ISSN 2039-1676


19 maggio 2014 |

Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di discipina degli stupefacenti, con nuove modifiche (tra l'altro) al quinto comma dell'art. 73

Convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinalimeno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale)

 

Per consultare il testo del provvedimento, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014, clicca qui.

 

1. Lo scorso 14 maggio il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge n. 36/2014 in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti, apportando peraltro varie modifiche rispetto al testo originario (clicca qui per accedere al testo originario del d.l., accompagnato da una nostra scheda illustrativa). In attesa di poter prossimamente ospitare un commento più analitico, ci limitiamo qui a dar conto - in sede di primissima lettura - delle modifiche apportate in sede di conversione che appaiono più significative per i giudizi penali.

 

2. La legge di conversione, anzitutto, modifica ancora una volta il quinto comma dell'art. 73 t.u. stup., che a questo punto recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329".

Il legislatore ha così ripristinato il vecchio quadro edittale previsto per i fatti di lieve entità aventi ad oggetto le droghe c.d. 'leggere' dal testo originario del t.u. (la c.d. legge Iervolino-Vassalli), estendendolo peraltro anche ai fatti corrispondenti aventi ad oggetto droghe 'pesanti', per i quali il t.u. originario prevedeva invece la pena della reclusione da uno a sei anni.

La nuova disposizione sostituisce quella appena introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, che - come chiarito dalla stessa Corte costituzionale - era rimasta sinora in vigore, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale delle modifiche all'art. 73 t.u. introdotte dalla legge c.d. Fini-Giovanardi del 2006 di cui alla sentenza n. 32/2014. Dal momento che gli interventi odierni concernono esclusivamente il trattamento sanzionatorio (riducendo in particolare tanto la pena detentiva minima - che da un anno scende a sei mesi - quanto la pena massima - che passa da cinque a quattro anni), varranno per la nuova norma gli approdi interpretativi cui la giurisprudenza è pervenuta rispetto alla previgente versione (si vedano, in particolare, le recenti sentenze della S.C. elencate nella colonna a destra), e in special modo la qualificazione del quinto comma come fattispecie autonoma di reato anziché come circostanza attenuante, con conseguente sua sottrazione al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

 

3. Dal punto di vista intertemporale, il nuovo quinto comma si applicherà nei processi pendenti per i fatti  commessi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 146/2013, e dunque a partire dal 24 dicembre 2013, trattandosi di lex mitior sopravenuta più favorevole ai sensi di cui all'art. 2 co. 4 c.p.

Quanto ai processi ancora pendenti per fatti precedenti al 24 dicembre 2013, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge "Fini-Giovanardi" fa sì che debba considerarsi come mai abrogata la disciplina di cui al quinto comma dell'art. 73 t.u. nella versione originaria (c.d. Iervolino-Vassalli), che prevedeva come si è detto la pena della reclusione da uno a sei anni per i fatti concernenti le droghe c.d. 'pesanti' e quella della reclusione da sei mesi a quattro anni per quelle 'leggere'; e che, conseguentemente, la legge del tempo in cui i fatti sono stati commessi debba considerarsi ancora quella prevista dalla "Iervolino-Vasalli". La nuova disciplina è dunque, rispetto a quest'ultima, senz'altro più favorevole per quanto riguarda i fatti aventi ad oggetto droghe 'pesanti', e dovrà conseguentemente essere applicata ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p. in quanto lex mitior sopravvenuta rispetto a quella in vigore al momento del fatto; mentre rispetto ai fatti aventi ad oggetto droghe 'leggere' si dovrà stabilire caso per caso quale sia la disciplina più favorevole, in relazione alla natura meramente circostanziale del comma quinto nella sua versione "Iervolino-Vassalli" e alla sua mutata natura di fattispecie autonoma nella versione oggi vigente. Quest'ultima versione dovrebbe tendenzialmente essere considerata più favorevole, giacché - a parità di termine prescrizionale (in ogni caso pari a sei anni più un quarto in caso di atti interruttivi, comunque venga considerato il quinto comma) - eventuali attenuazioni o aggravamenti di pena, compresi quelli dovuti alla recidiva, dovranno secondo la nuova norma necessariamente applicarsi sulla pena base determinata ai sensi del quinto comma, anziché sulla pena base di cui al quarto comma (reclusione da uno a sei anni), come sarebbe potuto accadere nel regime previgente in caso di prevalenza e equivalenza delle aggravanti. Un'eccezione potrebbe però profilarsi nella ipotesi in cui il giudice ritenga in concreto le eventuali aggravanti soccombenti rispetto alla lieve entità del fatto, considerata come circostanza attenuante: qui la classificazione del quinto comma come circostanza attenuante, secondo la vecchia disciplina, risulterebbe in concreto più favorevole, consentendo al giudice di irrogare soltanto la pena base determinata ai sensi del quinto comma, senza applicare alcun aumento per le pur ritenute aggravanti.

