17 aprile 2015 |
'Fine pena mai': il c.d. ergastolo ostativo tra diritto interno e giurisprudenza della Corte Edu
Università: Università degli Studi di Milano
Prof. Relatore: Emilio Dolcini
Prof. Correlatore: Angela Della Bella
La presente tesi di laurea analizza la pena dell'ergastolo prevista dall'art. 22 c.p. con particolare riferimento al c.d. ergastolo ostativo, figura di creazione dottrinale che consiste nell'impossibilità, per i condannati all'ergastolo in contesto mafioso, di accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale in assenza di un'utile collaborazione con la giustizia per accertare ulteriori fatti e responsabilità (art. 4-bis ord. penit.)
Dopo una breve introduzione storica dell'istituto dell'ergastolo e dopo aver analizzato l'attuale normativa si sono analizzati i principali problemi di costituzionalità che negli anni hanno interessato la pena dell'ergastolo, attraverso un'attenta analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale.
L'elaborato ha prestato maggiore attenzione al tema dell'ergastolo ostativo, senza dimenticare di analizzare la giurisprudenza più rilevante, che pone seri problemi di costituzionalità sotto due profili: il principio rieducativo sancito dall'art. 27 co. 3 cost., seconda parte e il divieto di trattamenti contrari all'umanità sancito dall'art. 27 co. 3 cost., prima parte sancito anche dall'art. 3 CEDU.
La parte scientificamente più interessante, per le conclusioni che si possono trarre, riguarda il presunto contrasto dell'ergastolo ostativo con l'art. 3 CEDU. In particolare si sono passate in rassegna le principali sentenze della Corte Edu in tema di ergastolo senza possibilità di accedere alla liberazione condizionale - anticipata.
Dalle conclusioni ricavate dalle sentenze della Corte Edu si può concludere che la legislazione italiana in materia di ergastolo ostativo sia fortemente deficitaria rispetto agli standard richiesti dalla Corte Edu poiché il meccanismo automatico di non concessione dei benefici penitenziari e della liberazione condizionale all'ergastolano non collaborante non consente di verificare periodicamente il reale ravvedimento del condannato anche in assenza di collaborazione.
A margine dell'elaborato, si sono avanzate alcune proposte per superare l'ergastolo ostativo e renderlo compatibile rispetto agli standard richiesti dalla Costituzione e dalla CEDU. Oltre alla necessaria previsione di un meccanismo di revisione periodico circa la rieducazione del condannato, si ritiene che dopo un certo arco temporale di detenzione debbano necessariamente prevalere le esigenze umanitarie ponendo un limite temporale assoluto alla pena dell'ergastolo in caso di reato ostativo. Questo risultato si potrebbe raggiungere abrogando l'art. 22 c.p. e sostituendo la pena dell'ergastolo con la pena della c.d. reclusione speciale di durata temporale definita.