ISSN 2039-1676


09 maggio 2011

Trib. di Torino, 4 maggio 2011, Giudice Iannibelli (omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero: revoca del giudicato)

Sulla revoca della sentenza di condanna definitiva a seguito della presa di posizione delle Sezioni Unite sul reato ex art. 6, comma 3, D. Lgs. 286/1998

IMMIGRAZIONE – OMESSA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI DELLO STRANIERO AL PUBBLICO UFFICIALE – Ambito di applicazione – Effetti della modifica legislativa integrante abolitio criminis – Revoca della condanna definitiva   
 
A seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lettera h), al reato di cui all’art. 6, comma 3, D. Lgs. 286 del 1998 (incriminante la condotta dello straniero inottemperante “all’ordine di esibizione del passaporto o di un altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato”), tale reato non è più applicabile allo straniero irregolare. Tale modifica normativa ha rappresentato una abolitio criminis del reato ascritto allo straniero che si trovasse in posizione irregolare al momento della contestazione, la cui condanna – se definitiva – deve pertanto essere revocata ai sensi dell’art. 673 c.p.p. e dell’art. 2, comma 2, c.p. (Nella fattispecie, il Tribunale, considerato che il condannato al tempo della contestazione era presente irregolarmente sul territorio nazionale, ha fatto applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza del 24 febbraio 2011, la quale ha affermato che a seguito delle modifiche apportate con L. n. 94 del 2009, il reato de quo non è più applicabile allo straniero irregolare, con conseguente abolitio criminis). (Massima a cura di Andrea Giliberto)
 
 Riferimenti normativi:
D. Lgs. n. 286/1998 art. 6, comma 3
 
L. n. 94/2009, art. 1, comma 2, lettera h)
 
C.p. art. 2, comma 2
 
C.p. art. 61, n. 11-bis