Senz'altro inapplicabile, anche nei procedimenti per fatti commessi tra il febbraio 2006 e il dicembre 2013, risulterà invece il quinto comma nella versione introdotta dalla legge "Fini-Giovanardi", che deve considerarsi come mai entrato in vigore e che, trattandosi della norma più sfavorevole tra tutte quelle succedutesi, non c'è alcuna ragione di applicare in virtù del principio di garanzia per cui l'imputato ha diritto a essere trattato sulla base del trattamento sanzionatorio che gli appariva in vigore nel momento in cui ha commesso il fatto (cfr., sul punto, Viganò, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull'art. 73 t.u. stup., in questa Rivista, 27 febbraio 2014, § 2, nonché Id., Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei "fratelli minori" di Scoppola, ibidem, 12 maggio 2014, pag. 8 s.).

Quanto, infine, alle sentenza già definite con sentenze passate in giudicato, è evidente che - anche laddove le Sezioni Unite, nella loro ormai imminente decisione relativa alla possibilità di rideterminare in sede esecutiva le pene inflitte per delitti concernenti gli stupefacenti sulla base delle norme ora dichiarate costituzionalmente illegittime, dovessero decidere in senso affermativo al quesito loro sottoposto (cfr. ampiamente sul punto Viganò, op. ult. cit.) - le pene già inflitte non potranno comunque essere rideterminate sulla base della nuova norma qui all'esame, stante lo sbarramento opposto dall'art. 2 co. 4 c.p. all'applicazione della lex mitior posteriore più favorevole. L'eventuale via libera delle Sezioni Unite concernerà dunque, unicamente, la possibilità di sostituire la pena concretamente irrogata con quella che sarebbe risultata dall'applicazione del quinto comma nella versione originaria (quella "Iervolino-Vassalli", insomma), in quanto non validamente abrogata dalla legge Fini-Giovanardi e - pertanto - da considerarsi ancora in vigore sino al 23 dicembre 2013 (e cioè sino all'entrata in vigore del d.l. 146 di cui si è detto).

Non si allarmi il lettore: i passaggi logici sono (inevitabilmente) complessi, per effetto di questa incredibile stratificazione normativa, su cui ha inciso per di più la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale; ma il risultato è relativamente semplice, e può riassumersi nel modo seguente. Il nuovo quinto comma troverà sempre applicazione nei processi ancora in corso, eccezion fatta per i fatti relativi a droghe 'leggere' commessi prima del 24 dicembre 2013 rispetto ai quali - in concreto - risulti più favorevole considerare il quinto comma come circostanza attenuante, anziché come fattispecie autonoma ai sensi della nuova disciplina. La nuova norma, per contro, non potrà trovare applicazione negli eventuali incidenti di esecuzione nei quali si ritesse di dover determinare le pene inflitte sulla base delle norme dichiarate incostituzionali.

 

4. Quanto poi alle ricadute processuali, il nuovo limite massimo di pena per i fatti di cui al quinto comma (quattro anni di reclusione) continuerà a consentire l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 381 co. 1 c.p.p. (e il conseguente giudizio direttissimo in caso di convalida), ma renderà a questo punto inapplicabile, ai sensi dell'art. 280 co. 2 c.p.p., la misura della custodia cautelare in carcere per i fatti di cui al comma 5.

Conseguentemente, le misure attualmente in corso dovranno essere revocate, e sostituite - ricorrendone i rispettivi presupposti - con misure meno afflittive.

La radicale inapplicabilità della custodia cautelare in carcere avrà, d'altra parte, l'importante conseguenza che - quanto meno laddove la pena in concreto inflitta non superi i tre anni di reclusione - il condannato avrà sempre diritto alla sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 co. 5 c.p.p. al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non potendo più sussistere la circostanza ostativa della costanza di stato di custodia cautelare in carcere di cui al co. 9 lett. b) del medesimo art. 656; e ciò indipendentemente dal ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 90 ss. del t.u., che dettano una disciplina specifica per la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di riabilitazione.

Il nuovo limite massimo edittale di quattro anni di reclusione aprirà altresì agli imputati per i fatti di cui al quinto comma la possibilità di chiedere di essere ammessi al nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dei nuovi artt. 168-bis e ss. c.p., introdotti dalla legge n. 67/2014 (per una prima lettura di queste disposizioni, cfr. Miedico, Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni, in questa Rivista, 14 aprile 2014).

