ISSN 2039-1676


09 marzo 2014

La prima sentenza della Cassazione sull'art. 73 co. 5 t.u. stup. come modificato dal d.l. 146/2013 dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale

Cass., sez. IV pen., sent. 28 febbraio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10514, Pres. Zecca, Est. Dell'Utri, Ric. Verderamo

E' stata depositata la prima delle tre sentenze in tema di art. 73 c. 5 t.u. stup. cui si riferivano le informazioni provvisorie diffuse la scorsa settimana, delle quali anche la nostra Rivista ha dato immediata notizia (clicca qui per accedere alla relativa segnalazione). In questa sentenza (est. Dell'Utri), alla cui articolata motivazione conviene integralmente rinviare, la S.C. conferma la natura di reato autonomo del nuovo art. 73 co. 5 t.u. stup., nella formulazione introdotta dall'art. 2 del d.l. 146/2013, recentemente convertito dalla legge n. 10/2014; e, soprattutto, conferma - in piena consonanza con quanto esplicitamente affermato dalla Corte costituzionale al considerato in diritto n. 3 della sent. n. 32/2014, e con quanto rilevato anche dalle pagine di questa Rivista (cfr. A. Della Bella-F. Viganò, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull'art. 73 t.u. stup., in questa Rivista, 27 febbraio 2014) - che tale formulazione non può ritenersi implicitamente travolta dalla stessa sentenza della Corte costituzionale e deve pertanto trovare oggi applicazione da parte del giudice, se più favorevole rispetto a quella in vigore al momento del fatto - ad es., rispetto al calcolo del termine prescrizionale, che diviene conseguentemente di sei anni (sette anni e mezzo in presenza di atti interruttivi), ciò che conduce per l'appunto la Corte a dichiarare l'intervenuta prescrizione nel caso di specie.

Significativa è, altresì, la puntuale presa di posizione del Collegio in relazione al dubbio - prima facie non del tutto peregrino - di (sopravvenuta) irragionevolezza della disciplina, rispetto ad una disciplina sanzionatoria complessiva che - in seguito all'intervento della Corte costituzionale - è tornata al doppio binario sanzionatorio tra drogre 'pesanti' e 'leggere' previsto prima della svolta repressiva del 2005: secondo la Corte, il nuovo quadro sanzionatorio (reclusione da uno a cinque anni, oltre alla multa) per i fatti di lieve entità non appare connotato da una manifesta irragionevolezza censurabile ex art. 3 Cost., risultando ancora dotato di margini di flessibilità "tali da consegnare, nelle accote mani del giudice di merito, un largo spettro di soluzioni sanzionatorie, la cui ampiezza appare tale da consentirne, con un soddisfacente grado di duttilità, l'agevole adattamento al singolo episodio di vita" in concreto sottoposto al suo esame.