ISSN 2039-1676


28 novembre 2016 |

Ancora in tema di ergastolo e art. 3 CEDU: la Corte di Strasburgo pone un limite al margine di apprezzamento degli Stati?

Corte eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 4 ottobre 2016, T.P. e A.T. c. Ungheria, Ric. 37871/14 e 73986/14

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1. Con questa recente sentenza pronunciata nei confronti dell’Ungheria, la Corte di Strasburgo ha posto un ulteriore paletto nel percorso di definizione dei limiti che l’art. 3 della Convenzione pone al potere degli Stati di infliggere pene di durata indefinita.

La pronuncia, emessa ancora una volta dalla Quarta Sezione della Corte, s’inserisce in quel percorso interpretativo post-Vinter che sembrava aver subito una battuta d’arresto per effetto della sentenza Hutchinson. Il problema principale sul tappeto in questo caso, però, riguarda un aspetto diverso del tema, ed in particolare la compatibilità con la Convenzione di un sistema che preveda la revisione della sentenza di condanna all’ergastolo solo dopo quarant’anni di reclusione. Di conseguenza, è bene dire fin da subito che la decisione in esame non chiarisce – anche se fornisce qualche spunto marginale al riguardo – quale sia la sorte dei criteri espressi in Vinter e rimessi in discussione in Hutchinson.

 

2. Innanzitutto, i fatti: i ricorsi erano stati presentati alla Corte da due detenuti ungheresi, condannati entrambi alla pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, il primo per omicidio commesso con speciale crudeltà e abuso di armi da fuoco e il secondo per duplice omicidio commesso con abuso di armi da fuoco. Secondo la normativa in vigore in Ungheria, i condannati alla pena detentiva a vita senza possibilità di liberazione anticipata possono riottenere la libertà solamente mediante il perdono presidenziale. Ciò può avvenire in esito a due distinti procedimenti: il primo, previsto dalla Costituzione, può essere iniziato in qualsiasi momento successivo alla condanna definitiva, su istanza del condannato, e si conclude con un generico atto di grazia del Presidente della Repubblica[1]; il secondo sistema, introdotto nel 2013 e modificato l’anno successivo con effetto dal 1° gennaio 2015, è invece specificamente dedicato ai condannati a vita senza possibilità di liberazione anticipata, e deve essere iniziato ex officio dopo che il detenuto abbia scontato quarant’anni di pena detentiva. Nel corso di tale procedimento, uno speciale Clemency Board, composto anche da giudici, emette un parere motivato che costituisce la base vincolante per la richiesta di clemenza sottoposta, entro scadenze ben definite, dal Ministro della Giustizia al Presidente della Repubblica. A questo punto si apre una seconda fase della procedura, in cui il Presidente decide sulla concessione del perdono; l’atto presidenziale deve quindi essere controfirmato dal Ministro della Giustizia. È importante sottolineare che né il Presidente della Repubblica né il Ministro della Giustizia sono obbligati a rispettare criteri predefiniti nella loro decisione, né a fornire motivazioni al riguardo. In ogni caso, nell’ipotesi in cui il perdono sia negato, la stessa procedura deve essere ripetuta due anni dopo la conclusione della precedente.

Le doglianze dei ricorrenti si appuntano su due aspetti della disciplina appena descritta: a loro detta, infatti, da un lato la concessione del perdono presidenziale rimane, anche nella nuova procedura obbligatoria, un atto discrezionale, e sostanzialmente politico, com’è reso evidente dal fatto che non è richiesto al Presidente di fornire motivazioni[2]; d’altro canto, poi, la procedura obbligatoria di perdono introdotta nel 2013 si attiva dopo un lasso di tempo (quarant’anni) che non garantisce il “prospect of release richiesto dalla giurisprudenza Vinter della Corte di Strasburgo per la compatibilità della pena detentiva perpetua con l’art. 3 della CEDU[3].