Univoco, insomma, il messaggio del legislatore al giudice: chi abbia commesso un fatto "di lieve entità" in materia di stupefacenti non deve finire in carcere, salvo casi davvero eccezionali. Esclusa radicalmente la custodia cautelare in carcere, egli avrà la possibilità di evitare la sentenza di condanna mediante la sospensione del processo con messa alla prova; e anche nell'ipotesi in cui si arrivi a una condanna senza sospensione condizionale, l'ingresso effettivo in carcere sarà quasi sempre subordinato a una previa valutazione del tribunale di sorveglianza sulla possibilità di ammetterlo a misure alternative extramurarie. Nell'ipotesi poi - piuttosto inverosimile, stante l'attuale massimo edittale - di pena superiore ai tre anni di reclusione, rispetto alla quale non opererà la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p., il condannato avrà d'altra parte la possibilità di chiedere sin da subito l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 co. 3-bis ord. pen. recentemente introdotto dal d.l. 146/2013 (cfr. sul punto Della Bella, Un nuovo decreto-legge sull'emergenza carceri: un secondo passo, non ancora risolutivo, per sconfiggere il sovraffollamento, in questa Rivista, 7 gennaio 2014, § 3): e ciò a ulteriore riprova del favor libertatis che ispira nel complesso questa importante riforma, che dovrebbe costituire un ulteriore piccolo tassello nella direzione di una riduzione dell'attuale, insostenibile situazione di sovraffollamento delle carceri italiane.

 

5. Nella medesima direzione va un'altra importante modificazione al decreto legge introdotta dalla legge di conversione, la quale ha opportunamente ripristinato il comma 5-bis dell'articolo 73 del t.u.: una disposizione introdotta nel testo unico dall'art. 4-bis del d.l. 272/2005, come modificato dalla legge di conversione n. 49/2006 ("Fini-Giovanardi"), era stata anch'esso caducata dalla sent. n. 32/2014, pur essendo forse l'unica disposizione contenuta nella legge 49/2006 coerente con la ratio originaria del d.l. 272/2005 di adottare misure volte a favorire il recupero sociale dei tossicodipendenti.

Ridiviene così possibile sostituire le pene detentive e pecuniarie per i delitti di cui all'art. 73 co. 5 con la pena del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, alla cui disciplina il co. 5-bis rinvia, sia pure con talune deroghe.

 

6. La reintroduzione del comma 5-bis dell'art. 73 dovrebbe d'altra parte rendere nuovamente applicabile anche il successivo comma 5-ter, che - come l'esperto lettore rammenterà - era stato introdotto dal d.l. n. 78/2013, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 9, e che estende la disciplina del precedente comma 5-bis anche al tossicodipendente o assuntore abituale condannato per la prima volta a pena detentiva non superiore a un anno per un reato diverso da quelli di cui al comma 5.

All'indomani della pubblicazione della sentenza n. 32/2014, si era in effetti osservato come la caducazione del comma 5-bis (introdotto da una delle disposizioni dichiarate incostituzionali) avesse determinato a catena la caducazione - o meglio, l'impossibilità di applicazione - del successivo comma 5-ter, che si limitava a estendere alle ipotesi menzionate la disciplina del 5-bis, ormai scomparsa dall'ordinamento. Ora, la reintroduzione del comma 5-bis torna a riempire di contenuto il rinvio di cui al comma 5-ter, che non è mai stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale né tanto meno di abrogazione, e che - pertanto - può considerarsi come ancora vigente (in questo stesso senso anche Manes, Romano, L'incostituzionalità della legge sulle droghe (c.d. Fini-Giovanardi): all'interprete il compito di ricomporre le macerie, di prossima pubblicazione su Riv. it. med. leg. e del dir. in campo sanitario, n. 2 del 2014).

 

7. Trattandosi di norme comunque favorevoli al reo, in forza dell'art. 2 co. 4 c.p. i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 73 dovranno trovare applicazione in tutti i procedimenti ancora pendenti, non importa se riferiti a fatti commessi prima o dopo l'entrata in vigore della legge "Fini-Giovanardi" e (per ciò che concerne il co. 5-ter) del d.l. 78/2013, ovvero e commessi nell'intervallo di tempo compreso tra la pubblicazione della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale e l'entrata in vigore del presente decreto.

Stante lo sbarramento di cui al medesimo art. 2 co. 4 c.p., la sostituzione della pena detentiva con il lavoro sostitutivo non potrà invece essere in alcun caso concessa in sede di incidente di esecuzione a chi che non ne abbia potuto beneficiare perché, ad es., condannato in via definitiva prima dell'entrata in vigore del d.l. 78/2013 ovvero perché abbia commesso il fatto dopo la pubblicazione della sent. 32/2014.

