ISSN 2039-1676


6 giugno 2014 |

Subito alle Sezioni unite la nuova procedura di "rescissione del giudicato" (e la disciplina transitoria per il processo in assenza)

 

Com'è noto il processo in absentia ha subito in tempi recentissimi una radicale riforma. Ed è noto anche come il legislatore abbia trascurato di dettare una disciplina transitoria per l'applicazione delle nuove norme, così da provocare numerosi problemi di diritto intertemporale.

Alle difficoltà appena indicate, nel caso della procedura di «rescissione del giudicato», si aggiungono quelle connesse all'assoluta novità dell'istituto. Si tratta del meccanismo di rinnovazione introdotto (salvo che per il decreto penale) in luogo della rimessione in termini già prevista dal comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., che a sua volta costituiva presidio irrinunciabile, anche dal punto di vista della Convenzione edu, per la tollerabilità del processo contumaciale nella prospettiva del giusto processo.

Il nuovo art. 625-ter del codice di rito, introdotto con l'art. 11, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), prevede che la persona processata a sua insaputa e condannata in sua assenza, se prova che la sua inconsapevolezza del processo non è dovuta a colpa, può chiedere appunto la «rescissione del giudicato». La relativa istanza deve essere presentata entro trenta giorni dall'acquisita notizia del procedimento, personalmente od a mezzo di un procuratore speciale. L'accoglimento della domanda comporta che la Corte di cassazione revochi la sentenza e trasmetta gli atti al giudice di primo grado.

Già i primi commenti alla riforma hanno posto in luce i problemi intrinseci alla nuova procedura. La nostra Rivista ha messo direttamente a disposizione dei lettori la relazione del Massimario della Cassazione, che contiene anche una disamina delle questioni di carattere transitorio (cliccare qui), ed un commento a prima lettura di S. Quattrocolo, Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato (legge 28 aprile 2014, n. 67 (cliccare qui).

Nei giorni scorsi è pervenuta alla Corte di cassazione la prima istanza di «rescissione» a norma dell'art. 625-ter cod. proc. pen. Si è posto immediatamente, quindi, il problema della applicabilità dell'istituto a sentenze contumaciali passate in giudicato in epoca antecedente alla legge n. 67 del 2004.

La questione, rilevantissima in sé, evoca quella più generale della transizione verso l'applicazione di tutte le nuove norme processuali introdotte dalla citata legge, data la già segnalata assenza di norme legislative al riguardo (almeno per il momento).

Non stupisce quindi  che il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione abbia identificato, nella specie, una questione di speciale importanza, e ne abbia stabilita in via officiosa e diretta - a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen. - l'assegnazione alle Sezione unite penali.

L'Ufficio del Massimario ha formalizzato come segue il quesito sottoposto al massimo Collegio: «Se, ed entro che limiti, l'istituto della "rescissione del giudicato", previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della legge indicata».

L'udienza è stata fissata con criterio di particolare urgenza, e cioè per il 17 luglio 2014. Come si accennava, la soluzione che in ipotesi sarà fornita per lo specifico tema potrà orientare gli operatori anche sulle diverse altre questioni attualmente sul tappeto.