A tali argomenti, lo Stato resistente oppone un duplice ordine di osservazioni. In primo luogo, nel caso Törköly, dichiarato inammissibile nel 2012, la Corte aveva ritenuto compatibile con l’art. 3 CEDU una pena detentiva con possibilità di accesso alla liberazione condizionale dopo quarant’anni dalla condanna, dimostrando quindi di non ritenere eccessivo tale lasso di tempo[4]. In ogni caso, a detta del governo ungherese, la determinazione del quantum di pena necessario ad esaurire la fase “retributiva” di una sentenza a vita rientra nel margine di apprezzamento degli Stati[5]; nel caso specifico dell’Ungheria, l’adozione del termine quarantennale sarebbe imposta dall’esigenza di non porre i condannati alla pena perpetua senza possibilità di liberazione anticipata in una posizione potenzialmente più favorevole rispetto a quella in cui si trovano i condannati a vita cui la liberazione anticipata è applicabile; questi ultimi, infatti, possono accedervi solamente a partire da una data fissata con la sentenza di condanna, che può essere compresa tra i venticinque e i quarant’anni di reclusione.

In secondo luogo, il governo sostiene che la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di perdono presidenziale, anche prima dello spirare del termine quarantennale previsto per la procedura obbligatoria, garantisca ancor di più la compatibilità con il diritto sancito dall’art. 3 CEDU della disciplina ungherese dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata.

 

3. La Quarta Sezione accoglie in buona sostanza entrambe le doglianze dei ricorrenti, interpretando in maniera estensiva principi già affermati nella giurisprudenza di Strasburgo. Che la Corte non voglia discostarsi dai suoi precedenti, almeno in via di principio, è reso evidente dal fatto che, per ricostruire i principi generali su cui la sentenza si basa, i giudici si limitano a richiamare alcune pronunce precedenti ed a riportare ampi passi di quella cronologicamente più prossima, Murray c. Paesi Bassi[6].

I principi generali ricostruiti sulla base della sentenza Murray possono essere così compendiati: a) l’ergastolo non contrasta di per sé con l’art. 3 CEDU, salvo che tale sanzione sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato; b) nel corso dell’esecuzione della pena perpetua, è necessario che vi siano “both a prospect of release and a possibility of review, mediante i quali si possa evitare che un detenuto a vita possa continuare a restare privato della libertà anche quando non vi siano più legittime ragioni penologiche che giustifichino la perdurante detenzione[7]; c) il meccanismo di revisione deve essere sufficientemente definito da consentire al detenuto di sapere ab initio ciò che gli viene richiesto per poter porre fine alla sua pena, e da quale momento ciò divenga possibile[8]; d) in base ad una tendenza diffusa a livello comparatistico e di diritto internazionale, il meccanismo di revisione dovrebbe essere attivato entro venticinque anni dall’inizio della carcerazione, ed essere poi seguito da periodiche verifiche del percorso rieducativo del condannato. Su quest’ultimo punto, però, la Corte ha sempre riconosciuto agli Stati un certo margine di apprezzamento.

 

4. Nell’applicare tali principi al caso concreto, i giudici di Strasburgo evidenziano come il procedimento “ordinario” di perdono presidenziale sia già stato ritenuto incompatibile con la Convenzione nel caso Lázló Magyar, in quanto non soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza Vinter[9].

L’analisi si concentra quindi sulla mandatory pardon procedure, introdotta nel diritto interno proprio a seguito del giudizio reso in Lázló Magyar. In relazione a tale procedura, specificamente dedicata ai detenuti a vita senza possibilità di accesso alla liberazione anticipata, la Corte si confronta con un altro precedente rilevante per il caso di specie, la sentenza Bodein c. Francia, in cui il termine trentennale per la prima revisione di una sentenza a vita era stato ritenuto compatibile con la tendenza internazionale ad operare tale revisione dopo venticinque anni[10]. Nel caso in esame, tuttavia, la Quarta Sezione ritiene che il termine quarantennale individuato dalla disciplina ungherese, ancorché motivato da esigenze di politica criminale, non possa in alcun caso essere considerato compatibile con il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati per la determinazione del termine medesimo, per quanto ampio si voglia considerare tale margine[11].

