ISSN 2039-1676


9 novembre 2010

Trib. Milano, 9 novembre 2010 (sent.), Giudice Zelante (Omesso versamento dell'IVA)

Anche la società  insolvente è tenuta a versare l'IVA

REATI FISCALI – OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA – Stato di insolvenza – Efficacia scriminante – Esclusione.
 
In tema di omesso versamento dell’IVA, il fatto che la società non disponesse, alla data prevista per il versamento dell’IVA relativa all’anno 2005, della liquidità sufficiente a far fronte all’adempimento di tale obbligo, non libera il soggetto tenuto al versamento dell’IVA ex art. 10 ter D.L.vo n. 74 /2000, non potendosi configurare lo stato di insolvenza quale causa scriminante in materia di omesso versamento dei tributi erariali. (In motivazione, la Corte ha precisato che il soggetto tenuto al versamento dell’IVA ex art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000 è un soggetto passivo percosso ma non inciso dal tributo, posto che viene dalla legge incaricato di espletare una serie di incombenze che si risolvono nella riscossione e successivo versamento all’erario della porzione di propria spettanza dell’imposta sul valore aggiunto complessivo che il bene o il servizio viene ad acquisire nella propria vita economica, prima di giungere al consumatore finale. Pertanto l’imposta, una volta incassata, deve essere versata al fisco, non essendone consentita una differente destinazione).
 
Riferimenti normativi:       D.lgs. n. 74 del 2000 art. 10-ter
 
REATI FISCALI E TRIBUTARI – OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA. – Momento consumativo Mero ritardo nel versamento dell’IVA rispetto alle scadenze previste – Esclusione
 
Il delitto di omesso versamento dell’IVA è un reato omissivo istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui scade il termine per il versamento dell’acconto relativo al successivo periodo di imposta senza che sia intervenuto il versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale, sempreché di ammontare superiore a 50.000 euro. Ne deriva che al fine della consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta, dovuta in base alla dichiarazione, si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
 
Riferimenti normativi: D.lgs. n. 74 del 2000 art. 10-ter
 
REATI FISCALI E TRIBUTARI – OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA – Soggetto attivo – "Contribuente" ai sensi dell'art. 1 D.Lvo n. 74/2000
 
Il delitto di mancato versamento dell’IVA appartiene alla categoria dei reati propri o qualificati, posto che il legislatore, malgrado abbia fatto riferimento al soggetto attivo richiamando genericamente la condotta di “chiunque” non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, attraverso la descrizione della condotta incriminata ha inteso riferirsi al solo “contribuente”. (In motivazione la Corte ha precisato che secondo la definizione di contribuente di cui all’art. 1 D. Lvo n. 74/2000, il soggetto tenuto all’adempimento tributario rilevante ai fini penali va individuato nell’amministratore, liquidatore o legale rappresentante di società, i quali, anche nel caso in cui subentrino ad altri nell’attività gestoria, sono tenuti al rispetto degli adempimenti fiscali. (Massime a cura di Marco Scoletta)
 
Riferimenti normativi:
D.lgs. n. 74 del 2000 art. 10-ter
 
D.lgs. n. 74 del 2000 art. 1