ISSN 2039-1676


10 aprile 2014

Omesso versamento dell'IVA: la Corte costituzionale "alza la soglia" di irrilevanza penale del fatto

Corte cost., 9 aprile 2014, n. 80, Pres. Silvestri, rel. Frigo

Per la sua importanza, anche dal punto di vista pratico, pubblichiamo con immediatezza l'attesa decisione della Corte costituzionale sull'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, riservandoci di pubblicare a breve una scheda illustrativa dei contenuti del provvedimento.

Questioni erano state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Bologna e Bergamo. Si era osservato, in particolare, come la norma incriminatrice dell'omesso versamento dell'imposta, da parte di chi avesse comunque effettuato una corretta dichiarazione del dovuto, fosse punita a partire da una soglia quantitativa più bassa (50.000 euro) di quella fissata per l'analoga condotta di chi non presentasse la dichiarazione Iva o ne presentasse una fraudolenta (rispettivamente, 77.468,53 e 103.291,38 euro). Una severità irrazionale, secondo i rimettenti, posto che il disvalore della condotta di chi renda palese il proprio debito, con una corretta dichiarazione, è semmai inferiore a quello di chi, omettendo la dichiarazione o falsificandola, renda più difficoltoso l'accertamento dell'evasione compiuta.

La situazione si è modificata, per vero, a partire dal 2011, allorquando, con l'art. 2, comma 36-vicies semel, del decreto-legge n. 138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011, la soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione è stata diminuita a 30.000 euro (lettera f) e quella della dichiarazione infedele a 50.000 euro (lettera d). Dunque, come rileva la Consulta, ad un importo inferiore, nel primo caso, e pari, nel secondo, a quello della soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'Iva, rimasta per converso inalterata: «in tal modo, la distonia dianzi evidenziata è venuta meno». Tuttavia, poiché le nuove soglie si applicano ai soli fatti successivi alla novella (si tratta di modifiche peggiorative del trattamento del reo), la sperequazione in danno dei responsabili dell'omesso versamento è rimasta operante per tutti i fatti antecedenti.

 Ecco dunque che la Corte ha deciso di «pareggiare» la soglia di irrilevanza penale della condotta di omesso versamento a quella vigente, nello stesso periodo, per i fatti di dichiarazione infedele.

Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38». (GL)

 

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