Oltre all’eccessiva lunghezza del termine, poi, la Corte individua un ulteriore elemento problematico nella nuova disciplina della mandatory pardon procedure, sotto il profilo della prevedibilità dell’esito della stessa e delle garanzie a questa connesse. In particolare, secondo i giudici, l’individuazione normativa dei criteri su cui si deve fondare il giudizio del Clemency Board non è sufficiente a soddisfare le esigenze di garanzia connesse all’art. 3, in quanto giudice ultimo del perdono rimane il Presidente della Repubblica, il quale non solo non è vincolato dal parere del Clemency Board, ma neppure dai criteri legislativi che hanno diretto l’azione del Board stesso. Di fatto, la concessione del perdono presidenziale rimane un atto discrezionale, per il quale né il Presidente né il Ministro della Giustizia – la cui controfirma è necessaria per la validità dell’atto ma non costituisce atto dovuto – sono tenuti a fornire motivazioni.

Per questo duplice ordine di ragioni – eccessiva lunghezza del periodo di detenzione senza possibilità di revisione; assenza di sufficienti garanzie nella fase presidenziale del procedimento di revisione obbligatoria – la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell’art. 3 CEDU.

 

* * *

 

5. La sentenza in esame, dunque, si pone in linea con la giurisprudenza della Corte nel caso Vinter, e si muove nella direzione di limitare la facoltà degli Stati di imporre sentenze che siano effettivamente “a vita”. Tuttavia, essa solleva anche qualche quesito che è opportuno mettere brevemente in luce.

Il primo quesito è sollevato dal giudice Kūris nella sua dissenting opinion: la Corte ha ritenuto la violazione in base a una valutazione congiunta dei due motivi sopra evidenziati, cumulativamente considerato, ovvero una sola delle due ragioni (eccessiva lunghezza del termine per la prima revisione, e natura totalmente discrezionale della relativa decisione) sarebbe stata sufficiente a fondare la violazione? [12]

In verità, non pare che i dubbi sollevati dal giudice lituano siano fondati: se è vero, infatti, che nell’ultimo paragrafo della motivazione i giudici sembrano far ricorso ad un approccio cumulativo tra i due motivi sulla cui base hanno dichiarato la violazione, poche righe prima avevano affermato a chiare lettere che “il semplice fatto che i ricorrenti possano sperare di vedere i loro progressi verso la liberazione valutati solo dopo che abbiano scontato quarant'anni delle loro sentenze a vita basta alla Corte per concludere che la nuova disciplina ungherese non offre de facto la possibilità di ridurre le condanne a vita dei ricorrenti”[13].

Da questo passaggio si coglie quello che probabilmente è l’elemento di maggiore novità della decisione qui in commento. Vero è che nella più recente giurisprudenza della Corte si può individuare una tendenza a riconoscere valore sempre più cogente alla lunghezza del termine entro il quale deve essere effettuata la revisione della sentenza, nel caso di condanne a vita senza possibilità di liberazione condizionale (un esempio lampante in tal senso è dato dal già citato caso Bodein c. Francia); tuttavia, quello in esame pare essere il primo provvedimento con cui i giudici della Convenzione hanno dichiarato la violazione dell’art. 3 sulla base del superamento, da parte del singolo Stato, del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati stessi in relazione a tale termine, rendendo così quest'ultimo un parametro vincolante e giustiziabile.

 

6. In secondo luogo, sorge spontaneo chiedersi come la pronuncia di cui trattasi si relazioni con la sentenza Hutchinson c. Regno Unito[14]. Entrambe le decisioni, infatti, sono della Quarta Sezione della Corte, ed entrambe riguardano il rapporto tra art. 3 CEDU e ergastolo senza possibilità di accesso alla liberazione anticipata, ma gli esiti sono opposti.

Certamente non è questa la sede per analizzare compiutamente le conclusioni espresse dai giudici nel caso Hutchinson, ma anche ad una lettura molto superficiale emerge un diverso approccio da parte della Corte ai requisiti procedimentali richiesti dall'art. 3 CEDU per la procedura di revisione.

