ISSN 2039-1676


17 settembre 2014

Il reato di cui all'art. 73 t.u. stup. non sussiste se la sostanza è stata inserita nelle 'tabelle' durante la vigenza della legge Fini-Giovanardi

Trib. Busto Arsizio, 15 maggio 2014 (dep. 11 luglio 2014), Pres. Ferrazzi, Est. Falessi

1. Nella sentenza che pubblichiamo, il giudice si interroga sulla punibilità della condotta di importazione di 88 kg. di Diazepan, sostanza che - al momento della commissione del fatto (ossia il 9.2.2007) - risultava ricompresa tra i medicinali di cui alla Tabella II, allegata all'art. 14 t.u. stup.,  richiamata dall'art. 73 co. IV dello stesso t.u., nella versione della legge Fini-Giovanardi (d.l. 272/2005, conv. con modif. in l. 49/2006).

 

2. La sentenza, nella sua linearità, consente di toccare con mano gli effetti della sentenza 32/2014 della Corte costituzionale (sulla quale si vedano i numerosi contributi pubblicati dalla nostra Rivista, elencati nella colonna a destra della pagina) che, come noto, ha dichiarato l'illegittimità degli art. 4 bis e 4 vicies ter della legge Fini-Giovanardi, comportando la caducazione degli artt. 13 e 14 t.u. stup. e del sistema tabellare da tali disposizioni richiamato.

Ai fini della comprensione della questione in esame, può forse essere opportuno ricordare, in estrema sintesi, che mentre il sistema tabellare sub legge Fini-Giovanardi prevedeva due tabelle (la I per le sostanze stupefacenti e la II per le sostanze medicinali), quello sub legge Iervolino-Vassalli ne prevedeva sei (la I relativa alle droghe pesanti; la II relativa alle droghe leggere; la III e la IV relative alle sostanze medicinali rispettivamente equiparate, ai fini sanzionatori, alle droghe pesanti e alle droghe leggere; la V e la VI non richiamate dall'art. 73 t.u. stup.).

 

3. Occorre a questo punto osservare che - cfr. sul punto Viganò, Droga: il governo corre ai ripari con un d.l. sulle tabelle, ma la frittata è fatta (e nuovi guai si profilano all'orizzonte...) - la caducazione delle norme della legge Fini-Giovanardi, e del relativo sistema tabellare, ha determinato una serie di abolitiones criminis rispetto ai fatti concernenti le sostanze che sono state introdotte per la prima volta nelle tabelle dal 2006 ad oggi.

Come oramai a tutti noto, poi, per effetto della declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni della legge Fini-Giovanardi, sono tornati in vigore gli artt. 13 e 14 della legge Iervolino-Vassalli, in quanto mai validamente abrogati.

Alle tabelle vigenti sub legge Iervolino-Vassalli occorre dunque fare riferimento ai fini di valutare la punibilità delle condotte poste in essere tra il 22 marzo 2006, data di entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi, ed il 21 marzo 2014, data in cui è entrato in vigore il d.l. 36/2014, conv. con modif. in l. 79/2014 (sul nuovo sistema tabellare, sostanzialmente riconducibile nella sua struttura a quello della legge Iervolino-Vassalli, cfr. ancora F. Viganò, Droga, cit.).

 

3. Venendo ora al caso oggetto della sentenza in esame, il giudice ha innanzitutto considerato come l'importazione senza autorizzazione del Diazepan abbia acquisito rilevanza penale soltanto a partire dall'entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi (che ha collocato tale sostanza nella tabella II); sub legge Iervolino-Vassalli, infatti, il Diazepan risultava collocato nella tabella V (perciò in una tabella non richiamata dall'art. 73). Da ciò la conclusione dell'insussitenza del reato contestato.

Riqualificato il fatto nell'illecito contravvenzionale del commercio di medicinali senza autorizzazione previsto dall'art. 147, co. 2., d.lgs. 219/06 l'imputato è stato poi prosciolto per intervenuta prescrizione.

(Angela Della Bella)