 

8. La legge di conversione ha poi eliminato l'aporia consistente nella scomparsa dal testo unico, per effetto della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, della menzione della finalità di uso personale come causa di non punibilità delle condotte di cui all'art. 73 (cfr., sul punto, Viganò, Droga: il governo corre ai ripari con un d.l. sulle tabelle, ma la frittata è fatta (e nuovi guai si profilano all'orizzonte...), in questa Rivista, 24 marzo 2014). L'art. 75 relativo alle sanzioni amministrative, così come ora riformulato, menziona addirittura per tre volte questa finalità come presupposto per l'applicazione delle sole sanzioni amministrative in luogo di quelle penali - peraltro una prima volta con la formula "per farne uso personale", e le restanti due con le formule apparentemente più restrittive di "destinazione ad uso esclusivamente personale" e di "destinate ad uso esclusivamente personale". Tali oscillazioni linguistiche non sembrano tuttavia significative per l'interprete odierno, posto che già l'art. 73 co. 1-bis, introdotto dalla legge Giovanardi e travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità, condizionava la punibilità alla circostanza che il fatto non apparisse finalizzato ad un uso esclusivamente personale delle sostanze: ciò che non aveva peraltro impedito alla giurisprudenza, pur dopo vari tormenti, di riaffermare la non punibilità dell'acquisto della sostanza in vista dell'uso di gruppo.

L'art. 75 comma 1 prevede ora due distinti quadri edittali per la sanzione amministrativa, a seconda che il fatto di importazione, esportazione, ricezione, acquisto o detenzione "per farne uso personale" concerna droghe 'leggere' o 'pesanti', o comunque sostanze ad esse equiparate.

Più interessante per il penalista è invece l'attuale art. 75 co. 1-bis, introdotto ex novo dalla legge di conversione, dal momento che il suo ambito di applicazione ritaglia ora, in negativo, quello riservato alle norme incriminatrici di cui all'art. 73.

Conviene pertanto riportare integralmente il testo del nuovo comma 1-bis: "Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto".

Soffermando qui brevemente l'attenzione soltanto sull'ipotesi più rilevante di cui alla lettera a), va sottolineato anzitutto che il legislatore ha nuovamente previsto l'emanazione, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, dei decreti relativi ai "limiti massimi" di sostanza stupefacente già previsti dall'art. 73 co. 1-bis lett. a), caducato con la sentenza n. 32/2014 (la quale aveva, per ciò stesso, determinato altresì la caducazione dei decreti ministeriali sin qui emanati, e dello stesso potere del Ministro della salute in parola di emanare altri decreti). Non è chiaro, in verità, se e in che misura di questi decreti ministeriali la prassi sentisse veramente il bisogno, alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che considerava - prima della sentenza n. 32/2014 - il superamento dei limiti in essi fissati come indicatore non vincolante rispetto al reale thema probandum, costituito dalla finalità ad uso non esclusivamente personale della condotta.

Peraltro, la formulazione ora adottata - che, a differenza di quella caducata, dal punto di vista grammaticale non assegna espressamente ai decreti la finalità di indicare la quantità di sostanza massima ritenuta compatibile con un uso meramente personale, né tanto meno indica i criteri generali ai quali il Ministro della salute dovrà attenersi per fissare i quantitativi massimi delle sostanze - potrebbe esporsi a non infondati dubbi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della riserva di legge di cui all'art. 25 co. 2 Cost., nella misura in cui la determinazione dei presupposti concreti delle fattispecie punibili (ritagliate, ripeto, in negativo a partire dalla norma sulle sanzioni amministrative) potrebbe ora dipendere da una mera decisione dell'autorità amministrativa, senza che il legislatore abbia neppure indicato  i criteri generali e astratti entro i quali il Ministro dovrà esercitare la propria discrezionalità di carattere tecnico.

Il problema potrebbe invero stemperarsi laddove la giurisprudenza ritenesse di confermare, anche sulla base della nuova formulazione, l'orientamento consolidato cui facevo cenno, che considera in effetti come mero indizio il superamento o il mancato superamento dei limiti indicati dai decreti ministeriali, l'accertamento della finalizzazione della condotta a uso non meramente personale ben potendo desumersi anche dagli altri fattori (peso lordo complessivo, confezionamento frazionato e, genericamente, "altre circostanze dell'azione") menzionati dal vecchio art. 73 co. 1-bis lett. a) e ora testualmente riprodotte nel nuovo art. 75 co. 1-bis.