In particolare, il sistema inglese prevede che i condannati all'ergastolo con un “whole life order” possano riottenere la libertà solo per mezzo di un provvedimento del Segretario di Stato, il quale lo può concedere unicamente “for compassionate grounds”; in genere, la possibilità di porre fine alla pena perpetua viene utilizzata solo in quei rarissimi casi in cui la permanenza in carcere risulti incompatibile con lo stato di salute del detenuto[15]. Dopo la condanna pronunciata contro tale sistema dalla Grande Camera in Vinter, la Court of Appeal inglese ha affermato espressamente che, nell'adottare il provvedimento di clemenza che pone fine al “whole life order”, il Secretary of State è tenuto – in via di interpretazione conforme della disciplina nazionale pertinente a rispettare l'art. 3 CEDU; alla pronuncia dei giudici inglesi, però, non è seguita la modifica di tale disciplina, che nel suo dato letterale continua a imporre la liberazione anticipata solamente per “compassionate gruonds”. Ciononostante, la Corte di Strasburgo, nella sentenza Hutchinson, ha ritenuto che tale sistema sia compatibile con la Convenzione, prendendo per buone le rassicurazioni provenienti dalla Court of Appeal.

Al contrario, nel caso in esame, la Corte ha accolto come motivo di violazione dell'art. 3, ulteriore rispetto al superamento del margine di apprezzamento con la previsione del termine quarantennale, il fatto che la decisione del Presidente della Repubblica ungherese relativa alla concessione del perdono non soddisfa i requisiti convenzionali. La violazione dell'art. 3 consiste, in questo caso, nell'assenza di criteri legislativi che indirizzino la decisione presidenziale e nel fatto che il Presidente non è tenuto a motivare le proprie conclusioni, neanche quando si discosti dal parere fornito dal Clemency Board.

Ora: è vero che la disciplina inglese prevede dei criteri legali che indirizzino la decisione del Segretario di Stato, ma tali criteri – considerati almeno nel suo tenore letterale – non paiono per nulla in linea con i principi posti dall'art. 3. Pertanto, la diversità tra le conclusioni raggiunte in Hutchinson e nel caso ora in esame pare davvero difficile da comprendere.  Sicché la Grande Camera, che è stata chiamata a decidere il ricorso presentato avverso la sentenza Hutchinson della medesima Quarta Sezione, dovrà necessariamente fornire chiarimenti al riguardo.

 

7. Anche prima che giunga tale pronuncia, tuttavia, possiamo sin d’ora individuare qualche punto fermo: con la pronuncia in esame, la Corte ha ribadito ancora una volta il principio per cui, quando si tratti di violazioni dell’art. 3 per effetto di condanne perpetue, non è necessario per il ricorrente dimostrare che la propria perdurante detenzione abbia già perduto ogni legittima funzione penologica al momento di presentazione del ricorso, in quanto già l’assenza di una prospettiva di liberazione prevedibile sia nei tempi che nelle modalità rappresenta di per sé una violazione della garanzia convenzionale.

Per chiarire meglio questa affermazione occorre richiamare la pronuncia Vinter e altri c. Regno Unito della Quarta Sezione: in quel caso i giudici avevano negato la violazione dell’art. 3 in quanto i ricorrenti non avevano dimostrato che la loro detenzione fosse già priva, al momento del ricorso alla Corte EDU, di un “legitimate penological purpose[16]. Un’eco di questa lettura sembra risuonare nell’opinione dissenziente del giudice Kūris, il quale ritiene che, nel caso in esame, non vi sia stata una violazione dell'art. 3 in quanto dalla situazione concreta dei due ricorrenti non emerge alcuna assenza di fondamento penologico per la detenzione; al contrario, il giudice lituano evidenzia come i due ricorrenti siano reclusi rispettivamente da undici e da sei anni, e come pertanto non abbiano ancora subito alcun danno per effetto della disciplina della procedura obbligatoria di revisione in vigore nel loro Stato[17].

Come detto, però, una prospettiva di tal fatta è ormai rigettata dalla Corte, la quale, in linea di principio, demanda alle autorità nazionali l’analisi circa la sussistenza o meno di un legittimo scopo penologico per la prosecuzione di ogni condanna a vita; essa, invece, si limita a verificare se tale analisi venga effettivamente condotta nei confronti di tutti gli ergastolani, entro termini ragionevoli e sulla base di parametri in linea con l’art. 3 CEDU.

 

8. Un cenno conclusivo alle possibili ripercussioni di questa nuova pronuncia sul nostro ordinamento. La pronuncia che abbiamo sopra brevemente commentato introduce nuovi profili di criticità rispetto alla disciplina nazionale dell’ergastolo, o non ci dice nulla che possa in qualche modo condizionarla?

