ISSN 2039-1676


22 marzo 2012 |

Nuovo atto del Pacchetto Severino: interventi di depenalizzazione e decarcerizzazione, oltre alla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, nel disegno di legge-delega presentato alla Camera

Disegno di legge n. 5019: "Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili".

Pubblichiamo in allegato la relazione e l'articolato del disegno di legge delega n. 5019, presentato dal Ministro della Giustizia Severino alla Camera il 29 febbraio 2012 e assegnato alla Commissione Giustizia il 19 marzo 2012. Si tratta di uno provvedimenti che compongono il c.d. Pacchetto Severino, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2011; Pacchetto del quale fa parte, tra l'altro, il c.d. decreto svuota carceri (d.l. n. 211/2011, conv., con modif., in l. n. 9/2012).

Il disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nelle seguenti materie:

Depenalizzazione: si propone di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione dei delitti contro la personalità dello Stato (si pensi alle fattispecie di vilipendio della Repubblica, della nazione e della bandiera italiana, di cui agli artt. 290 s. c.p., come riformati nel 2006); dei reati in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, territiorio e paesaggio, nonché dei reati in materia di immigrazione (si pensi al reato di 'clandestinità', di cui all'art. 10 bis t.u. imm., e ai reati di inottemperanza all'ordine di espulsione, di cui all'art. 14, co. 5 ter e quater, come riformati nel 2011) e, infine, dei reati in materia di sicurezza pubblica e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si propone, inoltre, di trasformare in illeciti amministrativi talune contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste nel codice penale e nella legislazione complementare. Le figure contravvenzionali oggetto della proposta di depenalizzazione, quanto al codice penale, sono le seguenti: Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652); Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659); Abuso della credulità popolare (art. 661); Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668); Atti contrari alla pubblica decenza (art. 726).

Sospensione del procedimento con messa alla prova (per i maggiorenni): si propone di introdurre nel codice di procedura penale un istituto analogo a quello previsto, per i minori, dall'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988. Il disegno di legge delega presentato dal Ministro Severino prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pecuniaria o con la pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore a quattro anni, il giudice possa, su richiesta dell'imputato (effettuabile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento), disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova. La messa alla prova, in particolare, dovrebbe consistere nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché nell'ossevanza di eventuali prescrizioni di vario genere. In caso di esito positivo della prova il giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato; nel caso opposto, il processo dovrebbe riprendere il suo corso.

Sospensione del processo per assenza dell'imputato: si propone di introdurre nel codice di procedura penale la sospensione del processo nei confronti degli irreperibili (per i dettagli dell'articolata disciplina - che prevede tra l'altro la sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello della prescrizione del reato - si rinvia al testo dell'art. 4 dell'allegato d.d.l.).

Pene detentive non carcerarie: si propone, con riferimento ai reati previsti nel codice penale e nelle leggi complementari, di introdurre come nuove pene detentive principali, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e per le contravvenzioni punite con l'arresto, rispettivamente la reclusione e l'arresto presso l'abitazione o un altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni (salvo che si tratti del delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis c.p.), in caso di reclusione; non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni, in caso di arresto. Il disegno di legge delega inoltre il Governo a: prevedere particolari modalià di controllo, esercitate attraverso mezzi elettronici o tecnici (il pensiero va, in primis, al braccialetto elettronico); escludere l'applicazione delle nuove pene detentive non carcerarie "qualora la reclusione o l'arresto presso l'abitazione o un altro luogo di privata dimora non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati"; prevedere, infine, che nella fase dell'esecuzione della pena il giudice possa "sostituire" le suddette pene con le pene della reclusione o dell'arresto, "qaulora non risulti disponibile un'abitazione o un altro luogo di privata dimora idoneo ad assicurare la custodia del condannato" (sembrerebbe doversi pensare, ragionevolmente, a una impossibilità sopravvenuta).