ISSN 2039-1676


04 dicembre 2014

Stupefacenti e Corte cost. n. 32/2014: la Cassazione si pronuncia sulla rideterminazione della pena (nel giudizio di cognizione) in caso di patteggiamento

Cass. pen, Sez. VI, 2 dicembre 2014, Pres. Agrò, Rel. Leo (informazione provvisoria)

Segnaliamo ai lettori che la sesta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata ieri l'altro sulla seguente questione: "se e in quale modo la decisione della Corte costituzionale n. 32/2014 influisca sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta concernenti droghe cd "leggere". La soluzione adottata è stata la seguente:

"La decisione della Corte costituzionale n. 32/2014 determina la nullità della sentenza di patteggiamento relativa a droghe leggere, ove la pena concordata ecceda i limiti edittali previsti dalla normativa antecedente alla legge di riforma dichiarata incostituzionale".

In tal caso - si legge nella notizia di decisione - "il giudice che rileva la nullità non può procedere alla rideterminazione della pena, ma deve rimettere le parti nella posizione processuale antecedente all'accordo, restando libere le parti medesime di concordare una nuova pena".

"Ove, invece, la pena-base concordata in origine sia compresa entro i limiti edittali nuovamente vigenti" - si legge altresì nell'informazione provvisoria - "la sentenza della Corte costituzionale - che ha rilevato, per gli artt. 4-bis e 4 vicies ter d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006 n. 49, un vizio del procedimento, senza investire la congruenza delle pene introdotte con le norme relative - non produce alcun effetto sulla sentenza di patteggiamento".

Mentre ci riserviamo di pubblicare la sentenza ad avvenuto deposito, ricordiamo ai lettori quanto da noi segnalato alcuni giorni fa, e cioè che in un caso diverso - relativo alle sorti della pena applicata con sentenza di patteggiamento irrevocabile -la prima sezione penale della Cassazione (ud. 25.11.2014, n. 3342, Pres. Chieffi, Rel. Locatelli) ha invece affermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può procedere alla rideterminazione della pena applicata secondo i parametri edittali previsti dalla normativa dichiarata incostituzionale.