Se la risposta è praticamente scontata per quanto riguarda l’ergastolo ordinario, in quanto il “prospect of release” e la “possibility of review” sono ampiamente garantiti dalla disciplina penitenziaria, ed in particolare dall’accesso alla liberazione condizionale, molto più problematico resta il tema dell’ergastolo c.d. ostativo: l’art. 4-bis o.p., infatti, non prevede alcun termine allo scadere del quale sia obbligatorio valutare se ammettere il condannato alle varie forme di benefici penitenziari; anzi, in linea di principio, questi gli sono del tutto preclusi, salvo che collabori con la giustizia. Di fatto, la disciplina dell’ergastolo ostativo opera una sorta di presunzione di sussistenza di legittimi fondamenti penologici per la prosecuzione della detenzione fino al momento in cui il detenuto non si dissoci dal suo precedente vissuto delinquenziale mediante condotte collaborative; sicché il problema di compatibilità convenzionale di detta disciplina – che dovrà in futuro essere oggetto di attenta riflessione da parte della nostra dottrina e giurisprudenza –  risiede, appunto, nella legittimità di tale presunzione da parte dell’ordinamento, e della conseguente pretesa di collaborazione come necessario presupposto per l'accesso a qualsiasi beneficio penitenziario.[18].

Immediate ricadute per il nostro ordinamento della pronuncia contro l’Ungheria che abbiamo brevemente esaminato, invece, si apprezzano, inoltre, se si volge lo sguardo al tema della cooperazione giudiziaria: per consolidata giurisprudenza convenzionale, infatti, il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti non impone allo Stato solo di astenersi da qualsiasi atto che possa integrare tali trattamenti, ma vieta altresì allo stesso di estradare o espellere qualsiasi soggetto verso Stati in cui c’è la concreta possibilità che venga sottoposto a trattamenti di tal fatta[19].

Ne deriva che lo Stato italiano nel suo complesso dovrà rifiutare l’esecuzione di mandati di arresto europei quanto la persona oggetto della richiesta o del m.a.e. rischia di subire, nello Stato di destinazione, sia esso parte della CEDU o terzo, una condanna ad una pena a vita che non soddisfi i requisiti convenzionali o l’esecuzione di una condanna a tale pena che sia stata precedentemente inflitta. Allo stato attuale, quindi, si può dedurre che l'estradizione o la consegna di un soggetto da parte di un qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa nei confronti dell’Ungheria si può tradurre in una violazione dell’art. 3 CEDU da parte dello Stato che concede l'estradizione o la consegna, laddove il soggetto rischi, in Ungheria, la condanna all'ergastolo senza possibilità di accesso alla liberazione anticipata o l’esecuzione della medesima pena che sia stata precedentemente inflitta.

 

[1]     Sull’idoneità di tale procedura a garantire il “prospect of release” richiesto per la conformità della condanna a vita con l’art. 3 CEDU la Corte si era già espressa, in senso negativo, con la sentenza Corte eur. dir. uomo, sez.II, sent. 20 maggio 2014, Lázló Magyar c. Ungheria, Ric. 73593/10.

[2]     La Corte ha sancito in più occasioni che non è necessaria una procedura giudiziaria, ma ha anche espressamente stabilito che la decisione circa la concessione della liberazione – qualunque forma essa assuma – debba essere motivata. Si veda nuovamente al riguardo Corte eur. dir. uomo, Lázló Magyar c. Ungheria, cit., in particolare il § 57.

[3]     Corte eur. dir. uomo, G.C., sent. 9 luglio 2013, Vinter ed altri c. Regno Unito, Ric. 66069/09, 130/10 e 3896/10, § 109.

[4]     Corte eur. dir. uomo, sez. II, dec. 5 aprile 2011, Tibor Törköly c. Ungheria, Ric. 4413/06.  

[5]     Il Governo resistente afferma anche che, in alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa tale periodo ammonterebbe addirittura a cinquant’anni, ma non indica a quali realtà nazionali stia facendo riferimento.

[6]     La sentenza di cui vengono riprodotti alcuni passaggi, invece, è Corte eur. dir. uomo, G.C., sent. 26 aprile 2016, Murray c. Paesi Bassi, Ric. 10511/10, di cui vengono riportati i §99-100; si veda il §38 della sentenza in esame. Oltre a questa, vengono richiamate la già citata sentenza della Grande Camera Vinter c. Regno Unito, e le pronunce Corte eur. dir. uomo, G.C., sent. 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, Ric. 21906/05, e Corte eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 maggio 2014, Lázló Magyar c. Ungheria, Ric. 73593/10.

