi del Testo Unico Bancario. – 5. La desumibilità a contrario della natura penale delle vigenti sanzioni previste dal Testo Unico Bancario nella recente giurisprudenza della Suprema Corte.