ISSN 2039-1676


1 aprile 2014

La Cassazione sul nuovo comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 quale figura autonoma di reato

Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2014 (dep. 26 marzo 2014),  n. 14288, Pres. Agrò, Rel. Leo, ric. Cassanelli

Il Servizio novità della Corte Suprema di cassazione ha dato notizia del deposito della prima sentenza che, dopo la riforma del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R., attuata con il decreto-legge n. 146 del 2013, ha stabilito che la relativa previsione costituisce autonoma figura di reato, e non più mera ipotesi circostanziale di natura attenuante.

La Corte ha motivato la soluzione in base al criterio testuale, a quello sistematico ed alla intentio legis: le relative indicazioni, favorevoli alla soluzione adottata, non sono contrastate da decisivi argomenti di segno opposto.

Per quanto la sentenza sia stata pronunciata l'8 gennaio scorso, la relativa motivazione verifica la "tenuta" della soluzione, con esito positivo, alla luce della sopravvenuta legge di conversione del decreto d'urgenza  (n. 10 del 2014) e della pure sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014,  con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge n. 272 del 2005, come convertito dalla legge n. 49 del 2006. Sono anche citate decisioni successive che hanno confermato l'orientamento espresso con la decisione.

La Corte ha poi chiarito come, ai fini dell'applicazione del principio sancito dal comma quarto dell'art. 2 cod. pen., le modificazioni concernenti i valori edittali della pena debbano essere considerate non solo per quantificare il trattamento sanzionatorio, ma anche a fini di nuova misurazione del termine prescrizionale, con applicazione del termine più breve quando lo stesso, in seguito all'applicazione della disciplina sopravvenuta,  risulti già maturato.

In sostanza, il criterio della commisurazione alla pena del termine prescrizionale (con un minimo di sei anni per i delitti), introdotto con la riforma dell'art. 157 cod. pen. mediante la legge n. 251 del 2005, implica che la riduzione del valore edittale comporti un ricalcolo della prescrizione, quando il fatto debba essere riqualificato alla luce della nuova figura ed autonoma figura incriminatrice.

La Corte ha aggiunto, da ultimo, che la disciplina transitoria di cui all'art. 10 della citata legge n. 251 del 2005 (la quale esclude la rilevanza della riforma per fatti antecedenti e non ancora sottoposti a giudizio di appello nel momento della relativa entrata in vigore) non rileva, perché riguarda l'efficacia "retroattiva" del nuovo art. 157 cod. pen. ma non la sua applicazione, quale legge più favorevole, a fenomeni successori diversi.

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