[7]     In numerose occasioni, tuttavia, la Corte ha evidenziato come non sia necessario che, in concreto, ogni detenuto a vita acceda alla liberazione, perché il sistema possa dirsi conforme all’art. 3 CEDU; al contrario, è sufficiente che vi sia in astratto la possibilità che tale cessazione della pena, qualora ne ricorrano i presupposti. Da tale considerazione risulta ancora una volta come il tipo di giudizio condotto dalla Corte in casi simili a quello in questione sia di tipo normativo, rivolto a verificare la compatibilità del “diritto vivente” con la Convenzione.

[8]     In Corte eur. dir. uomo, Lázló Magyar c. Ungheria, cit., § 51, tuttavia, la Corte precisa che rientra nel margine di apprezzamento degli Stati la scelta circa il tipo di procedura da utilizzare (giudiziaria o amministrativa) e il momento in cui tale procedura debba essere iniziata; considerazioni analoghe si rinvengono già in Corte eur. dir. uomo, Vinter c. Regno Unito, cit., §120 ed evidenziano la grande cautela adottata dalla Corte nel limitare la discrezionalità degli Stati nell’imposizione di sentenze a vita.

[9]     Corte eur. dir. uomo, Lázló Magyar c. Ungheria, cit., § 50-52 per la ricostruzione dei principi sanciti in Vinter e § 56 ss. per l’applicazione di tali principi alla disciplina ungherese.

[10]  Corte eur. dir. uomo, sez. V, sent. 13 novembre 2014, Bodein c. Francia, Ric. 40014/10, in particolare § 61. Per la verità, in quel caso la Corte aveva valutato come determinante il fatto che nel computo dei trent’anni fosse compresa la carcerazione subita durante il processo, dal che derivava una pena effettiva di “soli” ventisei anni prima di poter accedere alla revisione della condanna. Sulla base di questa considerazione, ed alla luce anche della sentenza qui in commento, sorge spontaneo chiedersi se la medesima disciplina francese rimanga in linea con la Convenzione anche nel caso in cui la pena inizi effettivamente dopo la conclusione del processo – ipotesi certamente non frequente nei casi in cui il giudice ritenga di applicare una pena grave come la detenzione a vita, ma che non può essere esclusa a priori – e il condannato debba effettivamente scontare trent’anni prima di poter accedere alla revisione della propria sentenza.

[11]  Si veda il § 45 della sentenza in esame.

[12]  Si veda il § 50 della sentenza e il § 2 della dissenting opinion del giudice Kūris; il giudice lituano contesta tale approccio cumulativo in quanto ritiene che ciascuno dei due elementi sopra richiamati sia, in astratto, sufficiente a comportare una violazione dell'art. 3 CEDU, ma poi ritiene che, nel caso in esame, tale violazione non si sia verificata.

[13]  Si veda il § 48 della sentenza.

[14]  Corte eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 3 febbraio 2015, Hutchinson c. Regno Unito, Ric. 57592/08.

[15]  Per una più dettagliata descrizione del sistema inglese del “life imprisonment without parole” nei confronti di condannati che siano oggetto di “whole life order”, si veda F. Viganò, Egastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo, in questa Rivista, 4 luglio 2012, pp. 4 ss. e la successiva pronuncia della Grande Camera, Vinter e altri c. Regno Unito, cit., §§33 ss.

[16]  Corte eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Vinter e altri c. Regno Unito, Ric. 66069/09, 130/10 e 3896/10, § 95.

[17]  Si veda in particolare il § 18 dell’opinione dissenziente annessa alla sentenza qui in esame.

[18]  Per una sintetica panoramica del tema, si veda A. Della Bella, Sub art. 22, in E. Dolcini – G. L. Gatta, Codice penale commentato. Tomo I, IV ed., Milano, 2015, pp. 399 ss.

[19]  Tale principio risale alla notissima sentenza Corte eur. dir. uomo, G.C., 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, Ric. 14038/88, §§85-88.