Anche rispetto a tale tranquillizzante approdo potrebbe tuttavia opporsi una difficoltà di ordine testuale: mentre sulla base della vecchia norma era agevole ravvisare un rapporto di alternatività tra i criteri del superamento dei limiti fissati dai decreti e gli altri indicatori menzionati, evidenziato dalla presenza della congiunzione "ovvero", la nuova norma dispone che "ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale [...] si tiene conto" del fatto che "la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi" indicati dal decreto ministeriale "nonché" delle altre circostanze già menzionate dalla versione previgente della norma. Di talché - potrebbe argomentarsi - la prova della destinazione a uso esclusivamente personale (che a sua volta spalanca la strada all'applicazione di sanzioni meramente amministrative in luogo di quelle penali) parrebbe presupporre oggi sia il mancato superamento dei limiti massimi indicati dal decreto ministeriale, sia l'insussistenza di circostanza dalle quali comunque appaia che la quantità di sostanza, pur se non superiore ai limiti massimi, sia destinata a un uso non esclusivamente personale.

Onde evitare un simile risultato, che finirebbe per limitare in maniera severa la discrezionalità del giudice nell'accertamento della sussistenza di una finalità di mero consumo personale, credo possa tuttavia fondatamente sostenersi che, anche nella nuova versione, la disposizione enuncia un elenco di meri indizi sulla cui base il giudice è chiamato ad apprezzare (discrezionalmente) la finalità di uso personale, che esclude la sussistenza dei delitti di cui all'art. 73. In questo senso dovrebbe, in effetti, intendersi l'espressione "si tiene conto", che è identica a quella utilizzata nell'art. 133 c.p., che indica come è noto i criteri dei quali il giudice deve far uso per commisurare in concreto la pena - operazione, quest'ultima, discrezionale par excellence. Sulla base di questa lettura, il mero superamento dei limiti indicati dagli emanandi decreti non escluderà che il giudice possa comunque attribuire rilievo prevalente agli altri criteri indicati dalla norma per ritenere la finalità di uso personale; così come, per converso, il mancato superamento dei limiti potrà non ostare alla condanna dell'imputato, qualora - ad es. - le modalità di confezionamento separato della sostanza evidenzino in concreto la finalità di spaccio perseguita da chi sia trovato in possesso di pur modesti quantitativi di sostanza. Semplicemente, il giudice - chiamato a "tener conto" di quanto stabilito nei decreti in parola - avrà l'onere di illustrare in motivazione perché ritenga di non ritenere decisiva la circostanza del superamento, o del mancato superamento, dei limiti suddetti.

 

9. La legge di conversione non ha invece modificato gli interventi effettuati sugli artt. 13 e 14 t.u. - e dunque sulla disciplina delle tabelle - compiuti dal d.l. n. 36/2014, e già illustrati dalle pagine di questa Rivista (cfr. ancora Viganò, Droga: il governo corre ai ripari, cit.).

Da segnalare qui soltanto la modifica del dato letterale dell'art. 2 del d.l., che nella versione originale suonava "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014". Il verbo "continuano" è stato ora sostituito con il verbo "riprendono", evidentemente a fugare in radice il dubbio che il legislatore intendesse introdurre una disciplina con efficacia retroattiva, volta ad evitare l'effetto di frattura della continuità normativa prodottasi nella rilevanza penale delle sostanze introdotte per le prima volta nelle tabelle dalla stessa legge n. 49/2006 ovvero dagli atti amministrativi emanati sulla base della normativa modificata, appunto, nel 2006: una intenzione peraltro che, come rilevavamo nel nostro commento 'a caldo' sul decreto legge, si sarebbe posta in insuperabile conflitto con il principio di legalità in materia penale ex art. 25 co. 2 Cost., e in particolare con il suo corollario rappresentato dal divieto di introdurre norme penali con effetto retroattivo in malam partem.

La norma transitoria di cui all'art. 2 appare peraltro, anche in questa versione, superflua, dal momento che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto avranno naturalmente vigore le nuove tabelle allegate al t.u. ai sensi dei nuovi artt. 13 e 14, che tuttavia non potranno applicarsi retroattivamente ai fatti commessi antecedente a tale data; fatti ai quali, d'altra parte, si applicheranno le sole tabelle precedenti a quelle del 2006 (come integrate dai decreti ministeriali successivi) travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità. Resterà dunque fermo l'effetto, già segnalato, di definitiva perdita di rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto sostanze inserite per la prima volta nelle tabelle dal 2006 sino alla data di pubblicazione del decreto legge: un effetto destinato a travolgere anche le sentenze ormai passate in giudicato, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.